Sez. 5, Sentenza n. 7278 del 22/01/2001 Cc. (dep. 21/02/2001) Rv. 218431 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Sequestro probatorio di documenti falsi - Mancata presentazione della querela per l'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata - Illegittimità del sequestro - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria del'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato; ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)