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Sez. 4, Sentenza n. 59 del 16/11/1988 Ud. (dep. 05/01/1989) Rv. 180076 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - PERSONALITÀ A DELINQUERE - INVALUTABILITÀ DELLA CONFESSIONE PER FLAGRANZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180076-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - PERSONALITÀ A DELINQUERE - INVALUTABILITÀ DELLA CONFESSIONE PER FLAGRANZA - SUFFICIENZA.*

Nel caso di diniego della concessione delle attenuanti generiche, adempie all'Obbligo della motivazione il giudice del merito il quale richiami la forte capacità a delinquere del reo e neghi significazione, di spontanea collaborazione con gli organi giudiziari, alla confessione del fatto addebitato, quando si sia avuta sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effetto difensivo. (V mass n 131980; (Conf mass n 158004; (Conf mass n 162380).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)