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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 446 del 1993

Decisione
decisa il 1993-12-02, depositata il 1993-12-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:446
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19975

  • Regione lombardia
  • Sanità pubblica
  • Crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (rivalsa ospedaliera)
  • Recupero presso i terzi responsabili
  • Utilizzazione, da parte della regione, della procedura coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910
  • Questione di costituzionalità delle norme regionali che richiamano la disciplina statale
  • Diretta applicabilità di quest'ultima al rapporto dedotto nel giudizio 'a quo'
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, dal momento che le norme regionali impugnate non trovano applicazione nel giudizio 'a quo', per essere direttamente applicabili le norme statali del r.d. 14 aprile 1910 n. 639. - cfr. O. n. 320/1993, S. n. 304/1986.

Norme impugnate

  • art. 1 legge regionale Lombardia 8 luglio 1989, n. 27
  • art. 16, comma 3, legge regionale Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), promosso con l'ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Silvia Pellizzer e l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n. 64, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Silvia Pellizzer, ai sensi dell'art. 3 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese di spedalità, emessa dal responsabile del presidio multizonale "Ospedale San Gerardo dei Tintori" nei confronti della medesima opponente, in quanto ritenuta civilmente responsabile dei danni subiti da Pietro Mainone in un sinistro stradale, il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui sostituisce l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5; che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni" per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua responsabilità civile); dall'art. 108 (violazione della riserva di legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali); dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina della funzione giurisdizionale); che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di costituzionalità;
punto 2
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo pretore di Monza, in riferimento alle medesime disposizioni della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 per violazione degli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione è stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte, con ordinanza n. 320 del 1993, per le ragioni precedentemente esposte da questa Corte nella sentenza n. 304 del 1986, che portano a ritenere che le norme regionali impugnate non trovino applicazione nel giudizio a quo, per essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del Regio Decreto n. 639 del 1910; che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al giudizio di questa Corte nuovi ed ulteriori profili rispetto a quelli già esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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