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Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 02/03/1990 (Rv. 465644 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - A SOGGETTO NON TITOLARE DEL DIRITTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - EFFETTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO NEGOZIALE.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465644-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE - A SOGGETTO NON TITOLARE DEL DIRITTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO - EFFETTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO NEGOZIALE.*

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso di quello di abitazione, l'Esercizio della prelazione da parte di un soggetto che, pur non essendo titolare di tale diritto (nella specie pubblica amministrazione titolare di un contratto disciplinato dall'art. 42 della legge n. 392 del 1978), abbia ricevuto dal locatore la notifica della proposta di alienazione, non determina l'annullamento del contratto per errore, bensì comporta il mancato perfezionamento del contratto stesso. (V 1802/89, mass n 462494; (V 4697/81, mass n 415422).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)