Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 118 del 2014
Massime (1)
Massima n. 37917
- Consorzi
- Norme della Regione Marche
- Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto
- Previsione che gli enti locali possano stipulare con il Consorzio convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13/1999 ed in particolare per la costruzione di opere a difesa degli abitati e che possano avvalersi del Consorzio medesimo per la realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della legge impugnata e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici
- Ricorso del Governo
- Rinuncia accettata dalla controparte costituita
- Estinzione del giudizio.
Leggi la massima
È estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, della Cost., che riguarda le funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. - In senso analogo, v. ex multis, le citate ordinanze nn. 164/2013 e 55/2013.
Norme impugnate
- art. 3 legge regionale Marche 17 giugno 2013, n. 13
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- art. 117, comma 3, Cost.
- art. 23 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2013, depositato in cancelleria il 28 agosto 2013 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2013.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 agosto 2013 e depositato il successivo 28 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto);
che si è costituita la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che successivamente, con atto notificato il 10 febbraio 2014 e depositato in cancelleria il 18 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato la rinuncia al ricorso che ha originato il presente giudizio;
che, con nota di deposito del 18 marzo 2014, la difesa della Regione Marche ha comunicato l'intervenuta accettazione, da parte della Giunta regionale, della rinuncia al ricorso;
punto 2
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione;
che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e che detta rinuncia è stata accettata dalla Regione Marche;
che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio (ex multis, da ultimo, ordinanze n. 164 e n. 55 del 2013).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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