Sez. 6 - , Sentenza n. 21741 del 16/02/2021 Cc. (dep. 03/06/2021) Rv. 281516 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Art. 416-bis cod. pen. - Società - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)