Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013 (Rv. 625890 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Diritto alla conservazione del trattamento più favorevole - Disciplina - Art. 5, comma 2, del d.P.C.M. n. 325 del 1988 - Interpretazione ad opera delle parti sociali - Esclusione - Art. 26 del c.c.n.l. 5 ottobre 2001 per il personale degli enti locali - Portata.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
In materia di procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il diritto alla conservazione del trattamento retributivo più favorevole per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato ad un ente locale è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 - che, in quanto atto amministrativo, non può essere interpretato autenticamente dalle parti sociali, non rientrando tre le materie ad esse riservate, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - e non dall'art. 26 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 per il personale degli enti locali, dovendosi escludere che le parti sociali, nel fare mero riferimento al citato d.P.C.M. e agli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della funzione pubblica, abbiano inteso inserire nell'accordo collettivo una nuova norma prevedente la conservazione del pregresso più favorevole trattamento con un assegno "ad personam".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Decr. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 05/08/1988 num. 325, Contr. Coll. 05/10/2001 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)