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Sez. 1, Sentenza n. 1441 del 17/05/1974 (Rv. 369539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - REATO DI CONTRABBANDO ESTINTO PER PRESCRIZIONE - PRESUPPOSTI PER L'INGIUNZIONE - DESUMIBILITA DAL PROCESSO PENALE.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369539-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - REATO DI CONTRABBANDO ESTINTO PER PRESCRIZIONE - PRESUPPOSTI PER L'INGIUNZIONE - DESUMIBILITA DAL PROCESSO PENALE.*

L'ingiunzione prevista dall'art 24 della legge 25 settembre 1940, n 1424 e legittima sempreche abbia ad oggetto crediti per diritti doganali. A tal fine, quando nel mancato pagamento di tali diritti sia configurabile il reato di contrabbando e questo siasi estinto per prescrizione, i fatti costituenti il presupposto del credito fiscale espresso dall'ingiunzione possono ben essere desunti dagli accertamenti compiuti nel processo penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)