Disposizione per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della Gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile e' autorizzato a procedere al rinnovamento, all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane ed autoservizi integrativi, al fine di porli in grado di soddisfare, nella maniera piu' razionale e conveniente, le esigenze del traffico nel quadro dello sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.
Art. 2
1. Il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento di cui al precedente articolo 1 sara' effettuato secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici miliardi di lire, da stanziare su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di quattro miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.
Art. 3
1. Per la realizzazione del piano il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' assumere impegni lino a concorrenza della somma di lire 16 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno.
Art. 4
1. Il piano generale di ammodernamento o variazioni al medesimo, nonche' eventuali piani parziali sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata dal commissario e dal vice commissario della gestione.
2. In sede di applicazione del piano dovra' essere sentito il parere del comitato per le gestioni governative ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
Art. 5
1. Il piano di ammodernamento, qualora sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, puo' prevedere la sostituzione di linee ferroviarie della rete con servizi di trasporto su strada o funiviari secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Art. 6
1. Al fine di realizzare il coordinamento della rete delle ferrovie Calabro-Lucane con altri servizi di trasporto eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' autorizzato ad esercitare per mezzo della gestione governativa, valutando la situazione esistente in relazione anche ai prevedibili sviluppi ed orientamenti del traffico, altri autoservizi integrativi della rete ferroviaria o servizi di trasporto funiviario che servano con la medesima un unico bacino di traffico, nonche' a rilevare dagli attuali concessionari, usufruendo delle somme di cui all'articolo 2, autoservizi o servizi di trasporto funiviari interferenti o interdipendenti per finalita' di traffico con la ferrovia e con i servizi sostitutivi di essa.
Art. 7
1. Il rilievo dei servizi di cui al precedente articolo 6 puo' essere effettuato corrispondendo il prezzo di stima del materiale rotabile e degli impianti, nonche' un corrispettivo che non potra' superare la sesta parte della somma dei prodotti netti nei tre dei cinque anni precedenti il rilievo che hanno dato i maggiori prodotti. L'una e l'altra somma sono determinate previa stima della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Il rilievo e' approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del comitato per le gestioni governative.
Art. 8
1. Al fine di agevolare lo sviluppo della zona silana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' autorizzato ad esercitare, per mezzo della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e autoservizi integrativi, servizi pubblici di trasporto a fune per conto di enti pubblici.
Art. 9
1. La gestione governativa e' autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
Art. 10
1. La gestione governativa e' autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sara' determinato su conforme parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluisce ai fondi per il rinnovo di detti materiali, e potra' essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 11
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per le quote di lire 4 miliardi relative a ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - SCALFARO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE