Sez. L, Sentenza n. 5689 del 10/04/2003 (Rv. 562079 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Estremi - Accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Conseguente esame diretto degli atti di causa - Ammissibilità - Funzione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza prevista dall'art. 329, primo comma, cod. proc. civ., quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità dell'impugnazione, configura un negozio giuridico processuale - che presuppone una univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva - in relazione al quale l'apprezzamento del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità sia sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sia con riguardo alla congruità della motivazione, ex art. 360, n. 5, stesso codice, con possibilità, pertanto, anche di un autonomo, diretto riesame degli atti di causa, che si impone anche ai fini del controllo della proseguibilità del processo, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 382, terzo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'appello non poteva essere proposto per intervenuta acquiescenza del Fallimento, ravvisata in ciò che il curatore fallimentare non si era opposto all'ammissione al passivo fallimentare del credito per trattamento di fine rapporto, riconosciuto dalla sentenza di primo grado, laddove, a norma dell'art. 95 legge fall., se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)