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Sez. 5 - , Sentenza n. 29992 del 13/10/2022 (Rv. 666029 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Controversie tributarie in materia di IVA - Associazioni culturali non riconosciute - Giudicato esterno relativo al precedente anno d'imposta - Vincolatività - Condizioni - Onere della prova. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666029-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

In tema di imposte dirette e di IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute, cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l'invocato giudicato esterno ex art. 2909 c.c., relativo a precedente anno di imposta non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale della associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l'identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse

una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e, con riferimento all'imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)