Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201181 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Avviso di udienza al difensore - Privo del nome dell'indagato, ma contenente tutte le altre indicazioni necessarie ad individuarlo - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
Poiché un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato, è pienamente valido l'avviso di udienza al difensore (nella specie dinanzi al tribunale del riesame) nel quale, pur non essendo stato riportato il nome dell'indagato, siano contenute tutte le indicazioni necessarie (giorno ed ora dell'udienza, nome del difensore, numero del procedimento, autorità giudiziaria procedente) per l'individuazione del procedimento da trattare usando una normale diligenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)