Sez. U, Ordinanza n. 28358 del 26/10/2025 (Rv. 676510-01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI | Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica - Controversie relative - Domanda conseguenziale di risarcimento del danno - Ricomprensione - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - In genere.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI
Appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti - comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono, quantificandone l'importo -, nonché quelle di risarcimento danni per l'inadempimento della corrispondente obbligazione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha devoluto alla giurisdizione contabile la domanda volta alla condanna dell'INPS alla riattivazione dell'erogazione della pensione e al risarcimento del conseguente danno da ritardo).
Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)