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Sez. 6, Sentenza n. 10020 del 03/10/1996 Ud. (dep. 22/11/1996) Rv. 206364 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Somma ricevuta per conto della p.a. - Omessa consegna o ritardo nella consegna - Interversione del possesso - Sussistenza - Configurabilità del suddetto reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206364-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad improprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la "res" alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)