diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5554 del 21/12/1982 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159482 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - ESTINZIONE DEL REATO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - OBBLIGO DI DICHIARARE LA ESTINZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE ERRONEAMENTE DICHIARATA SOLO NEI CONFRONTI DI ALTRI OPPONENTI COMPARSI AL DIBATTIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159482-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - ESTINZIONE DEL REATO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - OBBLIGO DI DICHIARARE LA ESTINZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: PRESCRIZIONE ERRONEAMENTE DICHIARATA SOLO NEI CONFRONTI DI ALTRI OPPONENTI COMPARSI AL DIBATTIMENTO.*

In tema di giudizio per decreto, risultando una causa di Estinzione del reato, il giudice ha l'Obbligo di dichiararla a norma dell'art. 152 cod. proc. pen. anche se l'opponente non sia comparso al dibattimento. (fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato estinti i reati per prescrizione nei confronti dei soli opponenti al decreto penale di condanna comparsi al dibattimento; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'opponente non comparso considerando anche che la prescrizione è causa estintiva del reato di natura oggettiva). (Conf mass n 145651).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)