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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 246 del 1987

Decisione
decisa il 1987-07-01, depositata il 1987-07-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:246
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4396

  • Lavoro (tutela del)
  • Reati
  • Divieto di adibire le donne al lavoro notturno
  • Nelle aziende manufatturiere, anche artigianali
  • Inosservanza
  • Previsione incriminatrice e sanzione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, della L. 9 dicembre 1977 n. 903 - formulato dal giudice 'a quo' con richiamo alla precedente dichiarazione d'illegittimità degli artt. 12, comma primo, L.n. 653 del 1934, e 1, L.n. 1305 del 1952, nelle parti relative al divieto di lavoro notturno delle donne - non può dirsi fondato, in quanto le disposizioni impugnate (lungi dal riprodurre) hanno "novellato" la normativa dichiarata incostituzionale, subordinando il divieto, penalmente sanzionato, di adibire le donne a lavoro notturno, nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, all'assenza di diversa previsione o disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 37, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, L.n. 903, cit.). - v. S.n. 210/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 16 comma 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) promossi con le seguenti ordinanze emesse il 6 ottobre 1986 dal Pretore di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Oliveri Dante e Viberti Stefano iscritte ai nn. 835 e 836 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, 1ª serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
punto 1
Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il 24 novembre 1986; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 835 reg. ord. 1987) nel procedimento penale a carico di Oliveri Dante, imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per avere adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 (rectius in assenza di contrattazione aziendale che prevedesse lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 della stessa legge nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
punto 2
Avanti la Corte non si è costituito l'imputato del procedimento a quo né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 3
Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 (comunicata il 21 ottobre e notificata il primo dicembre 1986; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, 1ª serie speciale dell'11 febbraio 1987 e iscritta al n. 636 reg. ord. 1986) nel procedimento penale a carico di Viberti Stefano imputato del reato previsto dagli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 per aver adibito alcune lavoratrici in attività industriali in orario di lavoro tra le ore 24 e le ore 02 in assenza di contrattazione collettiva aziendale che prevedesse il lavoro notturno delle donne, il Pretore di Cairo Montenotte sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 co. 1 l. 9 dicembre 1977, n. 903 e del successivo art. 16 co. 2 l. 903/1977 nella parte in cui sanziona penalmente l'inosservanza dell'art. 5 co. 1 l. 903/1977 in quanto rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata in relazione all'art. 37 co. 1 Cost.
punto 4
Avanti la Corte non si è costituito l'imputato nel procedimento penale, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 5
Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il Giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
punto 6
Divergendo le due ordinanze sol per i nominativi degli imputati, gli incidenti su cui sono state rese vanno riuniti ai fini di unitaria deliberazione.
punto 7
Il Pretore di Cairo Montenotte ha fondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 ("Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali") e 16 co. 2 ("L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro con minimi di lire 400.000) l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sui motivi che indussero questa Corte a dichiarare con sent. n. 210 del 1986 l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") co. 1 della legge 6 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e......" e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 - San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.
punto 8
La novellazione, cui le disposizioni impugnate hanno assoggettato la normativa dichiarata incostituzionale con la mentovata sentenza n. 210 del 1986, induce a dire infondato il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 903/1977 sollevato dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 835 e 836 reg. ord. 1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 co. 1 e 16 co. 2 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con le ordinanze iscritte ai nn. 835 e 836/1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1987. Il Presidente: ANDRIOLI Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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