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Sez. 2, Sentenza n. 11217 del 23/10/1991 (Rv. 474369 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere | Nuova costruzione in appoggio (o in aderenza) al muro addossato a quello in cui si apre la veduta è dello stesso proprietario della costruzione - Distanza verticale di tre metri ex art. 907 terzo comma cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Rispetto della distanza orizzontale di tre metri ex art. 907 primo comma cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474369-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere

La nuova costruzione, che risulti in appoggio (o in aderenza) non al muro in cui si apre la preesistente veduta del vicino bensì ad un muro - a questo addossato - dello stesso proprietario della costruzione, non è soggetta all'osservanza della distanza verticale di tre metri dalla soglia della veduta prescritta dal terzo comma dell'art. 907 cod. civ., che trova applicazione solo nel caso di appoggio della costruzione al muro nel quale si trova la veduta, bensì deve rispettare da questa la distanza di tre metri in linea orizzontale misurata a norma dell'art. 905 cod. civ., come disposto dal primo comma dell'art. 907 cod. civ., ove la nuova costruzione, anche se non raggiunga in altezza il livello della veduta, si elevi in linea verticale oltre la distanza di tre metri dalla soglia della veduta stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)