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Sez. 6, Sentenza n. 1450 del 19/04/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202214 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione | Emesso "de plano" - Validità dello stesso emesso in pendenza del termine per proporre opposizione da parte della persona offesa - Esclusione - Fattispecie: ritenuta nullità per violazione del diritto del contraddittorio.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202214-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione

Il decreto di archiviazione può essere emesso "de plano" solo previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa: ne consegue che, pendente il termine per proporre tale opposizione, la pronuncia di archiviazione non può validamente intervenire. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto nullo per violazione del diritto al contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l'intervento della persona offesa, prima della scadenza del termine per l'opposizione poi tardivamente presentata, e quindi senza deliberazione sulla ammissibilità della stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)