Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35557 del 02/12/2022 (Rv. 666493 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Giudizio d’appello - Determinazione del valore della controversia - Impugnazione relativa solo ad una questione processuale - Valore della causa - Determinazione - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale (nella specie, sulla correttezza della pronuncia di estinzione del processo da parte del primo giudice) idonea a definire il giudizio e l'attribuzione alla causa di un valore indeterminabile comporti la lievitazione dei parametri da applicare, l'individuazione del valore della lite deve essere compiuta in relazione alla domanda, in ossequio al criterio di effettivitĂ correlato agli interessi perseguiti dalle parti, enunciato dall'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)