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Sez. 5 - , Sentenza n. 6835 del 11/03/2021 (Rv. 661022 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Società di fatto esercente attività commerciale - Sussistenza - Requisiti ex art. 2247 cod. civ. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661022-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, perché un ente, il quale invochi l'applicazione del regime tributario delle organizzazioni non lucrative, sia invece qualificato come una società di fatto, e il suo reddito sia sottoposto a tassazione ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, è sufficiente l'esistenza di una causa lucrativa e di un accordo, anche solo verbale, nonché la ricognizione dei criteri di cui all'art. 2247 c.c., ossia l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)