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Sez. 1, Sentenza n. 7593 del 21/04/2004 (Rv. 572210 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Soggetto condannato con sentenza passata in giudicato - Riabilitazione - Cessazione della causa di ineleggibilità - Condizioni e limiti temporali - Fondamento costituzionale.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572210-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In tema di elettorato passivo, le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 1990 non si applicano nei confronti dei soggetti condannati con sentenza penale passata in giudicato che abbiano ottenuto la riabilitazione, giusta il disposto dell'art. 15, comma quarto "sexies" della legge n. 55 del 1990, a condizione che la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima della presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere comunale), attesa l'efficacia soltanto "ex nunc" di tale pronuncia, e senza che assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. Infatti, tale interpretazione della indicata disposizione, che comprime il diritto costituzionale di elettorato passivo, trova la sua giustificazione nel <venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l'accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo>, postulato dalla giurisprudenza Costituzionale (sentenze nn. 132 del 2001 e 25 del 2002) a salvaguardia del valore sostanziale della pari capacità elettorale dei cittadini (sentenze nn. 264 del 1996 e 280 del 1992), che mira ad eliminare quei vantaggi ottenuti scorrettamente da alcuni candidati con comportamenti <non virtuosi>, sul piano dell'agire comune o nell'ambito delle pubbliche funzioni, per quanto successivamente non più censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento tenuto dal suo autore.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)