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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 (Rv. 649046 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649046-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI

Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)