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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 19 ottobre 1995, causa C-128/94

Decisione
decisa il 1995-10-19
ECLI
ECLI:EU:C:1995:341

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 ottobre 1995 Nel procedimento C-128/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hans Hönig e Comune di Stockach, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (GU L 74, pag. 83). LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, P. J. G. Kapteyn (relatore) e J. L. Murray, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per il signor Hans Hönig, dalľaw. Jürgen Gündisch, del foro di Amburgo, per il Comune di Stockach, dal signor Wolf-Wilhelm Waibel, Leitender Regierungsdirektor presso il Regierungspräsidium di Friburgo, per il governo tedesco, dai signori Ernst Roder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Regierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, con l'assistenza del signor Rupert Anderson, barrister, per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del signor Hans Hönig, del Comune di Stockach, del governo tedesco e della Commissione all'udienza del 22 giugno 1995, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 1995, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 16 dicembre 1993, giunta alla Corte il 4 maggio 1994, il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (GU L 74, pag. 83; in prosieguo: la «direttiva»).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Hans Hönig e il Comune di Stockach in merito alla Verordnung zum Schutz von Legehennen bei Käfighaltung 10 dicembre 1987 (regolamento tedesco sulla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria, in prosieguo: il «regolamento tedesco»; BGBl. I 2622), in vigore dal 1° gennaio 1988.
punto 3
L'art. 2, n. 2, del regolamento tedesco, dispone che dal 1° gennaio 1993 la superficie utile delle gabbie impiegate per le galline ovaiole di peso medio superiore a 2 kg sia almeno pari a 550 cm2.
punto 4
A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere del 1° gennaio 1988, le galline ovaiole dispongano di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia.
punto 5
II signor Hönig, imprenditore agricolo, alleva galline ovaiole in gabbie di batteria. Nel procedimento nazionale, egli ha sostenuto che il regolamento tedesco è contrario al diritto comunitario in quanto impone superfici minime delle gabbie superiori a quelle stabilite dalla direttiva.
punto 6
Secondo il signor Hönig, la direttiva stabilisce, in materia di caratteristiche delle gabbie in batteria, dei requisiti minimi dai quali gli Stati membri non possono discostarsi. Lo scopo della direttiva, che è di eliminare le disparità nella concorrenza, potrebbe essere raggiunto solo ove gli Stati membri applichino condizioni il più possibile uniformi.
punto 7
A parere del Bundesverwaltungsgericht, è dubbio se l'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva lasci agli Stati membri la facoltà di superare i requisiti minimi da essa stabiliti. Esso ritiene che la direttiva miri ad imporre agli Stati membri il rispetto dei requisiti minimi, pur consentendo loro di emanare norme più severe, ma che tale interpretazione consenta di realizzare solo in maniera imperfetta l'obbiettivo, che è di eliminare le distorsioni della concorrenza esistenti nel mercato delle uova e del pollame.
punto 8
II Bundesverwaltungsgericht ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, vada interpretato nel senso che esso prescrive in modo imperativo agli Stati membri di stabilire la superficie delle gabbie che esso prevede come superficie minima, e non lasci loro la facoltà di emanare norme nazionali più rigorose».
punto 9
Come la Corte ha sottolineato nella sua giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Race. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Race, pag. 1051, punto 10).
punto 10
Per quanto riguarda innanzi tutto la lettera della direttiva, l'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato, stabilisce: «Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1988 tutte le gabbie di recente costruzione per l'utilizzazione all'interno della Comunità e tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta soddisfino almeno ai seguenti requisiti: a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia (...)»
punto 11
Si evince che, secondo la lettera della norma, gli Stati membri non possono prescrivere una superficie inferiore a 450 cm2 per gabbia, ma hanno invece la facoltà di prescrivere una superficie di gabbia per gallina superiore a quella ivi prevista, come risulta peraltro dal titolo della direttiva e dall'art. 1, a tenore del quale: «La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria».
punto 12
L'esistenza di norme della direttiva contenenti prescrizioni minime trova il suo fondamento nella risoluzione del Consiglio 22 luglio 1980, relativa alla protezione delle galline ovaiole in stie (GU C 196, pag. 1), e nella decisione del Consiglio 19 giugno 1978, 78/923/CEE, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323, pag. 12).
punto 13
Occorre in seguito esaminare il fine della direttiva.
punto 14
Come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 13 delle conclusioni, la direttiva mira, da un lato, a garantire la protezione degli animali negli allevamenti e, dall'altro, a ridurre le disparità nelle condizioni di concorrenza esistenti nel mercato delle uova e del pollame tra gli Stati membri.
punto 15
II legislatore comunitario ha cercato quindi di conciliare l'interesse al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato delle uova e del pollame e quello alla protezione degli animali, stabilendo, giusta il terzo ‘considerando’ della direttiva, requisiti comuni minimi applicabili in tutti i sistemi di allevamento intensivo, dei quali fa parte l'allevamento delle galline ovaiole in batteria.
punto 16
Infine, dall'espressione «in un primo momento», nel terzo ‘considerando’, e dal contenuto del quarto ‘considerando’ della direttiva, discende che quest'ultima tende solo a un certo livello di armonizzazione in materia di protezione delle galline, attraverso disposizioni contenenti prescrizioni minime.
punto 17
Occorre riconoscere che, come osserva il ricorrente nella causa principale, questa interpretazione delle disposizioni della direttiva può comportare un trattamento sfavorevole degli allevatori di galline ovaiole in batteria in uno Stato membro rispetto a quelli di altri Stati membri, e lascia quindi sussistere talune disparità nelle condizioni di concorrenza. Tali conseguenze derivano, però, dal livello di armonizzazione perseguito dalle disposizioni in questione, contenenti prescrizioni minime.
punto 18
Occorre quindi rispondere al giudice nazionale che l'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria), va interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di emanare norme nazionali più rigorose in materia di superficie minima di gabbia destinata alle galline ovaiole in batteria.

Sentenza › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 16 dicembre 1993, dichiara: L'art. 3, n. 1, lett. a), dell'allegato alla direttiva del Consiglio 7 marzo 1988, 88/166/CEE, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consìglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batterìa), va interpretato nel senso che esso non impedisce agli Stati membri di emanare norme nazionali più rigorose in materia di superficie minima di gabbia destinata alle galline ovaiole in batteria.

Firme

Kakouris Kapteyn Murray Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 1995. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Quarta Sezione C. N. Kakouris

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