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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 68 del 1993

Decisione
decisa il 1993-02-08, depositata il 1993-02-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:68
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 19093

  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (giudizio per)
  • Fase di delibazione senza contraddittorio
  • Ordinanza che dichiara ammissibile il ricorso
  • Effetti
  • Preclusione al riesame dell'ammissibilità nella successiva fase di merito
  • Esclusione.
Leggi la massima
Nella prima fase del giudizio per conflitto fra poteri, la Corte è chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", talché, ove la pronuncia sia di ammissibilità, resta impregiudicata la facoltà delle parti di proporre, anche su tale punto, istanze ed eccezioni nella fase successiva a contraddittorio pieno. - Cfr. O. nn. 228/1975 e 229/1975.

Parametri

Massima n. 19095

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Insindacabilità per le opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari
  • Valutazione sull'applicabilità della prerogativa
  • Parlamentare convenuto in giudizio di responsabilità civile per dichiarazioni diffamatorie
  • Statuizione di irresponsabilità deliberata dalla camera di appartenenza (senato della repubblica)
  • Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dall'autorità giurisdizionale (tribunale di roma) nei confronti del senato
  • Fase di delibazione
  • Ammissibilità del ricorso
  • Fissazione del termine per la notificazione (giorni trenta).
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera 8 maggio 1987 con cui l'assemblea del Senato - recependo precedente decisione della giunta per le immunità parlamentari - ha statuito che i fatti per i quali è pendente azione civile di responsabilità a carico di un suo membro ricadono nella prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, va dichiarato ammissibile in sede di prima delibazione (art. 37, comma quarto, L. n. 87 del 1953), giacché il Tribunale, in quanto organo giurisdizionale, è legittimato ad esser parte di un conflitto tra poteri, e ben può utilizzare la forma dell'ordinanza come mezzo per proporlo, mentre - sotto il profilo oggettivo - è denunciata l'invasione della sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, garantita da norme costituzionali. - Sulla legittimazione (attiva e passiva) dei singoli organi giurisdizionali ad esser parti di conflitti di attribuzione fra poteri, v. S. nn. 231/1975 e 1150/1988, O. nn. 228/1975, 229/1975 e 38/1986; sull'ordinanza come mezzo di valida proposizione del conflitto da parte di organi giuridizionali, v. O. nn. 228/1975, 229/1975, e O. 10-18 febbraio 1988 (in S. n. 1150/1988); sull'ammissibilità di conflitti a tutela della funzione giurisdizionale, v. S. n. 231/1975 e 1150/1988.

Norme impugnate

  • deliberazione del Senato della Repubblica 8 maggio 1987

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale civile di Roma, sezione 1ª, nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria l'8 agosto 1992 ed iscritto al n. 42 del registro ammissibilità conflitti; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 20 febbraio 1992, il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87; che in tale ordinanza il tribunale riferisce che, con citazione del 28 aprile 1986, il sig. Nicola Falde aveva convenuto in giudizio il senatore Raimondo Ricci per sentirlo condannare, insieme alla s.p.a. Marsilio editori, al risarcimento del danno derivato ad esso attore da atti, a suo dire, diffamatori e calunniosi, consistiti nell'addebito - espresso in un libro intitolato " I poteri occulti dello Stato" - di aver partecipato ad attività politica-eversiva posta in essere dalla loggia massonica P 2 e di avere conseguentemente svolto attività politica illecita, e che, a seguito di tale addebito, l'attore sosteneva di aver subito danni anche patrimoniali in relazione alla perdita di varie occasioni di lavoro; che il senatore Ricci, costituitosi, aveva sostenuto che il contenuto dello scritto riproduceva fedelmente la relazione svolta in un congresso organizzato nel 1983 dal Comune di Venezia, cui egli era stato invitato quale vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 e che, a sua volta, la relazione riproduceva gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione stessa, per cui le opinioni da lui espresse in tale sede dovevano ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, onde l'improponibilitàdella domanda giudiziale nei suoi confronti; che questa tesi era stata fatta propria con decisione del 16 aprile 1987 dalla giunta per le immunità parlamentari e quindi dall'assemblea del Senato che, con delibera dell'8 maggio successivo, aveva statuito all'unanimità che i fatti per i quali era stata esperita nei confronti del senatore Ricci l'azione civile oggetto del giudizio ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità; che il tribunale, premesso che detta delibera avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di improponibilità della domanda giudiziale, ha richiamato quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 1150 del 1988 che, pur riconoscendo alla camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo membro, ha tuttavia ammesso che tale potere non è arbitrario o soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint, ma deve essere correttamente esercitato e di conseguenza assoggettato a controllo della Corte costituzionale mediante il rimedio del conflitto di attribuzione; che il tribunale, dubitando che con la delibera dell'8 maggio 1987 il Senato abbia fatto corretto uso del proprio potere, perché avrebbe finito con l'esprimere un "giudizio sulla non esistenza del carattere diffamatorio nelle affermazioni contenute nel libro e quindi in ultima analisi si è pronunciato sul merito della domanda proposta" in sede giudiziaria, esercitando una funzione giurisdizionale che gli è preclusa, ha sollevato conflitto tra poteri dello Stato in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla "imperseguibilità stabilita dall'art. 68, 1° comma, della Costituzione, così come esercitato dal Senato della Repubblica con la delibera adottata l'8 maggio 1987";
punto 2
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, "la Corte, in questa fase, è chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista 'la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza', rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975); che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale a sollevare conflitto, essendo principio ripetutamente affermato da questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione" (oltre alle citate ordinanze, cfr. sentenza n. 231 del 1975, ordinanza n. 38 del 1986 e, ancora, sentenza n. 1150 del 1988); che la forma dell'ordinanza, prescelta dal tribunale come mezzo di proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve ritenersi adeguata per una valida instaurazione del conflitto, come è già stato deciso in precedenti occasioni (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975 e 10-18 febbraio 1988, quest'ultima richiamata nella parte espositiva della sentenza n. 1150 del 1988); che, assumendosi dal tribunale ricorrente che la delibera del Senato in data 8 maggio 1987 invaderebbe indebitamente la sfera del potere giurisdizionale (cfr. sentenze nn. 231 del 1975 e 1150 del 1988), il conflitto sollevato involge, dal punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe; Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente (Tribunale di Roma), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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