Sez. 3, Sentenza n. 896 del 21/03/1968 (Rv. 332234 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - CLAUSOLA CHE SUBORDINI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA E LIBERTA DEL FONDO - CONDIZIONE SOSPENSIVA IMPROPRIA.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - CLAUSOLA CHE SUBORDINI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA E LIBERTA DEL FONDO - CONDIZIONE SOSPENSIVA IMPROPRIA.*
In un contratto preliminare di vendita la clausola che subordini la conclusione del contratto definitivo all'accertamento della disponibilita e liberta del fondo si pone come condizione sospensiva (cosiddetta impropria), dal cui avveramento dipende l'efficacia del negozio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)