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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 2017

Decisione
decisa il 2017-06-07, depositata il 2017-07-11
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 40319

  • Fallimento e procedure concorsuali
  • Procedimento per la dichiarazione di fallimento
  • Notificazione del ricorso (e del decreto di convocazione) all'imprenditore collettivo
  • Notifica eseguita presso la casa comunale, nell'impossibilità di effettuarla all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al destinatario presso la sede legale
  • Perfezionamento con il solo deposito dell'atto, senza le ulteriori cautele richieste dall'art. 145 cod. proc. civ. per l'ordinaria notifica alle persone giuridiche
  • Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa dell'impresa collettiva
  • Sopravvenuto rigetto di identiche censure
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre, n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012), censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente). Identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sopravvenuta sentenza n. 146 del 2016 in riferimento ai medesimi parametri, in quanto la specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.; ed in quanto il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. (Precedente specifico citato: sentenza n. 146 del 2016).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, promossi dalla Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanze del 13 maggio e del 7 giugno 2016, iscritte rispettivamente ai nn. 233 e 250 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di una procedura per reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, l'adita Corte d'appello di Catanzaro - rilevato che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto del giudice delegato di fissazione dell'udienza di comparizione, dopo l'esito negativo di precedenti loro notifiche presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e presso la sede di detta società risultante dal registro delle imprese, e stante la nullità anche della parallela notifica effettuata nei confronti del suo legale rappresentante, erano stati infine notificati con deposito nella casa comunale, così come prescritto dall'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - ha ritenuto di conseguenza rilevante, al fine del decidere sul proposto reclamo, ed ha perciò sollevato, con ordinanza emessa il 13 maggio 2016, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, nel testo come sopra modificato ed attualmente vigente; che, secondo il collegio rimettente (il quale dichiaratamente rivolge le proprie censure alla sola ipotesi della notifica ad imprese esercitate in forma collettiva), la possibilità, consentita dalla norma denunciata, che una siffatta notifica, in caso di mancato reperimento del destinatario, si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 del codice di procedura civile per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente), comporterebbe una disparità di trattamento tra le notifiche "ordinarie" e quelle del processo fallimentare, in violazione del precetto dell'art. 3 della Costituzione, conseguendone un vulnus anche all'art. 24 Cost., per il profilo del diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiché il mero deposito nella casa comunale non costituirebbe un mezzo idoneo a rendere conoscibile l'atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato; che identica questione - in altro analogo procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società a responsabilità limitata - è stata sollevata dalla stessa Corte d'appello di Catanzaro, con successiva ordinanza in data 7 giugno 2016; che in entrambi i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
punto 2
Considerato che, per l'identità del rispettivo oggetto, gli odierni giudizi possono riunirsi per essere unitariamente decisi; che, in motivazione sia della prima che della seconda ordinanza di rimessione, la Corte d'appello di Catanzaro dà atto di proporre la medesima questione - di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - da essa già sollevata con precedente ordinanza del 28 aprile 2015; che, decidendo su detta antecedente ordinanza, questa Corte, con sentenza n. 146, depositata il 16 giugno 2016 (in data, quindi, successiva a quella delle due ordinanze in esame), ha già dichiarato non fondata identica questione. E ciò, in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che «[l]a specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano [...] l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.». E, in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto «[i]l diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società»; che - in assenza, per quanto detto, di alcun argomento nuovo rispetto a quelli già esaminati, nella citata sentenza n. 146 del 2016, e ivi ritenuti non idonei a sorreggere una conclusione di fondatezza della questione di che trattasi - la questione stessa, che il rimettente identicamente ripropone all'esame di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con le due ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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