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Sez. 6, Sentenza n. 26842 del 03/06/2015 Cc. (dep. 25/06/2015) Rv. 263948 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio - Appellabilità - Esclusione - Ricorribilità in cassazione per violazione di legge - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263948-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio, ai sensi degli artt. 20 e 22 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è appellabile ma ricorribile per cassazione per violazione di legge, in virtù del rinvio all'art. 666 cod. proc. pen. operato, per le misure di prevenzione personali, dall'art. 7, nono comma, del predetto D.Lgs., ed applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 22, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)