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Sez. 6 - , Sentenza n. 21741 del 16/02/2021 Cc. (dep. 03/06/2021) Rv. 281516 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Art. 416-bis cod. pen. - Società - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281516-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)