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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 135 del 1991

Decisione
decisa il 1991-03-18, depositata il 1991-03-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:135
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17034

  • Regione toscana
  • Rimborso di spese ospedaliere
  • Spese per prestazioni mediche in conseguenza di lesioni attribuibili alla responsabilità di terzi
  • Invito al responsabile a rimborsare la regione
  • Comunicazione alla giunta regionale della relativa notifica
  • Legiferazione da parte della regione in materia riservata alla competenza statale
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Come conferma il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria n. 833 del 1978, ove il diritto di rivalsa per spese ospedaliere, in caso di responsabilità di terzi nella produzione delle infermità, è concretamente riconosciuto, spetta alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente tale materia, restando preclusa alle Regioni anche la possibilità di riproduzione nelle proprie leggi delle norme legislative statali. Non contrasta tuttavia con tali principi la disposizione dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, secondo la quale, nell'ipotesi suddetta, l'esborso della spesa conseguente al ricovero ed alla relativa degenza va notificato dall'"ente ricoverante" al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuare il pagamento alla Regione, alla cui Giunta la stessa notifica va anche comunicata. Tale norma non si pone infatti come "creatrice del diritto al recupero" e neppure comporta una illegittima novazione della fonte, ma ha solo lo scopo, riconducibile al mero potere organizzativo della Regione - di cui resta essenziale antecedente la disciplina sostanziale statale - di dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitati, individuazione degli organi interessati), derivanti dal trasferimento alle Regioni dell'assistenza ospedaliera già fornita dagli enti mutualistici, e deve perciò escludersi la prospettata violazione dell'art. 117 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.). - Sulla impossibilità, per le Regioni, di riprodurre nelle proprie leggi norme legislative statali: S. n. 203/1987.

Norme impugnate

  • art. 9 legge regionale Toscana 3 febbraio 1975, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello ed altra iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Neri Mario iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Cocco Antonio ed altri iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana; Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avvocato Elia Clarizia per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1.1 - Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 settembre 1990) dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Regione Toscana e Mazzi Otello ed altra (Reg.ord. n. 566) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 dicembre (recte febbraio) 1975, n. 10, in quanto conferisce alla Regione l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sanitarie in dipendenza di ricoveri per infermità e lesioni attribuibili alla responsabilità di terzi, in riferimento all'art. 117 Cost., non essendo la materia relativa alla responsabilità per danni o, comunque, alla ripetibilità delle spese sanitarie riconducibile a quella dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Nel giudizio a quo, in fase di appello, la Regione Toscana risulta costituita nei confronti del danneggiante, al fine di recuperare le spese sanitarie sostenute per l'assistenza ospedaliera prestata ad un infortunato per opera di terzi. Sul presupposto che "con la introduzione del servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833) l'intera materia è stata modificata, corrispondendo al diritto soggettivo del cittadino la cura e l'assistenza medica, indipendentemente dall'origine e dalla natura della malattia contratta o delle lesioni subite", il Collegio remittente osserva che la norma ora in esame "si porrebbe come creatrice del diritto di rivalsa" ad opera della Regione, ma così fuoriuscendo dalla competenza di questa, ex art. 117 della Costituzione. 1.2 - Identica questione incidentale è stata sollevata con altre due ordinanze dello stesso Tribunale di Arezzo (n. 567 e n. 568).
punto 2
Avanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana concludendo per l'infondatezza, in quanto la normativa in esame ha soltanto inteso disciplinare l'esercizio di un diritto già presente nell'ordinamento, comunque nel rispetto dei principi della legislazione statale.

Considerato in diritto

punto 1
Le ordinanze in epigrafe pongono una identica questione: i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di unica pronuncia. 2.1 - La legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti assistibili da enti o casse mutue) all'art. 9 stabilisce che, ove ricorra responsabilità di terzi nella produzione dell'infermità, l'esborso della spesa, conseguente al ricovero e relativa degenza, va notificato dall'ente "ricoverante" al responsabile e al suo eventuale assicuratore, con invito ad effettuarne il pagamento alla Regione, alla cui Giunta va, per tal fine, comunicata la notifica stessa. 2.2 - Il Collegio remittente ravvisa una illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 117 della Costituzione: essa si porrebbe, infatti, come "creatrice del diritto al recupero", venendo ad esorbitare, in tal modo, dalle competenze regionali.
punto 3
La questione non è fondata. Ove l'assunto dei giudici a quibus fosse conferente si sarebbe verificata una illegittima novazione della fonte, chiaramente spettando alla legge statale e ad essa soltanto di regolare sostantivamente la materia di cui trattasi: ne è conferma positiva il disposto dell'art. 69, lett. e) della legge cardine di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833) ove è concretamente riconosciuto il diritto di rivalsa di cui trattasi. Si sarebbe dunque - in tal caso - verificata una indebita ingerenza da parte della Regione restando ad essa preclusa, infatti, ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali (cfr. sentenza n. 203 del 1987). Ma in effetti non è così. Giova ricordare, in proposito, che con le norme d'avvio della riforma sanitaria (decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, con modificazioni) ebbe ad operarsi, con significativo trapasso, il trasferimento alle regioni dell'assistenza ospedaliera, già fornita dagli enti mutualistici; questi ultimi, tuttavia, restavano - al tempo - titolari ancora delle altre prestazioni sanitarie, diverse cioè dal ricovero ospedaliero. In tale obiettivo contesto, nell'avvio, cioè, istituzionale cui si dava inizio con la creazione di strutturazioni di base a livello regionale, che venivano all'uopo ex novo delineate, le procedure di rivalsa a carico di terzi presunti responsabili si presentavano disarticolate, a seconda della differente origine dell'intervento pubblico e delle competenze di nuove strutture, traducendosi sovente, per il fenomeno anzidescritto, in incertezze applicative: da qui eventuali negativi riflessi sulla possibilità stessa di acquisire i recuperi. Fu pertanto nei tempi immediatamente successivi (1975) che molte regioni a statuto ordinario o speciale, nonché le province autonome del Trentino- Alto Adige, ebbero a promuovere proprie iniziative a carattere legislativo - dalla dottrina del tempo indicate come provvide ed opportune - atte a dirimere i possibili inconvenienti, circoscritti strettamente all'area procedurale (notifica ai presunti responsabili degli importi addebitabili, individuazione degli organi interessati). Questi e non altri i limitati univoci scopi della norma in esame, riconducibili al mero potere organizzativo della regione e di cui restava, come resta, essenziale antecedente la disciplina sostanziale spettante allo Stato; ciò risulta anche dalla successiva legge regionale 19 agosto 1983, n. 62 (Procedimento per il recupero a titolo di rivalsa delle spese di assistenza sanitaria) che contiene espressi riferimenti proprio alla normativa statale. Nessuna violazione risulta apportata, pertanto, all'art. 117 della Costituzione e la questione è così priva di fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Toscana 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata, dal Tribunale di Arezzo con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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