Sez. 3, Sentenza n. 43329 del 12/11/2008 Cc. (dep. 20/11/2008) Rv. 241629 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Provvedimenti interlocutori - Esclusione - Abnormità - Esclusione - Fattispecie: provvedimento con cui il tribunale del riesame fissa l'udienza camerale e, contestualmente, si pronunci sulla richiesta d'inefficacia della misura cautelare.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema d'impugnazioni di misure coercitive, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento interlocutorio del Tribunale del riesame che, nel fissare l'udienza camerale ex art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., si pronunci incidentalmente sulla richiesta d'inefficacia della misura, né lo stesso è qualificabile come atto abnorme in quanto detta pronuncia rientra tra i poteri ordinatori del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)