Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1977, cause riunite C-9/77 e C-10/77
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 9/77 e 10/77,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale sottoposte alla Corte, conformemente all'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla VIII sezione del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione della Repubblica federale di Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra:
1. BAVARIA FLUGGESELLSCHAFT SCHWABE & Co. KG, di Monaco (causa 9/77),
2. GERMANAIR BEDARFSLUFTFAHRT GMBH & Co. KG, di Francoforte sul Meno (causa 10/77),
e
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, EUROCONTROL, di Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione della «Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», stipulata a Bruxelles il 27 settembre 1968,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta
punto 1
Con sentenza 7 marzo 1974, il tribunal de commerce di Bruxelles condannava la «Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG», con sede in Monaco di Baviera, e la «Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG», con sede in Francoforte sul Meno, (in prosieguo Bavaria e Germanair) a versare all'Eurocontrol i contributi dovutigli per il controllo della navigazione aerea e dichiarava le due sentenze provvisoriamente esecutive. Le pronunzie, notificate alla Bavaria e alla Germanair, esaurite le fasi successive d'impugnazione, sono passate in giudicato nel Belgio.
L'Eurocontrol adiva i tribunali di Monaco di Baviera e di Francoforte per far eseguire le sentenze, invocando la «Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» del 27 settembre 1968 (in prosieguo Convenzione o Convenzione di Bruxelles). Il tribunale di Monaco accoglieva la domanda, mentre il tribunale di Francoforte la respingeva.
La Corte d'appello di Monaco, adita dalla Bavaria, e quella di Francoforte, adita dall'Eurocontrol, stabilivano che si doveva disporre l'esecuzione della sentenza belga in forza della Convenzione di Bruxelles.
La Germanair e la Bavaria adivano allora il Bundesgerichtshof che, con ordinanza 22 dicembre 1976, decideva, in entrambi i casi, di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 3 del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione di Bruxelles, la seguente questione pregiudiziale:
«Se, a norma dell'art. 56 della Convenzione, gli accordi e i trattati indicati nell'art. 55 conservino la propria efficacia per quanto attiene alle decisioni che, senza ricadere sotto l'art. 1, 2o comma, della Convenzione, sono escluse dall'ambito di applicazione di quest'ultima».
punto 2
Le disposizioni della Convenzione cui la questione si riferisce sono in particolare le seguenti:
Articolo 1
«La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale …
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:
1. lo stato e la capacita delle persone tisiche, il regime patrimoniale tra coniugi, i testamenti e le successioni;
2. ì fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;
3. la sicurezza sociale;
4. l'arbitrato.»
Articolo 55
«Fatto salvo quanto disposto … dall'art. 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati e cioè:
…
…
…
la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958».
Articolo 56, 1o comma
«Il trattato e le convenzioni elencate nell'art. 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile».
punto 3
Inoltre, nella sentenza 29/76, «LTU/Eurocontrol», del 14 ottobre 1976, la Corte di giustizia affermava in particolare:
«È esclusa dal campo d'applicazione della Convenzione la decisione emessa in una causa fra la pubblica amministrazione ed un privato, qualora la prima abbia agito nell esercizio della sua potestà d'imperio» (Racc. 1976, pag. 1552).
Ciò vale per una causa avente ad oggetto, come quella pendente dinanzi al giudice a quo, il pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un ente pubblico, nazionale o internazionale, in ragione dell'uso degli impianti e dei servizi di tale ente, in particolare qualora questo uso sia obbligatorio ed esclusivo (Racc. 1976, pag. 1551).»
punto 4
Le rispettive copie delle ordinanze di rinvio sono state registrate in cancelleria il 25 gennaio 1977.
La Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. KG e la Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. KG, rappresentate dall'avv. Gunther B. Krause-Ablass; l'Eurocontrol, rappresentato dall'avv. Hans Erich Brandner; il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Walter Hotgrave; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Karpenstein, hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 4 maggio 1977 la Corte ha disposto la riunione delle due cause, a norma dell'art. 43 del regolamento di procedura, ai fini della fase orale e della sentenza. Essa ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE
punto 1
La Bavaria e la Germanair, dopo aver ricordato la sentenza pronunciata dalla Corte il 14 ottobre 1976 (causa 29/76, LTU/Eurocontrol, Racc. 1976, pag. 1541), escludono che l'accordo bilaterale tedesco-belga di cui trattasi, contemplato dall'art. 55 della Convenzione di Bruxelles possa, in virtù dell'art. 56, 1o comma, della stessa Convenzione, continuare a produrre i suoi effetti in un caso come quello in esame.
Poiché, secondo la sentenza della Corte, la Convenzione riguarda solo le materie civili e commerciali, l'art. 56, 1o comma della Convenzione può anch'esso riferirsi solo alle stesse materie. Quindi, a norma di detto articolo, gli accordi bilaterali di cui all'art. 55 continuano a produrre i loro effetti solo nei limiti in cui riguardano le materie civili e commerciali di cui all'art. 1, 2o comma, della Convenzione, alle quali la stessa non si applica.
Inoltre l'accordo bilaterale tedesco-belga è, a norma del suo art. 1, esso pure applicabile alle sole materie civili e commerciali, eccezion fatta per le materie di diritto pubblico. Secondo l'art. 56, 1o comma, della Convenzione, la nozione di «materia civile e commerciale» non può interpretarsi in modo diverso dalla nozione di cui all'art. 1 della stessa Convenzione, cosicché la stessa interpretazione deve valere anche in caso di applicazione dell'accordo tedesco-belga. Quest'ultimo dunque non produce più i suoi effetti nella fattispecie, giacché non è in gioco una materia civile o commerciale, ma una materia di diritto pubblico.
Poiché il giudice tedesco si ritiene vincolato dalla sentenza 29/76 e non ha riproposto alla Corte il problema della qualificazione, nel nostro caso il problema non va riesaminato: se non è stata sottoposta una nuova questione è giocoforza attenersi alla qualificazione precedente.
Ciò premesso, la Bavaria e la Germanair replicano, a titolo puramente precauzionale, alle critiche formulate dallo Schlosser (Neue juristische Wochenschrift, 1977, pag. 457) circa la sentenza 29/76.
Esse concludono per una soluzione negativa della questione sottoposta alla Corte.
punto 2
L'Eurocontrol, dopo essersi anch'esso richiamato alla sentenza 29/76 che avrebbe, nei confronti dello stesso problema, un orientamento diverso da quello assunto dal Bundesgerichtshof, sottolinea che, secondo detta sentenza, le presenti controversie devono considerarsi escluse dalla sfera d'applicazione della Convenzione. In questo caso alla fattispecie può applicarsi l'accordo tedesco-belga del 1958: spetta al giudice tedesco esaminare il problema. È pacifico che, secondo l'accordo bilaterale, solo il diritto dello Stato della pronunzia è determinante per stabilire se la materia del contendere sia civile o commerciale. La sentenza belga, unico parametro valido, ha accertato che nella fattispecie la materia è civile e commerciale. È opportuno tenerne conto nell'ambito dell accordo bilaterale tedesco-belga. L'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte nella causa 29/76 non può dunque venir applicata nell'ambito di detto accordo.
L'art. 56, 1o comma, della Convenzione stabilisce d'altronde, quanto alla sua sfera d'applicazione, che l'accordo tedesco-belga del 1958 continua a produrre i suoi «effetti» per le materie cui non si applica la Convenzione. Orbene, queste materie non sono solo quelle di cui all'art. 1, 2o comma: sono anche le materie che, comunque, restano escluse dalla sfera d'applicazione della Convenzione. Infatti un accordo multilaterale come la Convenzione non può prevedere la propria «inapplicabilità» a materie che, già a priori, esulano totalmente dalla sua sfera d'applicazione.
L'esattezza di questo modo di vedere è pure confermata dalle relazioni ufficiali relative alla Convenzione, dalle quali si desume che, non essendo ancora unificato il diritto internazionale privato, gli Stati contraenti hanno preferito non definire positivamente la sfera d'applicazione della Convenzione, ma escluderne determinate materie, cioè quelle contemplate dall'art. 1, 2o comma, che, pur essendo materie civili e commerciali, e potendo perciò rientrare nella Convenzione, sono state cionondimeno escluse, conformemente alla disposizione summenzionata, dalla sua sfera d'applicazione.
Nella fattispecie, invece, si tratta di una materia che risulta, comunque, esclusa a priori dalla sfera d'applicazione della Convenzione e non di una materia sottratta alla disciplina della Convenzione in forza dell'art. 1, 2o comma.
Per i settori esclusi a priori dalla sua sfera d'applicazione, la Convenzione non ha «sostituito» l'accordo tedesco-belga che, quindi, continua ad applicarsi a detti settori. Questa continuità è non solo giusta, ma anche conforme agli artt. 55 e 56 della Convenzione e corrisponde alla finalità di questa, cioè ampliare e non ridurre le possibilità di libera circolazione dei titoli esecutivi rispetto alla situazione esistente prima della sua entrata in vigore.
L'Eurocontrol propone quindi la seguente soluzione:
«Il trattato e le convenzioni menzionati dall'art. 55 della Convenzione europea continuano a produrre i loro effetti per le decisioni che, senza ricadere sotto l'art. 1, 2o comma, della Convenzione, sono escluse dall'ambito d'applicazione di quest'ultima.»
punto 3
Secondo il governo tedesco, bisogna risolvere affermativamente il quesito. L'art. 56, 1o comma, della Convenzione, che definisce, rispetto a questa, la sfera d'applicazione «ratione materiae» degli accordi internazionali contemplati dall'art. 55, è basato sul principio secondo cui devono restare salvi gli accordi in atto tra i vari Stati membri, se detti accordi vanno oltre l'ambito d'applicazione della Convenzione.
A norma di detta disposizione, si deve perciò ritenere che tutte le materie che, ai sensi dell'art. 1, non ricadono sotto la Convenzione, sono materie cui la Convenzione non si applica. La limitazione alle materie contemplate all'art. 1, 2o comma, non è prevista. È conforme all'interesse delle parti e allo spirito dell'art. 56, 1o comma, summenzionato, applicare sempre gli accordi bilaterali allorché la Convenzione risulta inapplicabile «ratione materiae» a norma delle sue stesse disposizioni. Le decisioni non pronunciate in materia civile e commerciale ai sensi della Convenzione, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, possono dunque venir riconosciute ed eseguite a norma degli accordi bilaterali sull'esecuzione allorché rientrano nella sfera d'applicazione di detti accordi.
Il governo tedesco propone la seguente soluzione:
«Il trattato e le convenzioni di cui all'art. 55 continuano a produrre i loro effetti per le decisioni che non rientrano nella sfera d'applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni, pur se non ricadono sotto l'art. 1, 2o comma, di detta Convenzione.»
punto 4
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver a sua volta ricordato la sentenza 29/76 della Corte, ritiene che, tenuto conto di detta sentenza, pare si debba dare soluzione affermativa al quesito. La situazione non è tuttavia così semplice.
Il giudice a quo non vuole tanto sapere se, in linea generale, gli sia dato — qualora non sia applicabile la Convenzione — di rifarsi, in forza dell'art. 56, ad un accordo bilaterale stipulato in precedenza. Si tratta per lui piuttosto di accertare se ci si possa del pari rifare agli accordi contemplati dall'art. 55 della Convenzione, qualora l'inapplicabilità di questa risulti dal fatto che la Corte di giustizia ha già qualificato la natura dei rapporti giuridici oggetto della controversia. È quindi importante definire la portata di detta sentenza e accertare se essa precluda il ricorso ad altri accordi sull'esecuzione.
Pure sotto questo aspetto è opportuno interpretare l'art. 56 della Convenzione nel senso ch'esso consente di rifarsi agli accordi contemplati dall'art. 55 in un caso come la fattispecie.
In realtà, secondo il suo preambolo, la Convenzione ha lo scopo di facilitare il riconoscimento delle decisioni giudiziarie nell'ambito della Comunità, rafforzando, grazie alla semplificazione delle formalità cui sono soggetti riconoscimento ed esecuzione reciproci di dette decisioni, negli Stati membri, la tutela giurisdizionale delle persone residenti nella Comunità. Per questo motivo non è possibile, in caso di dubbio, interpretare restrittivamente la Convenzione: pur se gli artt. 55 e 56 della Convenzione escludono l'applicazione di altri accordi internazionali nelle materie cui essa è applicabile, resta il fatto che, dal momento che la sua finalità fondamentale è quella di facilitare i rapporti giuridici tra Stati membri e non di infrapporre nuovi ostacoli a detti rapporti, si deve dare all'avente diritto la possibilità di scegliere il procedimento più vantaggioso nei casi in cui la Convenzione non può venir applicata.
Non vi è motivo di temere che la sentenza 29/76 possa venir elusa o ignorata. In effetti:
il giudice a quo ha espressamente dichiarato che intende tener conto di detta sentenza, per quel che riguarda l'art. 1, 1o comma, della Convenzione; egli si preoccupa solo di sapere se la sentenza belga possa venir dichiarata esecutiva in forza dell'accordo tedesco-belga;
d'altro canto, l'applicazione dell accordo tedesco-belga non è nemmeno in contrasto con la sentenza 29/76, poiché la Corte si è limitata, in questa sentenza, ad interpretare l'espressione «materia civile e commerciale» contenuta nel 1o comma dell'art. 1 della Convenzione. Per garantire l'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati membri, la Corte ritiene che tale espressione non vada intesa come semplice rinvio al diritto nazionale, ma come nozione autonoma di diritto comunitario. Ciò non impedisce che, nell'ambito di accordi bilaterali che esulano dalla competenza della Corte di giustizia, la nozione «materia civile e commerciale» possa interpretarsi diversamente, nella sostanza, da parte dei giudici nazionali, quanto meno nel senso che essa vincola il giudice incaricato dell'esecuzione alla qualificazione data dal giudice che si è pronunciato nel merito.
Il fatto che la Convenzione si arroghi l'esclusiva solo nei casi in cui si tratta di materie che rientrano nella sua sfera d'applicazione, risulterebbe d'altronde espressamente dal suo art. 57, ai sensi del quale essa non deroga alle convenzioni esistenti o future che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. La Convenzione non mira infatti ad impedire né l'adozione né l'applicazione di altre discipline che offrano agli amministrati, all'interno della Comunità, una tutela giurisdizionale più ampia, nelle materie cui essa non si applica.
La Commissione propone la seguente soluzione:
«L'art. 56 della Convenzione va interpretato nel senso che il trattato e gli accordi di cui all'art. 55 di detta Convenzione continuano a produrre i loro effetti per quel che riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, anche allorché l'inapplicabilità della Convenzione a rapporti giuridici determinati deriva da una qualificazione della natura del rapporto fornita dalla Corte di giustizia con riguardo all'art. 1, 1o comma, della Convenzione.»
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
Le parti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 26 maggio 1977; l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 16 giugno 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanze 22 dicembre 1976, pervenute alla Corte di giustizia il 25 gennaio 1977, il Bundesgerichtshof ha sollevato, a norma dell'art. 3 del «Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» (in prosieguo detta «Convenzione»), del 3 giugno 1971, la questione del se, a norma dell'art. 56 della Convenzione, gli accordi e i trattati indicati nell'art. 55 conservino la loro efficacia per quanto attiene alle decisioni che, senza ricadere sotto l'art. 1, 2o comma, della Convenzione, sono escluse dall'ambito di applicazione di quest'ultima;
punto 2
la questione è sorta nell'ambito di procedimenti attinenti all'esecuzione, nella Repubblica federale di Germania, di due sentenze pronunziate dal tribunal de commerce di Bruxelles relativamente al ricupero di contributi dovuti all'Eurocontrol dalla Bavaria e, rispettivamente, dalla Germanair, come corrispettivo per l'uso di impianti e servizi dell'Eurocontrol;
nella sentenza 14 ottobre 1976, pronunziata nella causa 29/76 (Lufttransport-unternehmen GmbH & Co. KG/Eurocontrol, Racc. 1976, pag. 1541), su rinvio della Corte d'appello di Düsseldorf, in occasione di una controversia pendente dinanzi a detto giudice relativamente a contributi analoghi a quelli della fattispecie, la Corte di giustizia ha affermato quanto segue:
«1. Per interpretare la nozione di “materia civile e commerciale” ai fini dell'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in ispecie del suo titolo III, si deve aver riguardo non già al diritto dell'uno o dell'altro degli Stati interessati, bensì, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali.
2. È esclusa dal campo d'applicazione della Convenzione la decisione emessa in una causa fra la pubblica amministrazione ed un privato, qualora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio.»;
il Bundesgerichtshof ha sollevato la questione, in particolare tenendo conto della sentenza summenzionata e dell'esistenza, tra Repubblica federale di Germania e Regno del Belgio, della convenzione «sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici», stipulata a Bonn il 30 giugno 1958;
la questione mira essenzialmente a stabilire se e in quali limiti le nozioni giuridiche definite dalla Corte nell'ambito della Convenzione vincolino i giudici nazionali ai fini dell'applicazione eventuale di un accordo bilaterale, come quello di cui sopra, in materie esulanti dalla sfera d'applicazione della Convenzione;
si evince dalle ordinanze di rinvio che, nel diritto tedesco, il problema del se, per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera, una controversia verta su materie civili o commerciali, è tradizionalmente stato vagliato secondo il diritto dello Stato d'origine.
punto 3
A norma dell'art. 55 della Convenzione, questa «sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti, le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati»;
tra queste convenzioni, l'articolo summenzionato cita, al quinto trattino, il surricordato accordo bilaterale tedesco-belga del 30 giugno 1958;
tuttavia, l'art. 56, 1o comma, della Convenzione stabilisce che dette convenzioni «continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile»;
a norma del suo art. 1, 1o comma, la Convenzione «si applica in materia civile e commerciale», mentre l'accordo tedesco-belga del 30 giugno 1958 disciplina, a norma del suo art. 1, n. 1, il riconoscimento delle «decisioni emanate in materia civile e commerciale» nell'ambito del sistema instaurato dall'accordo stesso;
punto 4
nella summenzionata sentenza 14 ottobre 1976, la Corte ha definito la sfera d'applicazione della Convenzione, nei confronti di una decisione quale quella ora in esame, interpretando la nozione di materia «civile e commerciale» come nozione autonoma e non come rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato interessato;
questa interpretazione si ispira al desiderio di garantire, nell'ambito del diritto comunitario, l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dalla Convenzione agli Stati contraenti ed ai soggetti interessati;
il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione in forza dell'art. 220 del trattato, sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati membri le nozioni e le qualificazioni giuridiche elaborate dalla Corte nell'ambito della Convenzione;
punto 5
in ossequio a detta esigenza, il giudice nazionale non può applicare la Convenzione per garantire il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni che esulano dall'ambito d'applicazione della Convenzione stessa, come è stato definito dalla Corte, ma ciò non gli impedisce di applicare alle stesse decisioni l'uno o l'altro degli accordi specifici contemplati dall'art. 55 della Convenzione, atti a disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni;
in effetti, l'art. 56, 1o comma, della Convenzione riconosce che detti accordi continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle decisioni che esulano dalla sfera d'applicazione della Convenzione;
poiché l'art. 1 del protocollo 3 giugno 1971 conferisce alla Corte solo la competenza ad interpretare la Convenzione ed il protocollo, spetta unicamente al giudice nazionale valutare la portata degli accordi summenzionati nei confronti di decisioni esulanti dalla sfera d'applicazione della Convenzione;
la competenza lasciata a questo scopo ai giudici nazionali trova ulteriore fondamento nel fatto che l'applicazione complementare di detti accordi bilaterali contribuisce alla finalità di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, finalità contemplata dalla Convenzione;
punto 6
per questi motivi si deve dichiarare che l'art. 56, 1o comma, della Convenzione non osta a che un accordo bilaterale, quale la convenzione tedesco-belga di cui all'art. 55, quinto trattino, continui a produrre effetti nei confronti delle decisioni che, senza ricadere sotto l'art. 1, 2o comma, della Convenzione, sono escluse dall'ambito d'applicazione di quest'ultima;
punto 7
benché questa conclusione possa dar adito ad interpretazioni divergenti della stessa espressione nella Convenzione europea ed in una convenzione bilaterale, tuttavia questo risultato consegue dalla differenza dei sistemi nei quali è inserita l'espressione «materia civile e commerciale»;
in effetti, nell'ambito di un accordo bilaterale, l'accettazione, da parte del giudice nazionale, della qualificazione data dal giudice che si è pronunciato per primo può portare ad un risultato pratico, tenuto conto della reciproca indipendenza delle magistrature nazionali;
lo stesso metodo, invece, potrebbe provocare divergenze deprecabili in un sistema come quello della Convenzione europea, la cui interpretazione è affidata ad un giudice comune a tutti gli Stati.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
Le spese incontrate dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanze 22 dicembre 1976, dichiara:
L'art. 56, 1o comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non osta a che un accordo bilaterale, quale la convenzione tedesco-belga di cui all'art. 55, quinto trattino, continui a produrre effetti nei confronti delle decisioni che, senza ricadere sotto l'art. 1, 2o comma, della Convenzione, sono escluse dall'ambito d'applicazione di quest'ultima.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher