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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017, causa C-138/16

Decisione
decisa il 2017-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:2017:218

Epigrafe

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 marzo 2017 Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Articolo 3, paragrafo 1 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) – Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo – Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l’accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale Nella causa C-138/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), con decisione del 16 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2016, nel procedimento Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) contro Zürs.net Betriebs GmbH, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM), da M. Walter, Rechtsanwalt; per la Zürs.net Betriebs GmbH, da M. Ciresa, Rechtsanwalt; per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità d’agente; per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), da un lato, e dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall’Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), dall’altro.
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) e la Zürs.net Betriebs GmbH (in prosieguo: la «Zürs.net»), in merito alla domanda della AKM diretta ad ottenere dalla Zürs.net informazioni sul numero di abbonati collegati alla rete via cavo dalla stessa gestita, e se del caso, il versamento di un compenso, maggiorato degli interessi di mora, per la messa a disposizione di opere protette in base al diritto d’autore e ai diritti connessi.

Sentenza › Contesto normativo › Diritto internazionale › Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

punto 3
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, entrato in vigore il 6 marzo 2002. Tale Trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).
punto 4
All’articolo 1, paragrafo 4, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore stabilisce che le parti contraenti devono conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna.

Sentenza › Contesto normativo › Diritto internazionale › La Convenzione di Berna

punto 5
L’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna dispone quanto segue: «1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: (…) 2o ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario».

Sentenza › Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Direttiva 2001/29

punto 6
Il considerando 9 della direttiva 2001/29 così recita: «Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (…)».
punto 7
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima: «Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
punto 8
Il successivo articolo 5, paragrafo 3, lettera o), così dispone: «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: (…) o) quando l’utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazion[i], purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo».

Sentenza › Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Diritto austriaco

punto 9
Ai sensi dell’articolo 17 dell’Urheberrechtgesetz (legge relativa al diritto d’autore, BGBl. 111/1936), nel testo di cui al BGBl. I 99/2015: «(1) L’autore ha il diritto esclusivo di diffondere l’opera attraverso la radiodiffusione o con modalità analoghe. (2) È equiparato alla trasmissione radiofonica il fatto di rendere un’opera ricevibile da parte del pubblico nazionale a partire da un’emittente situata nel territorio nazionale o all’estero, con modalità analoghe alla trasmissione radiofonica, ma con l’ausilio di cavi. (3) La trasmissione di programmi radiotelevisivi (…) 2. a mezzo di installazione di antenne collettive (…) b) non è considerata quale nuova trasmissione radiofonica laddove all’impianto non siano collegati più di 500 utenti. La trasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’[organismo nazionale di radiodiffusione (ORF)] con l’ausilio di cavi sul territorio nazionale è inoltre considerata parte della trasmissione radiofonica originaria».

Sentenza › Procedimento principale e questione pregiudiziale

punto 10
La AKM è una società di gestione collettiva di diritti d’autore.
punto 11
La Zürs.net gestisce un impianto via cavo a Zürs (Austria), per mezzo del quale trasmette programmi televisivi e radiofonici, alcuni dei quali sono stati trasmessi inizialmente dall’organismo nazionale di radiodiffusione (ORF), e altri da organismi di radiodiffusione differenti. Il giudice del rinvio espone che, alla data della decisione di rinvio, circa 130 utenti sono collegati alla rete via cavo della Zürs.net.
punto 12
La AKM richiede alla Zürs.net di fornirle informazioni sul numero di utenti collegati, in più date di riferimento, alla rete via cavo dalla stessa gestita e sui contenuti trasmessi. Essa chiede altresì che, dopo la verifica delle informazioni che la Zürs.net avrà fornito, quest’ultima proceda al versamento di un compenso adeguato.
punto 13
La Zürs.net ritiene che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, punto 2, lettera b), della legge austriaca sul diritto d’autore (nel testo di cui al BGBl. I, 99/2015), riguardante le installazioni di piccole dimensioni fino a un massimo di 500 utenti, i programmi da essa diffusi non possano essere considerati quale nuova trasmissione radiofonica e di non essere quindi tenuta a fornire le informazioni richieste dalla AKM.
punto 14
Ad avviso della AKM, detta disposizione è incompatibile sia con il diritto dell’Unione sia con la Convenzione di Berna.
punto 15
In tale contesto, l’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), investito della controversia tra la AKM e la Zürs.net, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 5 della direttiva [2001/29] ovvero l’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna debbano essere interpretati nel senso che una normativa in base alla quale la diffusione di trasmissioni radiofoniche mediante “installazioni di antenne collettive” come quelle della resistente nel procedimento principale a) non sia considerata quale nuova trasmissione radiofonica laddove all’impianto siano collegati non più di 500 utenti e/o b) sia considerata quale parte della trasmissione radiofonica originaria laddove si tratti della ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’Österreichischer Rundfunk via cavo sul territorio nazionale (Austria), e tali utilizzazioni non ricadono neppure in un altro diritto esclusivo di comunicazione al pubblico a distanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza essere quindi subordinate al consenso dell’autore, né al pagamento di un compenso, sia incompatibile con il diritto dell’Unione o con le disposizioni di cui alla Convenzione di Berna quale accordo internazionale facente parte dell’acquis dell’Unione».

Sentenza › Sulla questione pregiudiziale

punto 16
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 5 della direttiva 2001/29 ovvero l’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in base alla quale non sono soggette, per effetto del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore: né una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione via cavo sul territorio nazionale, né una trasmissione radiofonica mediante l’installazione di un’antenna collettiva laddove all’impianto siano collegati non più di 500 utenti.
punto 17
Occorre esaminare tale questione sotto un duplice profilo.
punto 18
Così, in primo luogo, occorre determinare se una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione via cavo sul territorio nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa costituire una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna.
punto 19
A tal riguardo si deve rilevare che l’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna prevede che gli autori di opere letterarie ed artistiche abbiano il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia effettuata da un ente diverso da quello originario.
punto 20
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 stabilisce che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
punto 21
Si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, corrisponde sostanzialmente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna. Inoltre, quando la Corte procede all’interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dello stesso articolo 3, paragrafo 1, tale interpretazione è effettuata, secondo costante giurisprudenza della Corte, conformemente alla menzionata disposizione della Convenzione (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punti 40 e 41).
punto 22
La Corte ha già avuto modo di affermare che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punto 37).
punto 23
In particolare, dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che l’atto di comunicazione ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato, e che ogni trasmissione che utilizzi uno specifico mezzo tecnico dev’essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (v. sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punti 38 e 39).
punto 24
Dall’altro, per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico», fermo restando che la nozione di «pubblico» si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v. sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punti 40 e 41).
punto 25
Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la trasmissione di opere protette da parte di un organismo diverso da quello che aveva ottenuto l’autorizzazione iniziale alla comunicazione costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi di detta disposizione, qualora tali opere siano trasmesse ad un pubblico nuovo, ossia ad un pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti interessati quando hanno concesso l’autorizzazione iniziale all’utilizzo delle loro opere (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
punto 26
Nel caso di specie, la circostanza che nel procedimento principale la trasmissione di cui trattasi sia effettuata via cavo, ossia mediante un mezzo tecnico diverso da quello utilizzato nella trasmissione radiodiffusa iniziale, consente di affermare che la Zürs.net realizza una comunicazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.
punto 27
Tuttavia, occorre altresì verificare se tale comunicazione sia destinata ad un pubblico nuovo, diverso da quello cui sono rivolte le trasmissioni radiofoniche dell’ORF.
punto 28
Dalle osservazioni della Zürs.net, le quali, al riguardo, non sono contestate dalla AKM, risulta che, quando concedono all’ORF un’autorizzazione alla radiodiffusione, i titolari di diritti interessati sono a conoscenza del fatto che le emissioni effettuate da tale organismo nazionale sono ricevibili da tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale.
punto 29
Poiché la distribuzione delle opere protette mediante cavi, come emerge dal testo della questione pregiudiziale, ha luogo sul territorio nazionale e le persone interessate sono state quindi prese in considerazione dai titolari di diritti nel momento in cui ne hanno autorizzato la diffusione iniziale da parte dell’organismo nazionale di radiodiffusione, il pubblico cui la Zürs.net distribuisce dette opere non può essere considerato come un pubblico nuovo.
punto 30
Ne consegue che la trasmissione di programmi effettuata nelle condizioni precisate al punto 18 della presente sentenza non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Pertanto, una trasmissione del genere non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dei titolari di diritti previsto in tale disposizione.
punto 31
In secondo luogo, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se una normativa nazionale, come quella oggetto nel procedimento principale, in base alla quale la trasmissione di programmi a mezzo di installazione di antenne collettive cui non siano collegati più di 500 utenti non è considerata una nuova radiodiffusione, rientri nell’articolo 5 della direttiva 2001/29, in particolare nel suo paragrafo 3, lettera o), e se i distributori di siffatti programmi trasmessi mediante tale impianto siano così sottratti all’obbligo di ottenere l’autorizzazione del titolare di diritti. Infatti, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che può ritenersi che la Zürs.net gestisca «antenne collettive di piccole dimensioni» a norma della suddetta normativa nazionale.
punto 32
In proposito occorre rammentare, anzitutto, che, come sottolineato dalla Corte supra al punto 25, la trasmissione di opere protette da parte di un organismo diverso da quello che aveva ottenuto l’autorizzazione iniziale alla comunicazione costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora tali opere siano trasmesse ad un pubblico nuovo, ossia ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dai titolari di diritti interessati nel momento in cui hanno concesso l’autorizzazione iniziale all’utilizzo delle loro opere.
punto 33
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le «antenne collettive di piccole dimensioni» della Zürs.net consentono di trasmettere, oltre ai programmi dell’ORF, anche quelli di emittenti diverse stabilite in altri Stati membri, di modo che tali trasmissioni possono essere considerate quali comunicazioni al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Spetta al giudice del rinvio provvedere agli accertamenti necessari al riguardo.
punto 34
Ciò considerato, occorre chiedersi se i gestori di dette antenne collettive di piccole dimensioni possano sottrarsi all’obbligo di ottenere un’autorizzazione del titolare di diritti in base ad una delle eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29.
punto 35
A tal riguardo, dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della direttiva 2001/29 emerge che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima direttiva quando l’utilizzo avvenga in taluni casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già preveda eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno dell’Unione europea, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nell’articolo medesimo.
punto 36
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della direttiva 2001/29, nel rinviare, in particolare, al precedente articolo 3, costituisce una disposizione idonea a derogare al diritto di comunicazione al pubblico previsto allo stesso articolo 3.
punto 37
Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, punto 56, nonché del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C-435/12, EU:C:2014:254, punto 22).
punto 38
Ne consegue che le differenti eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, tra cui quella contemplata nella lettera o) del medesimo, devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punto 109).
punto 39
Nel procedimento principale, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che la normativa nazionale ivi in questione consente ad operatori economici di esercitare un’attività nel settore della diffusione di opere protette a mezzo di antenne collettive, senza l’obbligo, in particolare, di chiedere l’autorizzazione degli autori delle opere stesse a titolo del diritto di comunicazione al pubblico di cui dispongono questi ultimi, e ciò purché a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti.
punto 40
Detta possibilità, disciplinata dalla legge, è idonea ad attrarre gli operatori economici che intendano avvalersene e ad incentivare l’utilizzo continuativo e simultaneo di una pluralità di antenne collettive. Di conseguenza, ciò potrebbe creare, sull’insieme del territorio nazionale, una situazione in cui un elevato numero di utenti avrà simultaneamente accesso ai programmi così distribuiti.
punto 41
Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che proprio il criterio del numero complessivo dei destinatari potenziali aventi accesso contemporaneamente alla medesima opera costituisce un elemento importante della nozione di «pubblico» e, di conseguenza, un elemento rilevante della comunicazione al pubblico soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione del titolare di diritti interessato (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punti da 42 a 44).
punto 42
Pertanto, tenuto conto dell’interpretazione restrittiva da applicare all’articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della direttiva 2001/29, nonché dell’obiettivo di un elevato livello di tutela dei diritti d’autore previsto al considerando 9 della direttiva medesima, una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale consenta ad una pluralità di operatori economici di distribuire simultaneamente, senza aver ottenuto l’autorizzazione degli autori, le opere protette a mezzo di antenne collettive di capacità limitata di utenti collegati, non può essere considerata, in particolare a causa del suo effetto cumulativo precisato supra al punto 40, nel senso che riguardi «[un] utilizzo [che] avvenga in taluni casi di scarsa rilevanza» ai sensi di detto articolo 5, paragrafo 3, lettera o).
punto 43
Ciò considerato, senza dover esaminare se ricorrano le altre condizioni poste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera o), della direttiva 2001/29, si deve ritenere che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non può essere stata adottata in virtù della facoltà concessa agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti sanciti agli articoli 2 e 3 della stessa direttiva. Di conseguenza, una normativa del genere deve rispettare il principio enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in base al quale gli autori di opere protette dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la loro comunicazione al pubblico.
punto 44
Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che: l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 11 bis della Convenzione di Berna devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest’ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; l’articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un’antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza › Sulle spese

punto 45
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: – l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall’Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest’ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; – l’articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un’antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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