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Sez. T, Ordinanza n. 28376 del 27/10/2025 (Rv. 676732-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria - Difetto di conformità rispetto all'originale - Significato - Omessa attestazione di conformità - Esclusione - Effettiva difformità - Necessità - Accertamento in caso di costituzione della parte resistente.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676732-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

In tema di processo tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dal successivo art. 53) va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso non già la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui la parte resistente (o appellata) si sia costituita, la difformità tra i due esemplari di ricorso può essere contestata da quest'ultima - o, comunque, agevolmente rilevata dal giudice - sulla base del diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti entrambi acquisiti al giudizio.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)