Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 24/07/1971 (Rv. 353459 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE PENDENTI DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE, DISPOSTA DI UFFICIO, SIA IN APPELLO CHE IN CASSAZIONE - POSSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE PENDENTI DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE, DISPOSTA DI UFFICIO, SIA IN APPELLO CHE IN CASSAZIONE - POSSIBILITA.*
L'art 273 cod proc civ - il quale prevede la riunione di ufficio dei procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa - e applicabile anche nell'ipotesi in cui tali procedimenti pendano dinanzi allo stesso giudice di appello, ovvero dinanzi alla Corte di Cassazione. (V 2541'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)