Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 giugno 1979, causa 216/78
Epigrafe
Nel procedimento 216/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Dusseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
NICOLAI BELJATZKY, Berlino,
e
HAUPTZOLLAMT AACHEN-SÜD (Ufficio doganale principale di Aachen-Süd),
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259 (GU n. L 139, pag. 18), che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Considerando che non era possibile smaltire a condizioni normali tutti i quantitativi di burro immagazzinati presso gli enti di intervento degli Stati nembri, e considerando che occorreva evitare il prolungarsi dell'ammasso, date le elevate spese che ne derivavano, la Commissione, nel regolamento 16 giugno 1972, n. 1259 (GU n. L 139 pag. 18) che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto, adottava misure destinate a permettere agli enti d'intervento di vendere burro a prezzo ridotto a certe imprese di trasformazione della Comunità.
Per permettere l'effettivo funzionamento del sistema così instaurato, il regolamento n. 1259/72 stabiliva che:
allo scopo di assicurare parità di partecipazione a tutti gli acquirenti, la vendita del burro a prezzo ridotto venisse effettuata con la procedura della gara permanente;
il concorrente poteva partecipare alla gara soltanto se si impegnava per iscritto ad attenersi a certe norme, relative, fra l'altro, alla composizione ed alle lavorazione del burro concentrato, all'utilizzazione del prodotto, al termine entro il quale detta utilizzazione deve avvenire, ed, infine, agli obblighi da osservare nelle ulteriori alienazioni del burro concentrato.
L'art. 6, n. 1, stabilisce:
il tenore minimo di grassi che deve avere il burro concentrato ottenuto dalla trasformazione in un'azienda riconosciuta del burro di ammasso pubblico venduto dall'ente d'intervento (prodotto al quale si riferisce la lett. a);
gli additivi che debbono essere incorporati nel burro nel corso di tale trasformazione (prodotto al quale si riferisce la lett. b);
i prodotti nei quali deve venire trasformato il burro concentrato di cui sopra. Questa trasformazione si identifica con la destinazione «definitiva» del burro d'ammasso pubblico, il quale, trasformato innanzitutto in burro concentrato mediante l'incorporazione di certi additivi, viene infine trasformato in determinati prodotti (indicati alla lett. c). Questi prodotti sono quelli della sottovoce 19.08 della tariffa doganale comune (pasticceria fine);
il termine entro il quale deve avere luogo questa seconda trasformazione (cioè 120 giorni a decorrere dalla data della presa in consegna del burro da parte dell'aggiudicatario);
l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino conforme alle esigenze del controllo.
L'art. 6, n. 1, lett. e) stabilisce infine che il concorrente deve impegnarsi a far sì che, in ogni ulteriore rivendita del burro concentrato, gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità di magazzino ed all'utilizzazione del prodotto figurino nei contratti di vendita.
A partire dal momento dell'aggiudicazione del burro al concorrente, questi diviene «aggiudicatario»; egli «prende in consegna» i quantitativi di burro che gli sono stati aggiudicati ed ha a disposizione un termine di 120 giorni per effettuarne la trasformazione, in conformità alla utilizzazione prescritta.
A garanzia del rispetto delle norme contenute nell'art. 6, n. 1, il regolamento stabilisce:
primo (art. 12, n. 1): la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di un «deposito cauzionale di trasformazione». Detto deposito viene svincolato, ai sensi dell'art. 18, n. 2, «soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisce all'organismo competente la prova che le condizioni di cui all'art. 6 sono state rispettate. Quando la trasformazione è avvenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, questa prova può essere fornita soltanto con la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'art. 17».
secondo (art. 15): «Dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione in prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, il burro è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti».
Infine, considerando che, nell'applicazione degli importi compensativi monetari alle importazioni in un altro Stato membro di burro di ammasso pubblico o di burro concentrato, bisognava tenere conto della diminuzione di valore di questi prodotti, l'art. 20 del regolamento stabilisce che gli i.c.m. che si applicano normalmente (cfr. regolamento del Consiglio n. 974/71) al burro, al burro concentrato e al burro concentrato con aggiunta di zucchero vanno moltiplicati per il coefficiente correttore 0,3.
punto 2
La controversia che ha dato origine al presente giudizio verte sull'applicazione degli importi compensativi monetari ridotti a partite di burro concentrato importate nella Repubblica federale di Germania nel 1973 dalla ditta Nicolai Beljatzky, prodotte con la trasformazione del burro d'ammasso pubblico e destinate alla preparazione di prodotti di pasticceria fine.
In un primo momento, le autorità doganali tedesche sdoganavano questi prodotti a fronte del pagamento di i.c.m. ridotti, a norma dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72. Ma, in un secondo momento, gli uffici responsabili del controllo doganale o amministrativo di cui all'art. 15 del regolamento suddetto costatavano che non era stato dimostrato che le partite di burro concentrato rivendute dalla ditta Beljatzky fossero state utilizzate in modo conforme alla destinazione stabilita.
Pertanto, le autorità doganali tedesche esigevano dall'importatore, con «avviso di accertamento rettificativo»21 maggio 1974, il pagamento di un conguaglio pari alla differenza fra gli i.c.m. riscossi abitualmente e quelli, ridotti, originariamente riscossi.
punto 3
Poiché l'opposizione contro questo avviso di accertamento restava infruttuosa, l'interessato adiva il Finanzgericht di Dusseldorf. Questo tribunale, ritenendo che:
da un lato, l'interpretazione dell'art. 20 del regolamento che tenga conto degli scopi del regolamento stesso, dovrebbe logicamente indurre a prendere in considerazione la destinazione definitiva del burro e ad ammettere la revoca dell'agevolazione doganale concessa, qualora non risulti che il burro sia stato utilizzato in modo conforme alla destinazione prescritta dalla legge,
d'altro lato, l'interpretazione restrittiva delle stesse norme, che è doverosa in special modo nel caso di norme agevolative, dovrebbe indurre ad intendere per vendita del burro o del burro concentrato ai sensi dell'art. 20 del regolamento solamente la cessione della merce oltre la frontiera, vale a dire la fornitura fra esportatore ed importatore e non il processo economico complessivo, dalla cessione del burro concentrato da parte dell'attore fino alla utilizzazione definitiva dello stesso da parte dell'acquirente finale,
con ordinanza 18 luglio 1978, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l'art. 20 del regolamento (CEE) n. 1259/72 (GU 17. 6. 1972, n. L 139, pag. 18) debba essere interpretato nel senso che la concessione definitiva del trattamento doganale preferenziale (riduzione degli importi compensativi) presuppone unicamente l'alienazione della merce in conformità agli artt. 1-19 di detto regolamento, oppure occorre inoltre Vuso della merce conforme al regolamento.
2. Nella seconda ipotesi:
Se l'art. 20 costituisca una norma autonoma che autorizza ad effettuare la rettifica».
punto 4
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 19 settembre 1978.
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, la ditta Nicolai Beljatzky, rappresentata dall'avvocato J. Neumann, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Gilsdorf, assistito dal sig. Jörn Sack, membro del servizio giuridico della Commissione, hanno presentato osservazioni scritte.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di rimettere la presente causa alla Prima Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura. Essa ha inoltre deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE
punto 1
Il Beljatzky osserva innanzitutto che, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa 44/76 (Eierkontor), la concessione delle sovvenzioni e la riscossione dei prelievi sono subordinate all'utilizzazione definitiva conforme allo scopo stabilito ai sensi del diritto comunitario.
Tuttavia, la presente controversia differisce in modo considerevole dal caso preso in considerazione dalla Corte nella causa sopra menzionata.
L'interessato aveva posto la merce sotto il controllo delle autorità doganali tedesche; inoltre, egli aveva depositato una cauzione. Svincolando questa cauzione, le autorità doganali tedesche, che agivano per conto delle Comunità europee, avevano accertato ufficialmente che la merce era stata utilizzata in modo conforme alla destinazione prescritta. Pertanto non si può fare carico all'interessato, come si era fatto nella causa 44/76, di essersi fidato di semplici dichiarazioni e analoghe manifestazioni della Commissione.
Secondo il Beljatzky, è poi possibile che la questione sollevata dal Finanzgericht Dusseldorf non sia direttamente rilevante al fine della decisione della causa principale.
Quanto alla seconda questione, il Beljatzky sostiene che il diritto comunitario, ed in particolare il regolamento n. 1259/72, non contiene norme autonome che contemplino la riscossione a posteriori o come restituzione. La questione del fondamento giuridico di una siffatta riscossione può quindi essere risolta solamente a norma del diritto interno.
Così stando le cose, l'interessato si astiene dal formulare conclusioni che possano vincolarlo giuridicamente sulla prima questione, mentre conclude chiedendo che si risolva negativamente la seconda questione.
punto 2
La Commissione osserva innanzitutto, quanto alla prima questione, che l'art. 20 del regolamento n. 1259/72 non autorizza a ritenere che l'alienazione della merce in conformità al disposto del detto regolamento sia sufficiente per l'attribuzione della riduzione definitiva dell'importo compensativo monetario.
Bisogna osservare che l'art. 20 del regolamento n. 1259/72 ha, senza dubbio, la stessa portata dell'art. 20 del regolamento della Commissione 30 gennaio. 1975, n. 232 (GU 1975, n. L 24, pag. 45), il quale, da parte sua, chiarisce che i prodotti di cui si tratta sono quelli «venduti ai sensi del presente regolamento».
La vendita alla quale qui si fa riferimento non è un negozio ben preciso rientrante nella successione di atti giuridici che va dalla cessione del burro da parte dell'ente d'intervento fino alla sua utilizzazione per la preparazione di prodotti della pasticceria. Essa non è necessariamente una vendita oltre frontiera, nè un negozio puramente commerciale, giacché essa ha luogo alla condizione che venga altresì rispettata la particolare destinazione del burro. In conclusione, con l'espressione «vendita» si intende qui il processo economico complessivo che va dalla vendita del burro da parte dell'ente d'intervento alla sua utilizzazione definitiva.
L'interpretazione secondo la quale la vendita da parte dell'ente d'intervento, isolata dal suo contesto, sarebbe già sufficiente, a prescindere dalla successiva utilizzazione del burro concentrato, per la riduzione definitiva degli importi compensativi monetari è un vero e proprio incitamento all'abuso. Anche l'aggiudicatario in malafede sarebbe certo, in tal caso, di pagare, per il burro acquistato a prezzo ridotto, solo un'importo compensativo monetario molto inferiore all'importo normale, mentre non sarebbe troppo danneggiato dall'incameramento della cauzione di trasformazione, che copre la differenza fra il prezzo ridotto ed il prezzo normale di mercato del burro. Orbene, una situazione siffatta causerebbe, sul mercato del burro, quelle gravi perturbazioni che il regolamento n. 1259/72, secondo quanto dichiara il suo preambolo, mira appunto a prevenire.
La tesi sostenuta dalla Commissione è del resto confermata da altre norme comunitarie. Le differenze di redazione fra i vari regolamenti che disciplinano la stessa materia dimostrano che è impossibile attribuire alla lettera delle norme importanza prevalente ai fini dell'interpretazione. Al contrario, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione è decisivo, lo spirito della normativa. Questo criterio impone d'interpretare l'art. 20 del regolamento n. 1259/72 nel senso che la riduzione degli importi compensativi monetari è sottoposta a condizione. Se così non fosse, sarebbe impossibile impedire gli abusi, anche i più gravi.
A sostegno di questa interpretazione si può ricordare il fatto che la merce, fino alla sua utilizzazione definitiva, è sottoposta al controllo doganale ed amministrativo. Qualora questo controllo accerti che essa è stata utilizzata per scopi non conformi alla sua destinazione, dev'essere possibile trarne le necessarie conseguenze per quanto riguarda, non solo il deposito cauzionale di trasformazione, ma anche gli importi compensativi monetari. L'importatore, dato che è a conoscenza del carattere continuativo del controllo, non può sostenere di non avere previsto l'eventualità della rettifica, e che meriti tutela il suo affidamento nel carattere definitivo della riduzione. Non si può escludere la rettifica per il solo fatto che l'utilizzazione in contrasto con la destinazione è dovuta agli acquirenti successivi, giacchè, se così fosse, non sarebbe necessario alcun controllo amministrativo.
Secondo la Commissione, l'importatore ha, d'altronde, la possibilità di rivalersi (ad esempio, mediante una clausola contrattuale) del supplemento d'importo compensativo monetario che ha dovuto pagare sull'acquirente che ha utilizzato la merce in modo non conforme alla sua destinazione. Qualora non prenda precauzioni di questo genere, l'importatore agisce a suo rischio e pericolo.
I principi che valgono in fatto di importi compensativi monetari sono gli stessi da applicare all'incameramento della cauzione di trasformazione, a proposito della quale la Corte di giustizia ha già affermato che l'aggiudicatario non può invocare il fatto che la merce è stata utilizzata per scopi non conformi alla sua destinazione, non da lui stesso, bensì dai successivi acquirenti.
Quanto alla seconda questione, la Commissione osserva che, alla luce dell'argomento secondo cui né il diritto comunitario né il diritto nazionale forniscono una base giuridica al recupero degli importi compensativi monetari in casi come quello in esame, la questione del fondamento giuridico del conguaglio si pone in modo del tutto generale, e non solo con riferimento all'art. 20 del regolamento n. 1259/72. Inoltre, se si riuscisse a trovare questo fondamento giuridico nel diritto comunitario, il diritto nazionale diverrebbe assolutamente irrilevante in proposito.
Orbene, se ci si attiene alla tesi della Commissione secondo cui l'art. 20 del regolamento n. 1259/72 attribuisce un'agevolazione puramente temporanea, subordinata all'utilizzazione del burro per gli scopi previsti, si constata che il fondamento giuridico del conguaglio non va ricercato nelle norme agevolative, bensì in quelle che stabiliscono gli importi compensativi monetari che gravano normalmente sulle importazioni, cioè nelle norme del regolamento della Commissione che stabilisce gli importi compensativi monetari in vigore al momento dell'importazione.
In proposito è significativo che queste norme non affermano che al burro oggetto delle misure ivi previste si applichi un importo ridotto diverso dall'importo compensativo monetario normale, bensì precisano che questi importi sono «moltiplicati per il coefficiente».
Ciò equivale a dire che l'importo compensativo normale continua ad applicarsi e che esso è semplicemente ridotto (provvisoriamente) mediante un coefficiente. Se il motivo della riduzione viene a cessare, si applica di nuovo automaticamente l'importo pieno, in base al principio che la norma generale ricomincia ad applicarsi non appena cessa di avere vigore la norma speciale che vi deroga.
Il caso in esame si distingue unicamente per il fatto che gli importi compensativi monetari normali continuano ad applicarsi dopo che sono state compiute le formalità per l'importazione della merce ed ha già avuto luogo la concreta riscossione degli importi compensativi monetari. Tuttavia, dato che in casi come questi la riduzione è concessa unicamente perché l'interessato si è impegnato a rispettare una particolare destinazione della merce, che è inoltre sottoposta a controllo, è evidente che l'operazione in questione non può considerarsi conclusa con il compimento delle formalità di importazione.
Giacché il diritto comunitario fornisce dunque il fondamento giuridico della rettifica relativa alla differenza fra l'importo compensativo ridotto e quello normale, diviene superfluo qualsiasi riferimento a norme di diritto nazionale.
Alla luce di queste osservazioni, la Commissione conclude chiedendo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate:
1. L'art. 20 del regolamento (CEE) n. 1259/72 va interpretato nel senso che esso attribuisce la riduzione degli importi compensativi monetari solo a condizione che la merce venga utilizzata in modo conforme al regola mento stesso. Ciò vale anche per i casi in cui la merce viene rivenduta dall'importatore, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. e), del regolamento sopra menzionato, dopo il compimento delle formalità doganali.
2. Il fondamento giuridico della riscossione dell'importo compensativo monetario normale in caso di utilizzazione della merce per scopi non conformi al regolamento vigente è costituito dalle norme dei regolamenti della Commissione che fissano gli importi compensativi monetari.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La ditta Nicolai Beljatzky, rappresentata dall'avv. Neumann, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, in qualità di agente, hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 3 maggio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 18 luglio 1978, pervenuta alla Corte il 29 settembre 1978, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (GU del 17. 6. 1972, n. L 139, pag. 18).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra le autorità doganali della Repubblica federale di Germania e l'importatore di due partite di burro dal Belgio, controversia vertente sull'applicazione a queste partite di burro del regime doganale di cui all'art. 20 del regolamento n. 1259/72.
punto 3
Le autorità doganali tedesche, dopo aver riscosso sulle importazioni di questa merce — ottenuta dal burro d'ammasso pubblico e destinata alla preparazione di prodotti di pasticceria fine, ai sensi del regolamento n. 1259/72 — gli importi compensativi monetari ridotti, a norma dell'art. 20 di questo regolamento, con avviso di accertamento rettificativo esigevano il pagamento di una somma pari alla differenza fra detti importi ridotti e quelli normalmente applicati al difuori del regime istituito dal regolamento n. 1259/72.
punto 4
Le autorità tedesche motivavano la rettifica adducendo che il burro in questione, non essendo stato adibito dal consumatore finale all'uso prescritto dal summenzionato regolamento, non poteva fruire degli importi compensativi ridotti stabiliti dal suddetto articolo, bensì doveva essere assoggettato agli i.c.m. contemplati per il burro destinato ad essere venduto liberamente, senza vincoli di destinazione.
punto 5
L'attore nella causa principale eccepisce, fra l'altro, che la rettifica è priva di fondamento giuridico, dato che il diritto comunitario, ed in particolare il regolamento n. 1259/72, non contiene norme autonome le quali consentano, quando la merce sia distratta dalla sua destinazione legale, di riscuotere a posteriori la differenza fra il tasso normale e quello ridotto degli i.c.m. in un primo tempo riscossi.
punto 6
Onde chiarire questo problema, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«1. Se l'art. 20 del regolamento (CEE) n. 1259/72 (GU 17. 6. 1972, n. L 139, pag. 18) debba essere interpretato nel senso che la concessione definitiva del trattamento doganale preferenziale (riduzione degli importi compensativi) presuppone unicamente l'alienazione, della merce in conformità agli artt. 1-19 di detto regolamento, oppure occorre inoltre l'uso della merce conforme al regolamento.
2. Nella seconda ipotesi:
Se l'art. 20 costituisca una norma autonoma che autorizza ad effettuare la rettifica.»
punto 7
Data la connessione delle due questioni, è opportuno esaminarle congiuntamente.
punto 8
L'art. 20 del regolamento della Commissione n. 1259/72 recita:
«Gli importi di compensazione applicabili al burro, al burro concentrato e al burro concentrato con aggiunta di zucchero … per la parte burro sono uguali agli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, moltiplicati per il coefficiente 0,3.»
Questa norma va interpretata nell'ambito non solo del regolamento n. 1259/72, bensì anche delle norme generali che disciplinano il sistema degli importi compensativi monetari.
punto 9
Il regolamento n. 1259/72 costituisce un provvedimento di carattere congiunturale, volto ad agevolare lo smaltimento delle giacenze di burro, dato che il prolungarsi dell'ammasso dava luogo a spese elevate a carico degli enti d'intervento nel settore agricolo. Esso agevola detto smaltimento, organizzando — con la procedura della gara permanente — la vendita a prezzo ridotto delle giacenze di burro, da parte degli enti d'intervento agricolo, ad imprese di trasformazione della Comunità; l'aggiudicatario si impegna a far trasformare il burro acquistato in burro concentrato, avente la composizione indicata dall'art. 6, n. 1, lett. b), e ad usarlo o a vegliare che esso venga usato, unicamente per la fabbricazione di prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune. Onde garantire che il burro venga usato in modo conforme alla sua destinazione e non venga smerciato sul mercato libero, il regolamento contempla un sistema di controlli accompagnato dal versamento di una cauzione di trasformazione, il cui svincolo è disciplinato dagli artt. 18 e 19 del regolamento.
punto 10
L'applicazione del coefficiente correttore di cui all'art. 20 del regolamento, grazie al quale gli importi compensativi riscossi sulle giacenze di burro vendute secondo le modalità sopra indicate risultano notevolmente ridotti rispetto a quelli normalmente stabiliti per il burro destinato al consumo, ai sensi del regolamento n. 974/71, non rientra fra i sopra citati provvedimenti destinati ad agevolare la messa a disposizione e lo smaltimento delle giacenze di burro, bensì si inserisce fra le norme di carattere generale stabilite dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU del 12. 5. 1972, n. L 106, pag. 1).
punto 11
Infatti, da queste norme, ed in particolare dall'art. 2 del regolamento, si desume che gli importi compensativi monetari sono stabiliti, fra l'altro, in relazione al prezzo dei prodotti. Il penultimo considerando del regolamento n. 1259/72, che recita: «per quanto riguarda gli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971 … è opportuno tenere conto del valore dei prodotti in questione», si riferisce evidentemente al principio sotteso a questa norma, secondo il quale gli importi compensativi debbono adattarsi ai prezzi dei prodotti, rappresentativi del loro valore venale.
punto 12
In attuazione appunto di questo regolamento, l'art. 20 del regolamento n. 1259/72 stabilisce, per il burro ed il burro concentrato di cui all'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, l'applicazione di un importo compensativo monetario ridotto, dato che il valore venale di questo prodotto, e di conseguenza il suo prezzo, risultano ridotti in conseguenza delle restrizioni cui è soggetto il commercio del prodotto stesso.
punto 13
Allo stesso principio s'informa la rettifica degli importi compensativi ridotti, effettuata dalle autorità doganali competenti qualora i prodotti siano stati distratti dalla loro destinazione o non siano stati usati in modo conforme a questa entro il termine stabilito dall'art. 6 del regolamento n. 1259/72. Infatti, qualora l'importatore non abbia fornito la prova, entro il termine sopra indicato, che la merce ha avuto la destinazione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi, a questa merce non può venir attribuito il valore convenzionale corrispondente al prezzo minimo di vendita di cui al regolamento n. 1259/72, bensì essa va considerata alla stregua del burro venduto al prezzo corrente di mercato. In questo caso, le autorità doganali competenti devono applicare, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 974/71, gli importi compensativi che sono dovuti per il burro venduto a questo prezzo, rettificando quindi gli importi compensativi in un primo tempo riscossi. Tale rettifica, commisurata al prezzo di mercato dei prodotti, ha appunto il proprio fondamento giuridico nelle norme generali che disciplinano l'applicazione degli importi compensativi monetari.
punto 14
Per questi motivi, le questioni sollevate vanno risolte nel senso che l'applicazione definitiva degli importi compensativi ridotti, di cui all'all. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, presuppone che la merce, in considerazione soprattutto della sua destinazione, abbia il valore ridotto attribuitole da detto regolamento. Qualora l'importatore non abbia fornito la prova — entro il termine contemplato dall'art. 6, n. 1, lett. c), e n. 2, di detto regolamento — che la merce ha avuto la destinazione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi, la successiva rettifica di questi trae il proprio fondamento giuridico dalle norme generali che reggono il regime degli importi compensativi monetari, istituito dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Düsseldorf con ordinanza 18 luglio 1978, dichiara:
L'applicazione definitiva degli importi compensativi ridotti, di cui all'all. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, presuppone che la merce, in considerazione soprattutto della sua destinazione, abbia il valore ridotto attribuitole da detto regolamento. Qualora l'importatore non abbia fornito la prova — entro il termine contemplato dall'art. 6, n. 1, lett. c), e n. 2, di detto regolamento — che la merce ha avuto la destinazione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi, la successiva rettifica di questi trae il proprio fondamento giuridico dalle norme generali che reggono il regime degli importi compensativi monetari, istituito dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974.
Firme
Mertens de Wilmars
O'Keeffe
Bosco
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 giugno 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars