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Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 17/09/1977 (Rv. 387684 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - TEMPORANEA CUSTODIA DELLA MERCE - DISCIPLINA APPLICABILE - PERDITA DELLA MERCE - RESPONSABILITA DELLO SPEDIZIONIERE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387684-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE - TEMPORANEA CUSTODIA DELLA MERCE - DISCIPLINA APPLICABILE - PERDITA DELLA MERCE - RESPONSABILITA DELLO SPEDIZIONIERE - LIMITI.*

La prestazione di temporanea custodia della merce, cui sia tenuto lo spedizioniere, in attesa della conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante, e soggetta alla disciplina dettata dagli artt 1768 e 1780 cod civ, in tema di deposito. Ne consegue che lo spedizioniere, risponde della perdita della merce, durante detta temporanea custodia, salvo che provi il fatto a lui non imputabile, verificatosi malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1739, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)