diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1298 del 07/11/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171851 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - CONCORSO DEL LEGALE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171851-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - CONCORSO DEL LEGALE - IPOTIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

In materia di bancarotta, se ad un fatto di distrazione si accompagnano prestazioni professionali del legale dello imprenditore, non perciò solo è configurabile un concorso nel reato. Ed esula il concorso anche se il legale, violando l'Obbligo della correttezza professionale, indichi al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. Ma se il legale non si limiti a servizi professionali e si faccia, invece, ideatore e programmatore degli Atti di distrazione o addirittura li programmi o li suggerisca in un ambito che lo vede gestore o cogestore della impresa, allora egli risponderà della bancarotta, secondo i casi, come concorrente "extraneus" o come amministratore di fatto.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)