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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 5 febbraio 1987, causa 403/85

Decisione
decisa il 1987-02-05
ECLI
ECLI:EU:C:1987:70

Epigrafe

Sentenza della Corte (seconda sezione) 5 febbraio 1987 Nella causa 403/85, F., ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli aw. ti G. Vandersanden e M. Defalque, del foro di Bruxelles, e L. Felli, patrocinante presso la Corte d'appello di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Biver, 4, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. R. Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione 6 maggio 1985 con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione e, in quanto necessario, della decisione della Commissione 4 ottobre 1985 con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la predetta decisione 6 maggio 1985, LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: S. Hackspiel, amministratore vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 1986, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate nell'udienza dell' 11 dicembre 1986, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 dicembre 1985, il sig. F., ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione, adottata nei suoi confronti il 6 maggio 1985 in seguito ad un procedimento disciplinare, con cui gli era stata inflitta per la seconda volta la sanzione della destituzione.
punto 2
Con sentenza 29 gennaio 1985 (F./Commissione, causa 228/83, Race. 1985 pag. 275), la Corte (seconda sezione) ha annullato la decisione della Commissione 7 aprile 1983, con cui era stata inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione d'anzianità. La Corte ha ritenuto, in particolare, che la motivazione contenuta in tale decisione non le consentisse né di verificare i fatti sui quali era basata la decisione né, soprattutto, di valutare le ragioni per le quali l'APN aveva scelto una sanzione più rigorosa di quella suggerita dalla commissione di disciplina, ossia la retrocessione. Dopo tale annullamento, la Commissione doveva quindi adottare una nuova decisione, debitamente motivata, che concludesse il procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente.
punto 3
In seguito a tale sentenza, il procedimento disciplinare veniva riassunto e il 15 febbraio 1985 il ricorrente ed i suoi difensori venivano sentiti dal sig. Christophersen, membro della Commissione competente per le questioni del personale. Con decisione 6 maggio 1985, il sig. Christophersen, in qualità di APN, infliggeva infine nuovamente al ricorrente la sanzione della destituzione, senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione d'anzianità, questa volta a decorrere dal 31 maggio 1985.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza nonché alla summenzionata sentenza della Corte 29 gennaio 1985. Tali elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo soltanto nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
punto 5
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce due mezzi: motivazione erronea ed insufficiente della decisione della Commissione 6 maggio 1985; violazione del principio di proporzionalità, in quanto 1APN avrebbe inflitto una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
punto 6
II primo mezzo, volto contro la motivazione della nuova decisione, concerne sia l'esposizione dei fatti contestati al ricorrente sia l'indicazione dei motivi per i quali l'APN ha scelto la sanzione della destituzione. Quest'ultima parte del primo mezzo va esaminata congiuntamente al secondo mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità.
punto 7
Tuttavia, prima di statuire su tali mezzi, occorre esaminare anzitutto se sia opportuno disporre l'audizione del ricorrente e di tre testimoni, conformemente alla domanda presentata dal ricorrente a norma dell'art. 47, § 1, del regolamento di procedura della Corte.

Sentenza › Sulla richiesta di audizione del ricorrente e di tre testimoni

punto 8
In primo luogo, il ricorrente chiede che venga disposta la propria audizione e quella del sig. Duchateau, delegato permanente della CEE presso l'OCSE, al fine di accertare che quest'ultimo aveva telefonato al ricorrente, nel marzo del 1985, per comunicargli che sarebbe probabilmente stato destituito per una seconda volta. Il ricorrente chiede inoltre l'audizione del sig. Audibert, ex capogabinetto del ministro francese della cooperazione, al fine di dimostrare che le autorità francesi desideravano che il ricorrente rimanesse in servizio presso di loro in qualità di dipendente comunitario distaccato presso un'amministrazione nazionale nel quadro degli scambi di dipendenti, e ciò con piena cognizione dei fatti avvenuti il 6 ottobre 1982. Il ricorrente chiede inoltre l'audizione del proprio padre per dimostrare, in primo luogo, che dopo l'audizione del ricorrente da parte del sig. Christophersen, intervenuta il 15 febbraio 1985, la Commissione riteneva ammissibili soltanto due soluzioni, vale a dire le dimissioni del ricorrente o la sua seconda destituzione, e, in secondo luogo, che il sig. Morel aveva negato al ricorrente la possibilità di presentare le sue scuse.
punto 9
Tali offerte di prova devono essere valutate alla luce dei mezzi dedotti dal ricorrente, riguardanti soltanto la motivazione della decisione e la violazione del principio di proporzionalità. Anche se nella motivazione della decisione si sottolinea che il ricorrente ha espresso il proprio rincrescimento « soltanto durante l'audizione del 15 febbraio 1985, il cui svolgimento si colloca in un contesto particolare », occorre tuttavia constatare che l'intervento del padre del ricorrente presso la Commissione era posteriore a tale audizione. Gli altri fatti addotti a titolo di prova non riguardano la motivazione della decisione. Inoltre, nessuno dei fatti invocati dal ricorrente nella sua domanda di audizione è rilevante ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestatigli nella decisione.
punto 10
Di conseguenza, l'istanza di audizione presentata dal ricorrente non può essere accolta.

Sentenza › Sulla motivazione in fatto del provvedimento controverso

punto 11
II ricorrente ritiene che la motivazione della decisione controversa sia erronea ed insufficiente. La decisione sarebbe basata su fatti che esso contesta, in particolare sul fatto che egli avrebbe lanciato un portacenere contro il sig. Morel e lo avrebbe colpito a calci. Invece, essa non terrebbe conto del contesto provocatorio ed umiliante del colloquio con il sig. Morel in cui si sarebbe inserito l'incidente del 6 ottobre 1982. Al riguardo il ricorrente sottolinea, in particolare, il rifiuto del sig. Morel di prestare attenzione ai suoi reiterati argomenti, la chiara volontà di nuocere al ricorrente, lo sprezzante scoppio di risa con cui il sig. Morel avrebbe reagito alla conclusione sfiduciata del ricorrente secondo cui a quest'ultimo non sarebbe rimasta altra scelta se non adire la Corte di giustizia e la circostanza secondo cui il sig. Morel avrebbe fatto credere al ricorrente di avere ottenuto il consenso delle autorità francesi per porre fino al suo comando a Parigi.
punto 12
Si deve constatare a titolo preliminare che la nuova decisione della Commissione, contrariamente alla decisione anteriore, del 7 aprile 1983, mette chiaramente in evidenza i fatti su cui è basata la sanzione inflitta al ricorrente. Essa consente così alla Corte di verificare se tale base di fatto contenga errori od omissioni.
punto 13
In quanto a detta base di fatto, i punti della motivazione della decisione precisano che il colloquio del 6 ottobre 1982 tra il ricorrente e il sig. Morel dava luogo a prese di posizioni divergenti; che alla fine del colloquio il ricorrente percuoteva il sig. Morel, lo agguantava per il petto della camicia, che si strappava, facendolo cadere dalla sua poltrona; che non è possibile determinare con certezza l'origine della ferita al lobo dell'orecchio destro del sig. Morel da questi imputata al fatto che il ricorrente gli avrebbe lanciato un portacenere, cosa che il ricorrente stesso contesta; che il ricorrente ha dichiarato di non ricordarsi di avere colpito a calci il sig. Morel come quest'ultimo ha affermato; infine, che le ferite e le contusioni accertate sul corpo del Morel dopo l'incidente costituiscono conseguenze dirette o indirette della violenza con cui il ricorrente ha aggredito il suo interlocutore. Da queste constatazioni, la Commissione deduce che è provato che il ricorrente ha commesso un'aggressione violenta contro il sig. Morel.
punto 14
Da tali punti della motivazione emerge che la Commissione, pur avendo riportato talune affermazioni del sig. Morel contestate dal ricorrente, ha imputato in definitiva a quest'ultimo soltanto fatti in ordine ai quali non esiste alcuna contestazione.
punto 15
Quanto al contesto dell'incidente, la motivazione si limita a precisare che il colloquio era volto all'esame delle conseguenze derivanti, sotto il profilo amministrativo, dal fatto che il ricorrente era stato recentemente eletto all'Assemblea della Corsica. È quindi esatto che la decisione non faccia menzione della pretesa natura provocatoria ed umiliante del colloquio fatta valere dal ricorrente. Si deve tuttavia constatare che detta natura è stata appunto negata dal sig. Morel e dal testimone che ha assistito al colloquio del 6 ottobre 1982. La Commissione poteva quindi a giusto titolo prescinderne come ha fatto per le affermazioni contestate dal ricorrente.
punto 16
Si deve quindi concludere che non è stato provato che, riguardo all'esposizione dei fatti, la motivazione della decisione sia viziata da errori o da omissioni ingiustificate.

Sentenza › Sulla motivazione della scelta della sanzione e sul principio di proporzionalità

punto 17
II ricorrente fa valere che la motivazione della decisione non tiene in alcun conto le circostanze attenuanti rilevate dalla commissione di disciplina, vale a dire il suo carattere nevrotico, il senso di insicurezza e di angoscia determinato in lui, in particolare, dalla gravità delle eventuali conseguenze delle decisioni che avrebbero potuto essere adottate nei suoi confronti e, infine, la manifesta assenza di premeditazione. Di conseguenza, la decisione in esame non rispetterebbe la proporzionalità che deve esistere tra i fatti addebitati e la sanzione inflitta. La decisione non avrebbe attribuito alcun valore né ai meccanismi interni che avevano provocato il gesto impulsivo del ricorrente, da un lato, né agli errori ed alle provocazioni commessi dal sig. Morel, dall'altro. Il ricorrente ritiene inoltre che l'assenza di premeditazione debba necessariamente implicare l'applicazione di una sanzione meno grave della destituzione che costituisce la sanzione massima. Il ricorrente sottolinea infine che la decisione della Commissione ha avuto conseguenze gravi sulla sua situazione personale sia sul piano professionale sia sul piano della vita privata e della salute.
punto 18
Nella summenzionata sentenza 29 gennaio 1985, la Corte ha già ricordato la sua costante giurisprudenza, secondo cui, se sono provati i fatti addebitati al dipendente, la scelta della sanzione disciplinare appropriata spetta all'APN. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità, salvo in caso di errore manifesto o di sviamento di potere.
punto 19
Al riguardo, si deve anzitutto constatare che i fatti contestati nella decisione, ossia un'aggressione violenta che ha provocato le ferite menzionate nella decisione, sono sufficientemente gravi per giustificare la sanzione della destituzione. Rimane tuttavia da verificare se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto trascurando le circostante attenuanti ammesse dalla commissione di disciplina. Anche su questo punto la motivazione della nuova decisione ha fornito precisazioni che consentono alla Corte di esercitare il suo controllo.
punto 20
Nel parere del 3 marzo 1983 la commissione di disciplina ha ritenuto che esistessero circostanze attenuanti da ravvisarsi, in primo luogo, nel carattere nevrotico del ricorrente caratterizzato da una ridotta soglia di tolleranza alle frustazioni e, in secondo luogo, nel senso di insicurezza e di angoscia corrispondente ad un elevato livello di frustrazioni, creato nel ricorrente dalla gravità delle eventuali conseguenze delle decisioni che avrebbero potuto essere adottate nei suoi confronti, dalle circostanze nelle quali il colloquio è stato predisposto e dal suo svolgimento; infine, nella manifesta assenza di premeditazione.
punto 21
Riguardo al primo punto indicato, risulta che la commissione di disciplina si è fondata su una perizia medica redatta dai dottori De Geyter e Dumont in data 27 ottobre 1982 e attestante, in sostanza, che il ricorrente doveva essere considerato legalmente responsabile al momento dei fatti di cui è causa, ma che occorreva tener conto della sua personalità nevrotica e del suo temperamento mediterraneo.
punto 22
Va riconosciuto che — specialmente in un'istituzione che occupa dipendenti di tutte le nazionalità e di tutte le regioni della Comunità — si deve tener conto, anche ai fini di un procedimento disciplinare, delle differenze di carattere e di temperamento. Resta tuttavia il fatto che le istituzioni comunitarie sono tenute a vegliare a che tali differenze non conducano a comportamenti intollerabili, come le aggressioni violente. Al riguardo, non è errato prendere in considerazione il fatto che, nel caso di specie, si tratta di un dipendente a livello d'amministratore principale. Non pare quindi alla Corte che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nel ritenere che, nonostante la sua natura impulsiva, il ricorrente abbia « ecceduto il limite estremo di tollerabilità, sotto il profilo qualitativo, per un dipendente con compiti di responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni ».
punto 23
Per quanto riguarda il secondo punto, considerato come una circostanza attenuante dalla commissione di disciplina, ossia lo stato di insicurezza e di angoscia creatosi nel ricorrente durante il colloquio con il sig. Morel il 6 ottobre 1982, soprattutto in relazione alla sua situazione personale e familiare delicata per gli impegni connessi alla sua assegnazione a Parigi, si deve riconoscere che, nell'ambito di un procedimento disciplinare, occorre tener conto della situazione concreta che ha determinato il comportamento contestato al dipendente. La Commissione ha ricordato a questo proposito, nella motivazione della decisione, che il ricorrente stesso aveva contribuito a creare la situazione di cui trattasi presentandosi alle elezioni dell'Assemblea della Corsica senza tenere al corrente sin dall'inizio la Commissione, come disposto dall'art. 15 dello statuto del personale e che il ricorrente doveva prendere in considerazione la possibilità di essere richiamato a Bruxelles. La Commissione ha inoltre ricordato i numerosi mezzi amministrativi e giudiziari di cui dispone, a vari livelli, il ricorrente per opporsi ad un'eventuale decisione della Commissione che ponga fine al suo comando. Alla Corte non sembra, nemmeno in ordine a questo punto, che la Commissione abbia commesso un errore manifesto per il fatto di non aver considerato la situazione in cui versava il ricorrente all'epoca dei fatti come una circostanza attenuante tale da escludere la sua destituzione.
punto 24
Per quanto riguarda il problema di stabilire se la gravità dei fatti contestati al ricorrente venga attenuata dall'assenza di premeditazione, occorre constatare che l'art. 86 dello Statuto esige, come presupposto della sanzione disciplinare, soltanto l'esistenza di una violazione degli obblighi del dipendente commessa intenzionalmente o per negligenza. La rilevanza, per la scelta della sanzione, del fatto che vi sia stata o meno premeditazione da parte del dipendente è legata in ampia misura alla natura del comportamento ad esso addebitato. Poiché nel caso di specie si tratta di un'aggressione violenta, non si può considerare errore manifesto il fatto di avere ritenuto che l'assenza di premeditazione non escludesse l'applicazione della sanzione della destituzione.
punto 25
Benché l'esame della motivazione della decisione controversa non abbia messo in luce alcun errore manifesto, commesso dalla Commissione nel valutare ciascuno degli elementi che la commissione di disciplina aveva considerato come circostanze attenuanti, resta ancora da esaminare se la sanzione della destituzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alle circostanze della fattispecie.
punto 26
Al riguardo, occorre sottolineare che le norme dello statuto relative alle sanzioni disciplinari (ossia gli artt. da 86 a 89) non stabiliscono un rapporto rigido fra le sanzioni ivi enunciate e i vari tipi di infrazione commessi dai dipendenti né precisano entro quali limiti l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti incida sulla scelta della sanzione. La determinazione della sanzione da infliggere in ciascun caso particolare rimane quindi basata su una valutazione complessiva di tutti i fatti concreti e di tutte le circostanze proprie del caso di specie.
punto 27
Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto, in primo luogo, della gravità dei fatti addebitati al ricorrente e, in secondo luogo, degli elementi considerati dalla commissione di disciplina come circostanze attenuanti e delle conseguenze negative che la decisione della Commissione aveva avuto sulla situazione personale e professionale del ricorrente, la Corte non ritiene di poter qualificare manifestamente sproporzionata la sanzione della destituzione del ricorrente senza riduzione né soppressione del suo diritto alla pensione d'anzianità.
punto 28
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 29
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi contemplati dallo statuto del personale restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Firme

O'Higgins Due Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 febbraio 1987. Il cancelliere P. Heim Il presidente della seconda sezione T. F. O'Higgins

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze