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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 14 giugno 1988, causa 33/87

Decisione
decisa il 1988-06-14
ECLI
ECLI:EU:C:1988:300

Epigrafe

Sentenza della Corte (prima sezione) 14 giugno 1988 «Coefficiente correttore — Assegni familiari» Nella causa 33/87, Vassili Christianos, giurista revisore presso la divisione greca della direzione della traduzione della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, 12, avenue de la Porte-Neuve, con l'avvocato domiciliatario A. May, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue, casella postale 282, ricorrente, contro Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, con l'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles, avenue Montjoie, 214, Bruxelles, e con domicilio eletto presso l'ufficio del proprio agente nella Corte di giustizia delle Comunità europee, Weimershof, convenuta, sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Etienne, consigliere giuridico principale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, interveniente, causa avente ad oggetto un ricorso con il quale il ricorrente chiede alla Corte: di annullare la decisione della commissione della Corte, competente in fatto di reclami, in data 4 novembre 1986, relativa al versamento diretto degli assegni familiari alla ex moglie, la quale ha in custodia il figlio; di dichiarare e statuire che gli assegni familiari dovuti saranno pagati in base al tasso di cambio effettivo tra il franco lussemburghese e la dracma, senza applicazione di coefficienti correttori; di condannare la controparte a pagare le differenze tra gli importi trattenuti sullo stipendio del ricorrente e gli importi corrisposti all'avente diritto degli assegni familiari dal 15 maggio 1986, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: J. A. Pompe, vice-cancelliere vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 3 maggio 1988, sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 31 maggio 1988, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1987, il sig. Christianos, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante in sostanza ad ottenere: l'annullamento della decisione amministrativa 4 novembre 1986, con la quale la competente commissione della Corte di giustizia ha respinto il reclamo avverso l'applicazione del coefficiente correttore all'importo degli assegni familiari corrisposti alla ex moglie, che ha la custodia del figlio, e che si disponga, da un lato, che detti assegni siano corrisposti alla ex moglie senza applicazione del coefficiente correttore e, dall'altro, che siano pagate al ricorrente le differenze tra gli importi detratti dal suo stipendio e gli importi corrisposti all'avente diritto degli assegni familiari dal 15 maggio 1986.
punto 2
II ricorrente è divorziato. La ex moglie risiede nella Repubblica ellenica con il figlio, di cui ha la custodia. Fino all'aprile del 1986 il Christianos riscuoteva direttamente gli assegni familiari e li trasmetteva poi alla ex moglie.
punto 3
Nel marzo del 1986 la divisione del personale della Corte di giustizia informava il ricorrente del fatto che, a norma delle nuove disposizioni degli artt. 67 e 68 dello Statuto, nonché degli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato VII, introdotte col regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio, del 21 luglio 1983, n. 207 (GU L 203, pag. 1), gli assegni familiari, dal maggio del 1986, sarebbero stati corrisposti alla ex moglie che ha la custodia del figlio.
punto 4
Gli artt. 10, 11 e 12 del regolamento ri. 2074/83 hanno modificato gli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto in fatto di assegni familiari, vale a dire l'assegno di famiglia, l'assegno per figlio a carico e l'indennità scolastica. A norma delle nuove disposizioni, i vari assegni sono corrisposti, per conto e a nome del dipendente, alla persona alla quale è stata affidata la custodia dei figli in forza delle disposizioni di legge o per provvedimento del giudice o della competente autorità amministrativa.
punto 5
L'art. 5 del regolamento n. 2074/83, d'altro canto, ha aggiunto il n. 4 all'art. 67 dello statuto, ai sensi del quale gli assegni familiari sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, e viene loro applicato il coefficiente correttore stabilito per questo paese quando sono corrisposti ad una persona diversa dal dipendente.
punto 6
Con decisione 15 maggio 1986 del capo della divisione del personale della Corte di giustizia, la scheda stipendio del ricorrente relativa a quel mese veniva ridotta dell'importo di 15822 BFR, corrispondenti rispettivamente all'assegno di famiglia, all'assegno per figlio a carico e all'indennità scolastica. Questi assegni sono stati corrisposti all'ex moglie del ricorrente, in dracme, previa applicazione del coefficiente correttore stabilito per la Grecia.
punto 7
II ricorrente deduce che il controvalore dell'importo di 15822 BFR, nel maggio del 1986, era di 48680 DR, mentre il conto bancario della ex moglie, previa applicazione del coefficiente correttore, era stato accreditato soltanto dell'importo di 32520 DR.
punto 8
II 13 agosto 1986 il ricorrente, ritenendosi leso dall'applicazione delle nuove disposizioni dello statuto, proponeva reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, avverso la decisione del capo della divisione del personale in data 15 maggio 1986. Poiché il 4 novembre 1986 la competente commissione della Corte respingeva il reclamo, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Sentenza › Sul primo capo della domanda

punto 9
E opportuno rilevare che, come il ricorrente ha dichiarato all'udienza, l'atto introduttivo deve intendersi comprenda, a sostegno del ricorso avverso la decisione amministrativa individuale adottata nei suoi confronti, l'eccezione d'illegittimità nei confronti della nuova disciplina istituita dal regolamento n. 2074/83 nel settore degli assegni familiari. È quindi necessario, in via preliminare, pronunciarsi sulla legittimità di queste nuove disposizioni.
punto 10
Questa disciplina ha modificato il precedente regime di assegni sotto un duplice punto di vista. Da un lato, le istituzioni comunitarie sono ora tenute a corrispondere gli assegni direttamente alla persona alla quale è stata affidata la custodia dei figli a norma delle disposizioni di legge o per provvedimento del giudice o delle competenti autorità amministrative. D'altro canto, a questi assegni va applicato il coefficiente correttore stabilito per il paese nel quale risiede la persona che ne fruisce.
punto 11
Il ricorrente non contesta la nuova disciplina sotto il suo primo aspetto, vale a dire il principio del versamento diretto degli assegni alla persona che ha la custodia dei figli.
punto 12
Egli sostiene invece che la nuova disciplina, nel suo secondo aspetto, vale a dire l'applicazione all'importo degli assegni familiari del coefficiente correttore stabilito per il paese in cui risiede la persona che ha la custodia, darebbe origine ad una disparità tra i dipendenti.
punto 13
A questo proposito è opportuno anzitutto ricordare che, come la Corte ha deciso nella sentenza 19 novembre 1981 (Benassi/Commissione, causa 194/80, Racc. 1981, pag. 2815), i coefficienti correttori, quando sono applicati agli stipendi, mirano a garantire a tutti i dipendenti una retribuzione che implichi lo stesso potere d'acquisto, indipendentemente dal luogo di destinazione.
punto 14
L'applicazione dei coefficienti correttori agli assegni familiari persegue lo stesso scopo quando questi sono versati al dipendente stesso.
punto 15
E poi opportuno sottolineare che gli assegni familiari, benché facciano parte della retribuzione, non sono però destinati al sostentamento del dipendente, bensì a quello del figlio. È quindi conforme allo scopo della parità di trattamento che, qualora gli assegni familiari vengano corrisposti ad una persona diversa dal dipendente, persona che ha la custodia dei figli, sia loro applicato il coefficiente correttore proprio del paese di residenza di questa persona, che ha la custodia dei figli.
punto 16
Si desume da tutte queste considerazioni che la disposizione che ha aggiunto il n. 4 all'art. 67 dello statuto mira a garantire la parità di trattamento dei figli garantendo, in termini di potere d'acquisto, prestazioni equivalenti a coloro che sono incaricati della custodia.
punto 17
D'altro canto il ricorrente non può invocare il principio del legittimo affidamento per conservare vantaggi di cui fruiva nell'ambito di una disciplina precedente.
punto 18
Di conseguenza il mezzo del ricorrente relativo alla presunta illegittimità della nuova disciplina inserita nell'art. 67 dello statuto va disatteso.
punto 19
Il ricorrente deduce tuttavia vari mezzi avverso l'applicazione di detta disciplina nei suoi confronti.
punto 20
Esso sostiene anzitutto che l'applicazione letterale dell'art. 67, n. 4, dello statuto nel suo caso particolare determinerebbe una situazione profondamente iniqua che lederebbe tanto i suoi interessi personali quanto quelli del figlio minore.
punto 21
Questo mezzo non può essere accolto. Infatti, l'art. 67, n. 4, dello statuto disciplina indistintamente la situazione di tutti i dipendenti che hanno uno o più figli la cui custodia è stata affidata ad un terzo. A questo proposito, la situazione del ricorrente non ha quindi nulla di eccezionale. È opportuno sottolineare, perciò, che semmai la mancata applicazione, al ricorrente, del nuovo regime avrebbe causato un trattamento iniquo per gli altri beneficiari che si trovano in situazione identica.
punto 22
Il ricorrente sostiene poi che, applicando la nuova disciplina, l'amministrazione della Corte ha violato i principi del legittimo affidamento e di sana amministrazione ed è venuta meno al dovere di assistenza.
punto 23
Questi mezzi vanno disattesi. Il principio di sana amministrazione impone all'autorità competente di applicare correttamente le norme. D'altro canto, il dipendente non può rifarsi al principio del legittimo affidamento per opporsi all'applicazione corretta di una nuova disposizione regolamentare.
punto 24
Infine il ricorrente ha ancora dedotto che vi è una perdita economica per lui e per il figlio.
punto 25
Quest'ultimo mezzo va del pari disatteso. A questo proposito basta rilevare che la riduzione dell'importo corrisposto in dracme alla ex moglie è dovuta alla volontà del legislatore di garantire a tutti i destinatari, in termini di potere d'acquisto, prestazioni equivalenti, indipendentemente dal loro luogo di residenza.
punto 26
Di conseguenza il primo capo della domanda va disatteso.

Sentenza › Sugli altri capi della domanda

punto 27
Tenuto conto della reiezione del primo capo della domanda, non vi è motivo di pronunciarsi sugli altri.

Sentenza › Sulle spese

punto 28
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente.
punto 29
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Bosco Joliét Schockweiler Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della prima sezione G. Bosco

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