Sez. 1 - , Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020 (Rv. 660046 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in “sofferenza” - Segnalazione alla Banca d’Italia - Condizioni - Insolvenza “minor” - Differenza tra attivo e passivo - Rilevanza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicchè lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5 l.fall.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107 com. 2, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)