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Sez. 3, Sentenza n. 896 del 21/03/1968 (Rv. 332234 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - CLAUSOLA CHE SUBORDINI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA E LIBERTA DEL FONDO - CONDIZIONE SOSPENSIVA IMPROPRIA.*
Stato
decisa il 1968-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332234-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - CLAUSOLA CHE SUBORDINI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA E LIBERTA DEL FONDO - CONDIZIONE SOSPENSIVA IMPROPRIA.*

In un contratto preliminare di vendita la clausola che subordini la conclusione del contratto definitivo all'accertamento della disponibilita e liberta del fondo si pone come condizione sospensiva (cosiddetta impropria), dal cui avveramento dipende l'efficacia del negozio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)