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Sez. 3, Ordinanza n. 19559 del 13/06/2026 (Rv. 678378-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678378-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale non travolge l'impugnazione incidentale - che, dunque, andrà esaminata nel merito - ove essa sia stata tempestivamente e ritualmente proposta nel rispetto del termine "breve" dalla notificazione della sentenza di primo grado o "lungo" dalla sua pubblicazione, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia quello incidentale tardivamente proposto ai sensi dell'art.334 c.p.c., detto effetto non si determina in relazione all'appello incidentale proposto, oltre che tempestivamente ex art. 343 c.p.c., nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e sempre che esso sia stato notificato agli altri eventuali litisconsorti, diversi dall'appellante principale e non costituiti in giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)