Sez. L, Sentenza n. 2328 del 21/03/1990 (Rv. 466089 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI PREAVVISO - INCLUSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NELLA BASE DI CALCOLO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI PREAVVISO - INCLUSIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NELLA BASE DI CALCOLO - AMMISSIBILITÀ.*
Il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 cod. civ. - nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982 -, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è ispirato al criterio dell'omnicomprensività, nel senso che in detto calcolo vanno ricompresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi anche se non strettamente correlati alla prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, trovando essa radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro. Pertanto, l'indennità sostitutiva del preavviso, che inerisce istituzionalmente al rapporto di lavoro ponendosi in connessione con la retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in caso di normale preavviso, costituisce emolumento che va necessariamente ricompreso nella base del suddetto calcolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)