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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 117 del 1991

Decisione
decisa il 1991-02-27, depositata il 1991-03-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:117
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15503

  • Regione friuli-venezia giulia
  • Inquinamento
  • Smaltimento di rifiuti speciali
  • Attività di raccolta e demolizione di autoveicoli
  • Obbligo, penalmente sanzionato, secondo la legge statale, di munirsi di autorizzazione
  • Possibilità, secondo la legge regionale, per l'esercente non autorizzato, di continuare l'attività previa presentazione di istanza di autorizzazione
  • Non consentita interferenza in materia penale
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non possono interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita un'attività che esse sanzionino penalmente, particolarmente quando - come nel caso - si tratti di leggi attuative di direttive C.E.E. e perciò ispirate a criteri di omogeneità e univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio dello Stato. Va perciò dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, già esercitassero l'attività c.d. di rottamatori senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni (regionale e comunale), di proseguire tale esercizio a condizione che, entro sei mesi dalla stessa data, presentino istanza di autorizzazione, rendendo in tal modo lecita, sia pure in via transitoria, un'attività che la normativa statale (artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del 1982) considera penalmente rilevante. - Per l'affermazione degli stessi principi: S. nn. 370/1989, 43/1990, 309/1990.

Norme impugnate

  • art. 6, comma 2, legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1990 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Jankovits Edino, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

punto 1
Il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa il 19 settembre 1990 (R.O. n. 681 del 1990), nel procedimento penale a carico di Jankovits Edino, imputato del reato di cui all'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato, quale gestore della ditta "Autodemolizioni Gianotti", lo smaltimento (raccolta e pressa) di rifiuti speciali (nella specie autoveicoli e parti di essi) senza le debite autorizzazioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 28 agosto 1989, il quale stabilisce che "coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di cui all'art. 5, comma primo" - id est, quella di cui al primo comma dell'art. 15 d.P.R. n. 915 del 1982 - "possono proseguire l'esercizio di detta attività, sempre che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data medesima". Il giudice a quo ha anzitutto ritenuto che l'attività del prevenuto era compresa in quella prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 915 del 1982, (gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e simili); ha, poi, rilevato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'attività dei c.d. rottamatori necessita sia dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del citato d.P.R. n. 915 del 1982, sia della licenza comunale di cui all'art. 15, quarto comma, dello stesso decreto, essendo ormai cessata la disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R. fin dal marzo 1983. Ha osservato, inoltre, che la norma impugnata ha l'effetto di rendere lecita, sia pure in via transitoria, e subordinatamente alla presentazione di istanza di autorizzazione nei sei mesi successivi alla data del 28 agosto 1989, un'attività che la normativa statale considera penalmente rilevante. Risulterebbero, quindi violati: a) l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento ingiustificata che si verificherebbe tra i rottamatori del Friuli-Venezia Giulia e quelli di altre Regioni; b) l'art. 25, secondo comma, Cost., avendo la Regione illegittimamente interferito in materia penale; c) l'art. 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha potestà legislativa esclusiva in materia di rifiuti, e comunque, anche qualora l'avesse, non potrebbe dettare disposizioni contrastanti con le norme fondamentali di una riforma economico-sociale dello Stato, quali quelle di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, emesse, tra l'altro, in attuazione di direttive comunitarie (sentenze Corte cost. nn. 79 del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).
punto 2
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6, secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, che consente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, già esercitassero l'attività c.d. di rottamatori senza essere muniti delle debite autorizzazioni, di proseguire tale esercizio a condizione che presentino istanza di autorizzazione entro sei mesi da quella data, violi gli artt. 3, 25, secondo comma, 116 Cost., come integrato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), rendendo lecita, sia pure in via transitoria, un'attività che la normativa statale considera penalmente rilevante.
punto 2
La questione è fondata. Il giudice remittente ha ritenuto che l'attività svolta dall'imputato è inquadrabile in quelle contemplate dall'art. 15 del d.P.R. n. 915 del 1982, ed è soggetta sia all'autorizzazione regionale sia alla licenza comunale (artt. 6 e 15 del d.P.R. citato) e che la mancanza dell'una e dell'altra, secondo il disposto dell'art. 25 del d.P.R. suddetto, rende l'esercente della stessa punibile con l'arresto e l'ammenda, essendo oramai cessata la disciplina transitoria di cui all'art. 31 del citato d.P.R. Ha rilevato, inoltre, che, di contro, la disposizione della legge regionale censurata rende lecita, sia pure temporaneamente, l'attività in esame. Ciò posto, sussiste la violazione dei precetti costituzionali invocati. Va ribadito che la potestà legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche i risvolti penali dei problemi affrontati. Comunque, è decisiva la considerazione che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non hanno potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilità di reati sancita da leggi dello Stato. Non possono, cioè, interferire negativamente con leggi statali rendendo lecita un'attività che, invece, l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente (Corte cost., sentt. nn. 370 del 1989, 43 e 309 del 1990). La disposizione regionale impugnata, quindi, va dichiarata costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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