Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 gennaio 1993, causa C-89/91
Epigrafe
Sentenza della Corte
19 gennaio 1993
Nel procedimento C-89/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Shearson Lehman Hutton Inc.
e
TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, primo e secondo comma, della suddetta Convenzione 27 settembre 1968, modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno-Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, facente funzione di presidente, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. E Mancini, R. Joliét, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, G. Grévisse, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. DarIon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Shearson Lehman Hutton Inc. dall'aw. G. Limberger del foro di Francoforte;
per la TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, dall'aw. J. Kummer del foro di Karlsruhe;
per il governo della Repubblica federale di Germania, dal signor C. Böhmer, Ministerialrat presso il ministero federale di Grazia e Giustizia, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. A. Böhlke del foro di Francoforte;
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali presentate dalla Shearson Lehman Hutton Inc., dalla TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH e dalla Commissione, all'udienza del 7 luglio 1992,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 29 gennaio 1991, depositata in cancelleria l'11 marzo successivo, il Bundesgerichtshof ha posto, in virtù del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la «Convenzione»), quattro questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione dell'art. 13, primo e secondo comma, della Convenzione.
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, con sede a Monaco (Repubblica federale di Germania, in prosieguo: la «TVB»), e la società E. F. Hutton & Co. Inc., con sede a New York (Stati Uniti di America), rilevata nel frattempo dalla società Shearson Lehman Hutton Inc., anch'essa con sede a New York (in prosieguo: la «Hutton Inc.»).
punto 3
Si evince dal fascicolo di causa trasmesso alla Corte che la TVB ha promosso davanti al giudice tedesco un'azione giudiziaria contro la Hutton Inc. per far valere un diritto che le è stato ceduto. Il cedente, un magistrato tedesco, aveva affidato alla società commissionaria Hutton Inc., nell'ambito di un contratto di commissione, il compito di effettuare operazioni a termine su divise, titoli e merci. A tal fine, il cedente aveva versato, nel 1986 e nel 1987, somme notevoli che sono state perdute quasi interamente in tali operazioni.
punto 4
La Hutton Inc. aveva offerto i propri servizi mediante annunci pubblicitari sulla stampa nella Repubblica federale di Germania. Aveva preso contatto con il cedente tramite la E. F. Hutton & Co. GmbH (in prosieguo: la «Hutton GmbH»), con sede in Germania, società che dipende dalla Hutton Inc. e che svolge, ai fini delle operazioni da quest'ultima effettuate, funzioni di consulenza a favore della clientela. La Hutton GmbH è intervenuta, quanto meno in veste d'intermediario, in tutti gli ordini di acquisto e di vendita impartiti dal cedente. Le quote della Hutton GmbH appartengono alla E. E Hutton International Inc., consociata al 100% della Hutton Inc., avente sede a New York. Inoltre, numerosi dirigenti della Hutton Inc. svolgono funzioni direttive anche in seno alla Hutton GmbH.
punto 5
La TVB reclama il rimborso da parte della Hutton Inc. delle somme perdute dal cedente. A sostegno della sua domanda essa invoca l'arricchimento senza causa e il diritto al risarcimento danni per violazione di obbligazioni contrattuali e di obblighi precontrattuali nonché il comportamento illecito tenuto dalla Hutton Inc. per non aver sufficientemente informato il cedente sui rischi delle operazioni a termine.
punto 6
II Landgericht di Monaco, cui la controversia era stata deferita, ha declinato la competenza a pronunciarsi in merito alla domanda della TVB, ma, l'Oberlandesge-richt di Monaco, riformando tale decisione in sede di appello, ha confermato la competenza del Landgericht. Contro questa sentenza, la Hutton Inc. ha proposto ricorso in cassazione davanti al Bundesgerichtshof.
punto 7
Ritenendo che la controversia sollevi alcuni problemi d'interpretazione della Convenzione, il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento in attesa che la Corte si pronunci a titolo pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1) Se l'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione sia applicabile anche ai contratti di commissione relativi al compimento di operazioni a termine su divise, titoli e merci e di operazioni a vista.
2) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 primo comma, punto 3, lett. a), della Convenzione, sia sufficiente che la controparte del consumatore abbia fatto pubblicità a mezzo stampa, prima della conclusione del contratto, nello Stato del domicilio del consumatore, o se occorra l'esistenza di un nesso fra la pubblicità e la conclusione del contratto.
3) Se la controparte del consumatore possiede una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, qualora ricorra, per la conclusione e l'esecuzione del contratto, ai servizi di una società che ha la propria sede nello Stato in cui il consumatore è domiciliato, che le appartiene economicamente e con la quale ha legami personali, che non è abilitata a concludere affari, ma interviene solo come organo di trasmissione e di consulenza per la clientela. Se, inoltre, le contestazioni sorte nell'ambito di simili rapporti fra le parti siano controversie che riguardano l'esercizio della succursale, dell'agenzia o della filiale.
4)
a) Se la nozione di materia contrattuale ai sensi dell'art. 13, primo comma, della Convenzione includa, oltre le domande di risarcimento danni per violazione di obbligazioni contrattuali, le domande fondate su una violazione di obblighi precontrattuali (culpa in contrahendo) e sull'arricchimento senza causa per rottura di contratto.
b) Se, nel caso di una domanda di risarcimento danni per violazione di obbligazioni contrattuali e precontrattuali, di ripetizione delle somme costituenti arricchimento senza causa e di risarcimento danni per responsabilità da illecito, l'art. 13, primo comma, della Convenzione preveda, per ragioni di connessione, una competenza accessoria in materia non contrattuale».
punto 8
Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo saranno qui di seguito ripresi solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
punto 9
Si osservi anzitutto che le questioni poste dal giudice di rinvio vertono tutte sull'interpretazione dell'art. 13, primo e secondo comma, della Convenzione, norma che fa parte della sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», all'interno del Titolo II della Convenzione, consacrato alle regole di competenza giudiziaria.
punto 10
Va pertanto esaminato in limine se le condizioni di applicazione di questa norma siano soddisfatte in un caso come quello in esame, poiché i problemi relativi alla sfera di applicazione delle norme della Convenzione, le quali determinano la competenza giurisdizionale in diritto internazionale, sono da considerarsi problemi su cui la Corte deve pronunciarsi d'ufficio.
punto 11
Dall'ordinanza di rinvio emerge che, nella fattispecie in esame, l'azione di ripetizione di credito esperita contro la Hutton Inc. non è stata proposta dalla controparte del convenuto, ma da una società cessionaria dei diritti di detta controparte.
punto 12
Ciò posto, occorre accertare se un tale attore possa essere considerato consumatore ai sensi della Convenzione e possa così avvalersi delle speciali norme sulla competenza che la Convenzione prevede in materia di contratti conclusi da consumatori.
punto 13
A tal fine, è opportuno ricordare il principio, consacrato dalla gurisprudenza (v., in particolare, sentenza 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti da 14 a 16 e 19 della motivazione; sentenza 17 giugno 1992, causa C-26/91, Racc. pag. I-3967, punto 10 della motivazione), secondo cui, per garantire un'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti, le nozioni da essa impiegate, che possono assumere significati diversi da un ordinamento all'altro degli Stati contraenti, vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità della Convenzione. Tale è appunto il caso della nozione di «consumatore», ai sensi degli artt. 13 e seguenti, che funge da presupposto per l'applicazione di norme di competenza giurisdizionale.
punto 14
Va, in primo luogo, osservato che, nel sistema normativo della Convenzione, l'art. 2, primo comma, consacra il principio generale della competenza giurisdizionale dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il convenuto.
punto 15
Solo come eccezione a questo principio la Convenzione prevede i casi, enumerati tassativamente nelle sezioni da 2 a 6, Titolo II, nei quali il convenuto, domiciliato o stabilito sul territorio di uno Stato contraente, può, se si tratta di casi che ricadono sotto norme di competenza speciale, o deve, se si tratta di casi disciplinati da norme di competenza esclusiva o quando v'è proroga di competenza, essere citato in giudizio in un altro Stato contraente.
punto 16
È ovvio che le norme sulla competenza che deroghino al principio generale sopra ricordato non possano essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v. le succitate sentenze Bertrand, punto 17 della motivazione, e Handt, punto 14 della motivazione).
punto 17
Questo ragionamento vale a fortiori nel caso in cui si tratti di una norma sulla competenza come quella dell'art. 14 della Convenzione, la quale permette al consumatore, che sia tale ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, di citare il convenuto nel foro dello Stato contraente sul cui territorio l'attore ha il proprio domicilio. Infatti, al di fuori dei casi espressamente contemplati, la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Race. pag. I-49, punti 16 e 19 della motivazione).
punto 18
Va, in secondo luogo, osservato che la particolare disciplina istituita dagli artt. 13 e seguenti della Convenzione mira a proteggere il consumatore, in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico della controparte. Bisogna quindi evitare che detta parte contraente, essendo costretta a proporre l'azione dinanzi ai giudici dello Stato sul cui territorio è domiciliata la controparte, si senta scoraggiata dall'adire le vie legali.
punto 19
La particolare finalità protettiva di tale disciplina implica che le norme di competenza speciale all'uopo previste dalla Convenzione non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata.
punto 20
Occorre sottolineare, al riguardo, che l'art. 13, primo comma, della Convenzione definisce il consumatore come una persona che agisce per un fine che può essere «considerato estraneo alla sua attività professionale», e presuppone che i contratti che esso enumera, ed ai quali si applicano le disposizioni della sezione 4, Titolo II, della Convenzione, siano stati conclusi da consumatori.
punto 21
D'altro lato, l'art. 14, primo comma, della Convenzione prevede la competenza dei giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il consumatore a statuire sull'«azione del consumatore contro l'altra parte del contratto».
punto 22
Si deduce dalla lettera e dalle finalità di tali norme che esse contemplano esclusivamente il caso del consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali (v., in tal senso, anche la succitata sentenza Bertrand, punto 21 della motivazione e la relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, GU 1979, C 59, pag. 71, punto 153), che abbia concluso uno dei contratti enumerati dall'art. 13 e che sia parte processuale nell'azione esperita a norma dell'art. 14.
punto 23
Infatti, come ha osservato l'avvocato generale nel paragrafo 26 delle sue conclusioni, la Convenzione protegge il consumatore solo in quanto egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio.
punto 24
Ne consegue che l'art. 13 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che l'attore, il quale agisca nell'esercizio della sua attività professionale e che, pertanto, non sia, egli stesso, un consumatore che ha concluso uno dei contratti enumerati dal primo comma di questa stessa norma, non può avvalersi della particolare disciplina sulla competenza, dettata dalla Convenzione in merito ai contratti conclusi da consumatori.
punto 25
Tenuto conto di quanto precede, non appare necessario risolvere le questioni più specifiche poste dal Bundesgerichtshof.
Sentenza › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 gennaio 1991, dichiara:
L'art. 13 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che l'attore, il quale agisca nell'esercizio della sua attività professionale e che, pertanto, non sia, egli stesso, un consumatore che ha concluso uno dei contratti enumerati dal primo comma di questa stessa norma, non può avvalersi della particolare disciplina sulla competenza dettata dalla Convenzione in merito ai contratti conclusi da consumatori.
Firme
Kakouris
Rodríguez Iglesias
Zuleeg
Murray
Mancini
Joliet
Schockweiler
Moitinho de Almeida
Grévisse
Diez de Velasco
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 gennaio 1993.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente facente funzione
C. N. Kakouris
presidente di sezione