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Sez. 3, Sentenza n. 664 del 18/11/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289095-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Reati ex art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. - Dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dibattimentale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero e non al giudice competente - Abnormità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289095-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia stata irritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti, non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso.

Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 609 undecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Legge 18/03/2008 num. 48 art. 11, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 32 com. 1 lett. D PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)