Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014 (Rv. 630173 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 1 giugno 2004 - Disciplina di cui all'art. 16 delle legge n. 289 del 2002 - Interpretazione - Comportamento processuale del contribuente - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16, comma 6, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, nello stabilire che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio", deve essere interpretato nel senso dell'automatica operatività della sospensione dei termini di impugnazione, fatta salva la proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendosi dal suo comportamento, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio di appello, desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)