Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 febbraio 1981, causa 171/80
Epigrafe
Nella causa 171/80,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal suo agente Arnaldo Squillante, assistito dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia.
convenuta,
causa vertente sulla dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262, pag. 201),
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente ; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, U. Everling e A. Chloros, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
La direttiva n. 76/769 mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Essa riguarda in particolare i difenili policlorurati, ad eccezione dei difenili mono e diclorurati, i trifenili policlorurati — vietati tranne per certi usi particolari — ed il cloruro di vinile monomero, vietato come agente propulsore degli aerosol.
paragrafo 2
Tale direttiva veniva notificata il 2 agosto 1976; conformemente al suo art. 3, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari per la sua trasposizione entro il 2 febbraio 1978.
paragrafo 3
Il 14 giugno 1977, la Rappresentanza permanente dell'Italia comunicava alla Commissione che un disegno di legge era stato predisposto per l'attuazione della direttiva. Nessuna comunicazione ulteriore veniva più fatta alla Commissione in proposito.
paragrafo 4
Con lettera 29 gennaio 1979, la Commissione comunicava al Governo italiano che essa riteneva che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato, e lo invitava a presentare le proprie osservazioni.
paragrafo 5
A questa lettera non veniva data alcuna risposta diretta.. Tuttavia, il 18 marzo 1979 il Governo italiano informava la Commissione del fatto di aver presentato al Parlamento un disegno di legge volto a delegare al Governo l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno a numerose direttive comunitarie, fra le quali la direttiva n. 76/769.
paragrafo 6
Non avendo avuto altre notizie, la Commissione indirizzava all'Italia, il 9 ottobre 1979, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, 1o comma, del Trattato, invitandola ad adottare entro due mesi i provvedimenti necessari per adempiere i suoi obblighi. Detto parere motivato restava senza risposta.
paragrafo 7
Il presente ricorso, datato 24 luglio 1980, è stato registrato alla Corte il 28 luglio successivo. Con lettera 29 settembre 1980, la Commissione ha dichiarato di rinunciare alla presentazione della replica.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
«— constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 76/769/CEE è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato;
— condannare la Repubblica italiana alle spese».
paragrafo 3
La Repubblica italiana non ha formulato espressamente alcuna conclusione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nel ricorso, la Commissione fa valere che il carattere vincolante delle direttive, quanto al risultato da raggiungere, implica che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare i termini da esse stabiliti.
paragrafo 2
Essa ricorda che, nella sentenza emessa il 26 febbraio 1976 nella causa 52/75 (Commissione e/Repubblica italiana, Race. 1976, pag. 277), la Corte ha dichiarato che:
paragrafo 3
«L'esatta attuazione delle direttive è tanto più importante in quanto i provvedimenti d'attuazione sono rimessi alla discrezione degli Stati membri e, ove non raggiungessero gli scopi prefissi nel termine stabilito, esse resterebbero lettera morta. Se è vero che, nei confronti degli Stati membri destinatari, le disposizioni di una direttiva non sono meno vincolanti di altre norme di diritto comunitario, ciò è ancora più vero delle disposizioni che fissano il termine per l'entrata in vigore dei provvedimenti contemplati: dopo la scadenza di questo termine, infatti, la disparità dei regimi applicati negli Stati membri potrebbe provocare delle discriminazioni».
paragrafo 4
Inoltre, nella sentenza 11 aprile 1978 (causa 100/77, Commissione e/Repubblica italiana, Race. 1978, pag. 879) e nella sentenza 22 febbraio 1979 (causa 163/78, Commissione e/Repubblica italiana, Race. 1979, pag. 771), la Corte ha chiaramente affermato che uno Stato membro «non può invocare difficoltà interne o norme dell'ordinamento nazionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la mancata osservanza degli impegni e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie».
paragrafo 5
Nel controricorso, il Governo italiano sottolinea che, per rendere più spediti i tempi di adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie, esso ha recentemente preso l'iniziativa di richiedere al Parlamento la delega del potere legislativo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione onde provvedere, con propri decreti, all'emanazione delle norme, aventi forza e valore di legge, necessari ad attuare un intero complesso di direttive comunitarie. La delega è stata conferita dal Senato il 16 luglio 1980, mediante approvazione di un apposito disegno di legge, passato poi all'esame della Camera dei deputati.
paragrafo 6
Il Governo italiano mette in rilievo che il relativo protrarsi della fase legislativa di conferimento della delega trova una ragione obiettiva nell'elevato numero delle direttive interessate dalla delega stessa e, quindi, nella grande latitudine dei poteri da delegare; ma il tempo speso sarà, a suo avviso, ampiamente compensato dall'accelerazione impressa ad una così vasta azione di recepimento dei principi comunitari di uniformazione.
paragrafo 7
Esso rileva che tutto il complesso della vicenda, che riveste un'importanza di principio a riprova del fermo intendimento del Governo italiano di far fronte agli impegni comunitari in materia di direttive, sta a garantire che non vi è questione circa il recepimento in Italia delle direttive sulla immissione sul mercato e sull'uso di sostanze e preparati pericolosi.
paragrafo 8
All'udienza del 13 gennaio 1981, la Commissione, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, in qualità di agente, e la Repubblica italiana, rappresentata dall'avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 9
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 28 gennaio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 28 luglio 1980, la Commissione ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262, pag. 201), è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
punto 2
A norma dell'art. 3 della direttiva del Consiglio n. 76/769, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa entro un termine di diciotto mesi a partire dalla sua notifica, termine scaduto nella fattispecie il 2 febbraio 1978.
punto 3
II Governo italiano non contesta il fatto di non aver adempiuto tale obbligo. Esso osserva che «il processo d'integrazione europea si è sviluppato... con un ritmo particolarmente accelerato... [ed] ha creato così a carico degli Stati membri, destinatari delle direttive ai sensi dell'art. 189 del Trattato, una imponente serie di obblighi di adeguamento degli ordinamenti interni, il cui adempimento può risultare più o meno gravoso, quanto a procedure di produzione giuridica da attivare, a seconda dei principi che negli ordinamenti stessi presiedono alla creazione di norme e del tipo di intervento innovativo richiesto dall'assetto giuridico della materia di volta in volta considerata». Esso aggiunge che «le direttive comunitarie, incidendo su rapporti disciplinati con legge, esigono il ricorso al procedimento legislativo, i cui tempi di svolgimento sono determinati dalle esigenze e dagli eventi connaturali all'iter parlamentare». Al fine di accelerare l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie, il Governo italiano avrebbe preso l'iniziativa di chiedere al Parlamento la delega dei poteri legislativi ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, per adottare, con propri decreti, le norme, aventi forza e valore di legge, necessarie ad attuare un intero complesso di direttive comunitarie, compresa quella di cui è causa. La delega sarebbe stata conferita dal Senato, il 16 luglio 1980, mediante approvazione di un apposito disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
punto 4
Queste circostanze non possono porre nel nulla l'inadempimento di cui si fa carico alla Repubblica italiana. Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme o prassi del proprio ordinamento interno, né circostanze di fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi contemplati dalle direttive comunitarie.
punto 5
Si deve pertanto dichiarare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 6
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 7
La convenuta è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262, pag. 201), la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
2o Le spese sono poste a carico della convenuta.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Everling
Chloros
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars