Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-04)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito - Danno patrimoniale futuro - Liquidazione - Parametro dell’aspettativa di vita media - Applicazione - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE
Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacità lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non già di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)