Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 marzo 1976, cause riunite C-67/75, C-68/75, C-69/75, C-70/75, C-71/75, C-72/75, C-73/75, C-74/75, C-75/75, C-76/75, C-77/75, C-78/75, C-79/75, C-80/75, C-81/75, C-82/75, C-83/75, C-84/75 e C-85/75
Epigrafe
Nelle cause riunite 67 — 85-75
LESIEUR COTELLE ET ASSOCIÉS SA, con sede in Boulogne sur Seine, 122, avenue du Général Leclere,
HUILERIES DE CHAUNY S.R.L., con sede in Chauny, rue Géo Lufbéry,
HUILERIES PRECY SA, con sede in Chateau Renard,
MAMESSIER MESSAGE ET FILS SA, con sede in Saint Remy, Chalon sur Saône,
FRANCEHUIL SA, con sede in Marsiglia, 67, Cours Pierre Puget,
JEAN -ET GABRIEL CARTERON S.R.L., con sede in Gevigney, Jussy,
MARTIAL CARTERON, titolare unico della ditta «HUILERIE MARTIAL CARTERON», oleificio e raffineria, con sede in Genevrières, Fayl-Billot,
HUILERIES FELIX MARCHAND S.R.L., con sede in Chateau-Gontier, 35, rue Garnier,
PERROTTE POULLARD ET COMPAGNIE SA, con sede in Dieppe, 5, rue de l'Entrepôt,
RAYMOND GUYOT, titolare unico della ditta «HUILERIE GUYOT», oleificio e raffineria, con sede in Bantanges, Louhans,
Cooperative agricola «HUILERIE COOPERATIVE DE LIGNON», con sede in Lignon, Saint Remy en Bouzemont,
HUILERIES ALSACIENNES SA, con sede in Strasburgo, Place Henry Levy,
ROBBE SA, con sede in Venette, Compiegne,
ANNE MARIE CHERVIER, titolare unica della ditta «Huileries de LAPALISSE», oleificio e raffineria, con sede in Lapalisse,
P. DUMORTIER FRÈRES SA, con sede in Tourcoing, 105, rue de Rotterdam,
FRANCIS BERNARD ET SES FILS SA, con sede in Arras, 25 avenue Ferdinand Lobbedez,
HUILERIE BERNARD SA, con sede in Sampigny, Saint Michel,
HUILERIE DE L'ARCEAU SA, con sede in Lezay,
con gli avv. Lassier e Budry (Société civile professionnelle), del foro di Parigi, 39, Quai d'Orsay, Parigi,
e
COMPTOIR COMMERCIAL ANDRÉ ET CIE SA, con sede in Parigi, 4 bis, rue du Bouloi, con l'avv. Lussan e gli avv. Lassier e Budry (Société civile professionnelle), del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 b, rue Philippe II,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, in qualità d'agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Bâtiment C.F.L., place de la Gare,
convenuta,
cause aventi ad oggetto una domanda di risarcimento di danni ex art. 215, 2o comma, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A.M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Serensen, A.J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — I fatti e il procedimento
paragrafo 1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, «relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi» (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025), prescrive la fissazione di un prezzo indicativo e di un prezzo d'intervento per i semi di colza e di ravizzone. Tale regolamento non istituisce un regime protezionistico speciale contro le importazioni da paesi terzi, giacché la situazione del mercato comunitario di detti prodotti è caratterizzata da una forte domanda e da una produzione globale insufficiente. Esso, tuttavia, stabilisce che, qualora il prezzo indicativo superi il prezzo praticato sul mercato mondiale, per i semi di dette specie prodotti e trasformati nella Comunità è concessa un'integrazione pari alla differenza fra tali prezzi (art. 27). L'importo dell'integrazione può essere fissato in anticipo.
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1), ha istituito un sistema d'importi compensativi. L'art. 1 di tale regolamento, nel testo in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, recita:
paragrafo 3
«Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore al limite della fluttuazione autorizzata dalla regolamentazione internazionale, esso è autorizzato
a) a riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi,
b) a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi,
importi di compensazione per i prodotti determinati in appresso ed alle condizioni sotto indicate.»
paragrafo 4
Le modalità d'attuazione del regolamento sono state stabilite dalla Commissione, previo parere del comitato di gestione.
paragrafo 5
Con il regolamento della Commissione 9 luglio 1971, n. 147.1 (GU n. L 154 del 10. 7. 1971, pag. 26), l'applicazione degli importi compensativi monetari veniva estesa al settore dei semi di colza e di ravizzone.
paragrafo 6
Mediante il regolamento 31 dicembre 1971, n. 17 (GU n. L 5 del 6. 1. 1972, pag. 1) — modificato con il regolamento 21 gennaio 1972, n. 144 (GU n. L 19 del 23. 1. 1972, pag. 1) — la Commissione, dopo aver esteso tale regime alla Francia, fissava le aliquote degi importi compensativi da applicarsi con decorrenza dal 3 gennaio 1972.
paragrafo 7
Il regolamento della Commissione 26 gennaio 1972, n. 189 (GU n. L 24 del 28. 1. 1972, pag. 25) sopprimeva, con effetto dal 1o febbraio 1972, gli importi compensativi istituiti nel settore dei grassi, in quanto «la situazione attuale del mercato è tale che l'applicazione degli importi compensativi non è più indispensabile per evitare perturbazioni negli scambi degli anzidetti prodotti.»
paragrafo 8
In seguito alla dichiarazione della nuova parità del dollaro al Fondo monetario internazionale, la Commissione, con un parere emesso il 12 maggio 1972, rendeva noto che in futuro i prelievi, le restituzioni ed altri elementi fissati in base ai prezzi praticati sul mercato mondiale sarebbero ormai stati calcolati in funzione di tale nuova parità (GU n. C 47 del 12. 5. 1972, pag. 1). Questo criterio di calcolo veniva pertanto utilizzato anche per determinare l'importo delle integrazioni concesse nel settore dei grassi.
paragrafo 9
Le ricorrenti — imprese che, fra l'altro, trasformano semi di colza — sostengono di essere state danneggiate dalla soppressione degli importi compensativi nel settore dei grassi, giacché per effetto di tale provvedimento le integrazioni prefissate anteriormente al 26 gennaio 1972 e nel periodo 1o febbraio — 1o aprile 1972 sono risultate inadeguate.
paragrafo 10
Dopo aver invano invitato la Commissione delle Comunità europee a risarcire tale danno, le imprese interessate hanno contro di essa adito questa Corte, in forza dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE.
paragrafo 11
I ricorsi sono pervenuti in cancelleria il 31 luglio 1975.
paragrafo 12
Con ordinanza 31 ottobre 1975, la Corte ha deciso di riunire le cause ai fini di entrambe le fasi del procedimento.
paragrafo 13
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 15
La Commissione ha tuttavia risposto per iscritto ad un quesito formulato dalla Corte.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che la Commissione delle Comunità europee ha commesso un illecito nei confronti delle ricorrenti per erronea applicazione del regolamento del Consiglio n. 136/66, relativo all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
dichiarare che la Commissione delle CC.EE. è tenuta a risarcire il danno subito dalle ricorrenti;
condannare la Commissione delle CC.EE., a versare, a tal fine:
74000 FF alla ricorrente nella causa 67-75,
145551 FF alla ricorrente nella causa 68-75,
203481 FF alla ricorrente nella causa 69-75,
166829 FF alla ricorrente nella causa 70-75,
119027 FF alla ricorrente nella causa 71-75,
1279 FF alla ricorrente nella causa 72-75,
1715 FF alla ricorrente nella causa 73-75,
142647 FF alla ricorrente nella causa 74-75,
191930 FF alla ricorrente nella causa 75-75,
1243 FF alla ricorrente nella causa 76-75,
8275 FF alla ricorrente nella causa 77-75,
115488 FF alla ricorrente nella causa 78-75,
186354 FF alla ricorrente nella causa 79-75,
46878 FF alla ricorrente nella causa 80-75,
117465 FF alla ricorrente nella causa 81-75,
126879 FF alla ricorrente nella causa 82-75,
4383 FF alla ricorrente nella causa 83-75,
31323 FF alla ricorrente nella causa 84-75,
189461 FF alla ricorrente nella causa 85-75,
paragrafo 3
più gli interessi al tasso di sconto della Banque de France, calcolati dal 10 dicembre 1974;
paragrafo 4
porre le spese interamente a carico della Commissione delle CC.EE.;
in subordine, ove la Corte lo ritenga opportuno, disporre una perizia al fine di calcolare l'esatto ammontare del danno;
in tale ipotesi, riservare la decisione sulle spese del giudizio e disporre, in via interlocutoria, che le spese della perizia devono essere sopportate interamente dalla Commissione, che è inoltre tenuta ad anticiparle.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere il ricorso,
condannare le ricorrenti alle spese del giudizio.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Istanze introduttive
paragrafo 1
Sull'abolizione degli importi compensativi
paragrafo 2
Secondo le ricorrenti, la soppressione degli importi compensativi ha avuto le seguenti consegunze.
paragrafo 3
Le integrazioni prefissate anteriormente al 26 gennaio 1972 tenendo conto degli importi compensativi riscossi all'importazione di colza da paesi terzi, e versate, previo accertamento del rispetto dei necessari requisiti, successivamente a tale data si sono rivelate inferiori alla differenza effettiva fra il prezzo mondiale e il prezzo indicativo.
paragrafo 4
Quelle prefissate nel periodo 1o febbraio - 1o aprile 1972, e determinate sottraendo dal prezzo indicativo, calcolato in unità di conto, il prezzo mondiale espresso in dollari, sono del pari risultate manifestamente inadeguate, giacchè il prezzo mondiale preso in considerazione era di molto superiore a quello reale.
paragrafo 5
Anteriormente all'emanazione del regolamento n. 189/72, gl'importatori di colza proveniente da Paesi terzi erano tenuti a versare importi compensativi che si sommavano al prezzo mondiale espresso in dollari USA. Le integrazioni versate alle aziende trasformatrici di colza di origine comunitaria erano calcolate in funzione del prezzo franco frontiera CEE della colza importata, espresso in unità di conto. L'importo così determinato era inferiore a quello che si sarebbe ottenuto se il prezzo franco frontiera fosse stato espresso in dollari.
paragrafo 6
Orbene, una volta aboliti gl'importi compensativi, le integrazioni prefissate si sono rivelate insufficienti ad allineare il prezzo indicativo con il prezzo mondiale. Del pari, l'aliquota d'integrazione fissata, dopo il 1o febbraio 1972, assumendo a base del calcolo l'equivalenza fra il dollaro e l'unità di conto è risultata inadeguata, giacché in tal modo è stato dedotto dal prezzo indicativo un prezzo mondiale più elevato di quello reale. La differenza fra tale integrazione e quella effettivamente spettante agli interessati è pari all'importo compensativo, la cui funzione era appunto di compensare lo scarto fra il dollaro e l'unità di conto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Istanze introduttive › Sugli illeciti della Commissione
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, l'illecito della Commissione consiste anzitutto nell'emanazione di un atto normativo che ha reso inadeguate le integrazioni prefissate di cui sopra, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 27 e 29 del regolamento n. 136/66. La Commissione ha in tal modo violato una normativa intesa a tutelare i cittadini della Comunità.
paragrafo 2
Nella sua motivazione, infatti, il regolamento n. 136/66 sottolinea l'esigenza di proteggere la produzione comunitaria di colza, e di tutelare gl'interessi dei produttori e delle industrie che trasformano tale prodotto contro le perturbazioni derivanti dalle importazioni di colza dai Paesi terzi: proprio per tale scopo è stato istituito il sistema delle, integrazioni. Il suddetto regolamento, pertanto, attribuisce in primo luogo alle industrie di trasformazione diritti che vanno tutelati.
paragrafo 3
Emanando il regolamento n. 189/72, la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, giacché per effetto dell'abolizione degli importi compensativi — intervenuta a brevissima distanza dalla loro modifica — le ricorrenti, che si erano già vincolate sulla base delle integrazioni prefissate, hanno fruito di sovvenzioni inadeguate. Tale provvedimento ha inoltre violato il principio della preferenza comunitaria e falsato il gioco della concorrenza, poiché, appunto a causa di tale vincolo, le ricorrenti non hanno potuto — a differenza di altri operatori — approvvigionarsi sul mercato extracomunitario a condizioni più vantaggiose, pagando cioè la colza al prezzo mondiale effettivo, espresso in dollari.
paragrafo 4
Un'altra forma di distorsione della concorrenza va inoltre ravvisata nel fatto che talune imprese di altri Stati membri la cui moneta era maggiormente quotata, rispetto al dollaro, del franco francese hanno potuto acquistare la colza di origine extracomunitaria e un prezzo più vantaggioso.
paragrafo 5
Le ricorrenti accusano inoltre la Commis sione di erronea valutazione della situazione del mercato: al 1o febbraio 1972, infatti, appena la metà della produzione francese di colza era stata collocata, e le importazioni superavano già le esportazioni (cfr. tabella pag. 6). Per quanto concerne la situazione monetaria internazionale, poi, l'andamento del dollaro (cfr. tabella a pag. 7) avrebbe dovuto indurre la Commissione ad aumentare, piuttosto che abolire, gli importi compensativi.
paragrafo 6
Anche ammettende che la situazione fosse diversa, la soppressione degli importi compensativi senza la contemporanea istituzione di un sistema correttivo per le integrazioni costituiva ugualmente un illecito, giacché comportava una distorsione della concorrenza, tenuto conto della fluttuazione differenziata delle varie monete nazionali rispetto all'unità di conto.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Istanze introduttive › Sull'esistenza del danno
paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono di aver subito, fruendo — contrariamente a quanto disposto dagli artt. 27 e 29 del regolamento n. 136/66 — di integrazioni inadeguate, un danno certo e reale. Per effetto del sistema instaurato da tale regolamento, le riccorrenti si trovano, per quanto concerne lo smercio dei loro prodotti, in una situazione analoga a quella degli operatori internazionali loro concorrenti sul mercato mondiale e su quello comunitario.
paragrafo 2
Esse tuttavia, poiché il rifornimento della materia prima deve per forza di cose essere pianificato con largo anticipo, hanno stipulato contratti di acquisto, impegnandosi a pagare la colza a un prezzo almeno pari a quello indicativo, senza poter ottenere garanzie precise per lo smercio del prodotto trasformato. Di conseguenza, fruendo di un'integrazione inadeguata, esse hanno dovuto vendere al prezzo praticato sul mercato mondiale — scarsamente remunerativo, data la flessione delle quotazioni dell'olio di colza, — subendo una perdita.
paragrafo 3
Siffatto pregiudizio appare tanto più iniquo se si considera che la sovvenzione, destinata ai produttori di colza, è versata alle imprese che trasformano tale prodotto, giacché il diritto all'integrazione si acquista solo al momento della lavorazione o dell'assoggettamento a controllo. Le ricorrenti, quindi, hanno svolto il ruolo di intermediari responsabili, nei confronti dei produttori, del versamento dell'integrazione, effettuato acquistando la colza al prezzo indicativo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Istanze introduttive › Sull'ammontare del danno
paragrafo 1
Le riccorenti calcolano l'ammontare del danno nel seguente modo:
paragrafo 2
1. Per quanto concerne le integrazioni prefissate anteriormente al 1o febbraio 1972, relative a quantitativi di colza sottoposti a controllo fra tale data e il 31 marzo 1972, la perdita è pari agli importi compensativi che sarebbero stati riscossi se l'allegato IX del regolamento n. 17/72 non fosse stato abrogato.
2. Quanto alle integrazioni prefissate nel periodo 1o febbraio - 31 marzo 1972, relative alle partite sottoposte a controllo nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 1972, la perdita è pari al deprezzamento del dollaro rispetto all'unità di conto e quindi equivale, anche in tal caso, agl'importi compensativi non riscossi.
paragrafo 3
Le ricorrenti nelle cause 67-75, 68-75, 71-75, 73-75, 79-75, 81-75, 83-75 e 85-75 hanno subito la perdita di cui sub 1, le ricorrenti nelle cause 72-75, 76-75, 77-75 e 84-75 quella specificata sub 2, mentre le ricorenti nelle cause 69-75, 70-75, 74-75, 75-75, 78-75, 80-75 e 82-75 lamentano entrambe le perdite.
paragrafo 4
Le ricorrenti, infine, invitano la Corte, ove non ritenesse accettabili i criteri di calcolo sopra descritti, a disporre una perizia.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso
paragrafo 1
Dopo aver descritto la normativa di base in materia e la situazione monetaria internazionale all'epoca dei fatti di cui è causa, la Commissione nega che la soppressione degl'importi compensativi nel settore dei grassi costituisca un illecito comportante la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del trattato e che il danno assertivamente subito dalle ricorrenti attribuisca loro un diritto al risarcimento.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso › Sulla legittimità della soppressione degli importi compensativi
paragrafo 1
Richiamandosi alla sentenza della Corte 24 ottobre 1973 (causa 5-73, Balkan/Hauptzollamt Berlin-Packhof; Racc. 1973, pag. 1091), la Commissione osserva che gl'importi compensativi hanno la funzione di consentire, neutralizzando le perniciose conseguenze dell'instabilità monetaria, il normale funzionamento dei sistemi di intervento, e di evitare perturbazioni negli scambi, non già di tutelare la posizione concorrenziale di taluni operatori.
paragrafo 2
Qualora l'applicazione di importi compensativi non risulti più indispensabile ad evitare perturbazioni negli scambi dei prodotti interessati, la Commissione può, a buon diritto, decidere di sopprimerli (sentenza 14 maggio 1975, causa 74-74, CNTA/Commissione; Racc.. 1975, pag. 533).
paragrafo 3
Così facendo, essa non travisa affatto la funzione e lo scopo degli importi compensativi, giacché questi non sono destinati in maniera generale ed esclusiva a «compensare il deprezzamento del dollaro rispetto all'unità di conto». Nessuna delle norme, né alcuno dei principi di diritto comunitario invocati dalle ricorrenti impongono il mantenimento in vigore del regime degli importi compensativi.
paragrafo 4
La Commissione nega che la Comunità sia tenuta a compensare integralmente le ripercussioni, sulla situazione delle ricorrenti, delle decisioni monetarie degli stati membri e dei paesi terzi. Ammettere un' siffatto obbligo equivarrebbe ad accollare alla Comunità le conseguenze di provvedimenti emanati unilateralmente dagli Stati membri e ad attribuirle responsabilità in un settore — quello della politica monetaria — nel quale attualmente essa è impotente ad intervenire, sia nell'ambito comunitario che nei rapporti con i paesi terzi. A tale proposito la Commissione si richiama alla sentenza 24 ottobre 1973, (causa 43-72, Merkur/Commissione; Racc. 1973, pag. 1055).
paragrafo 5
Per quanto concerne l'asserita violazione del principio del legittimo affidamento, che riguarderebbe, se mai, solo le integrazioni prefissate anteriormente alle pubblicazione del regolamento n. 189/72, la Commissione sostiene che le ricorrenti non possono pretendere che venga loro garantito il vantaggio indiretto rappresentato, eventualmente, dall'esistenza degl'importi compensativi. Tale vantaggio consisteva nel fruire di integrazioni «adeguate», nel senso che gl'importi compensativi all'importazione allineavano il prezzo di costo dei semi importati su quello dell'analogo prodotto comunitario acquistato dalle ricorrenti.
paragrafo 6
Riguardo all'addebito di erronea valuta zione dei fatti, la Commissione fa presente che essa ha constatato, in base a statistiche relative al rilascio di licenze con restituzione e integrazione prefissate, che alla data del 1o febbraio 1972 l'84 % della produzione comunitaria era già stato effettivamente o virtualmente collocato. Conto tenuto di tale situazione e considerata la funzione degl'importi compensativi, l'emanazione del regolamento n. 189/72 non può non risultare legittima.
paragrafo 7
A proposito dell'andamento dei tassi di cambio del dollaro, infine, la Commissione nega che le autorità comunitarie siano tenute a rettificare ogni distorsione in campo monetario.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso › Sull'esistenza del danno
paragrafo 1
Secondo la Commissione, le asserzioni delle ricorrenti circa le perdite subite in occasione dello smercio dell'olio da esse prodotto (pagg. 7 e 8 dell'istanza introduttiva) non trovano riscontro nella realtà. Le ricorrenti partono dal presupposto di una flessione dei prezzi dell'olio come conseguenza dell'abolizione degl'importi compensativi. Orbene, a suo avviso, tale provvedimento non ha avuto alcuna ripercussione di rilievo né sui prezzi dei semi di colza sul mercato francese, né sui prezzi dell'olio. L'andamento del prezzo dell'olio di colza è di regola influenzato da quello del prezzo dell'olio di soia, prodotto per il quale non esistevano importi compensativi. Erroneamente, quindi, le ricorrenti sostengono di essere state costrette, per effetto del regolamento n. 189/72, ad acquistare i semi al prezzo indicativo ed a vendere poi sottocosto il prodotto trasformato. Peraltro, l'integrazione non è versata ai trasformatori, bensì ai titolari di licenze, indipendentemente dalla loro specifica attività. Le ricorrenti non sono poi, com esse pretendono, responsabili del pagamento dell'integrazione nei confronti dei produttori; né il versamento dell'integrazione alle ricorrenti è subordinato alla condizione che esse l'abbiano a loro volta effettivamente pagata al produttore, giacché nessuna norma le obbliga ad acquistare i semi al prezzo indicativo.
paragrafo 2
Le ricorrenti, inoltre, non precisano in che cosa consista il pregiudizio che esse asseriscono di aver subito sul piano concorrenziale.
paragrafo 3
La soppressione degl'importi compensativi, se mai, è valsa a restituire alla colza la sua posizione concorrenziale rispetto alla soia che, come si è visto, era esente da tali imposizioni. In ogni caso, pretendendo che venisse conservato il vantaggio concorrenziale garantito dagli importi compensativi, le ricorrenti dimostrano di misconoscere la funzione di tali misure.
paragrafo 4
Infine, gl'importi compensativi non incidevano in maniera sensibile sul prezzo dell'olio e la loro abolizione non ha quindi potuto avere ripercussioni di rilievo sul prezzo che le ricorrenti erano in grado di spuntare per il loro prodotto. Le ricorrenti, in sostanza, si dolgono del fatto che, per effetto della soppressione degli importi compensativi, i loro concorrenti hanno potuto acquistare la materia prima sul mercato mondiale a prezzi più vantaggiosi, conseguendo in tal modo maggiori profitti. Ciò tuttavia non costituisce un danno che la Comunità sia obbligata a risarcire.
paragrafo 5
Le ricorrenti, comunque, non hanno dimostrato concretamente l'esistenza del danno lamentato, né hanno prodotto gli elementi di prova necessari per accertare la fondatezza della valutazione che esse ne forniscono.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Controricorso › Sull'esistenza di un nesso di causalità
paragrafo 1
La Commissione assume che, anche ammettendo che le ricorrenti abbiano subito un danno per effetto della flessione del prezzo di mercato dell'olio, tale danno andrebbe imputato ad esse stesse.
paragrafo 2
Di regola, infatti, i produttori dovrebbero stabilire, al momento dell'acquisto dei semi, un termine di consegna ben preciso e nel contempo dovrebbero cautelarsi vendendo a termine l'olio e i panelli. Diversamente, essi devono accettare il rischio di una flessione delle quotazioni di mercato dei loro prodotti, al momento della vendita. Tale rischio sussiste sempre, indipendentemente dal fatto che essi importino i semi da paesi terzi o acquistino semi di origine comunitaria, che chiedano o non chiedano la fissazione anticipata dell'integrazione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica
paragrafo 1
Sull'anomalo funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
paragrafo 2
Le ricorrenti sottolineano che il danno del quale esse chiedono di essere indennizzate è stato causato dal cattivo funzionamento dell'organizzazione comune in questione, connesso alla soppressione degl'importi compensativi. L'azione di risarcimento da esse promossa è quindi fondata sulla violazione dei diritti loro conferiti dal regolamento n. 136/66.
paragrafo 3
L'integrazione versata in forza di tale regolamento ha la stessa funzione economica della restituzione concessa all'esportazione in paesi terzi giacché, al pari di questa, mira a consentire alle aziende trasformatrici comunitarie di acquistare al prezzo mondiale la colza prodotta nella Comunità e di rivendere al prezzo mondiale, sia sul mercato comunitario, sia su quello extracomunitario, il prodotto trasformato.
paragrafo 4
Per evitare discriminazioni fra i produttori comunitari, la Commissione è tenuta a versare a tutti un'integrazione della stessa entità, dando loro la possibilità di procurarsi, a parità di condizioni, la materia prima tanto sul mercato comunitario, quanto sul mercato mondiale.
paragrafo 5
Onde garantire l'uguaglianza fra i produttori della Comunità e quelli extracomunitari, pur nel rispetto del principio della preferenza comunitaria, ai primi va attribuita una sovvenzione tale da allineare il prezzo della colza comunitaria al prezzo reale praticato sul mercato mondiale.
paragrafo 6
Le ricorrenti ribadiscono che gl'importi compensativi riscossi sulle importazioni in Francia da paesi terzi miravano a compensare, in rapporto al franco francese, lo scarto fra il dollaro e l'unità di conto utilizzata nella gestione delle organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 7
Sotto questo profilo diventa manifesto il nesso fra importo compensativo e integrazione: gli artt. 27 e 29 del regolamento n. 136/66 impongono alla Commissione di versare un integrazione calcolata in funzione del prezzo mondiale franco frontiera comunitaria, che viene determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più vantaggiose. Orbene, la svalutazione di fatto del dollaro aveva reso ancora più vantaggioso l'acquisto sul mercato mondiale e la Commissione doveva tenerne conto.
paragrafo 8
Con l'entrata in vigore del regolamento n. 189/72, il deprezzamento della moneta americana rispetto all'unità di conto non è stato più compensato, né d'altra parte i criteri di calcolo dell'integrazione sono stati modificati al fine di tenere conto: l'integrazione si è quindi dimostrata inadeguata, in spregio dei diritti garantiti dal regolamento n. 136/66.
paragrafo 9
Secondo le ricorrenti, l'integrazione non equivale ad una garanzia di prezzo, ma è destinata a compensare una differenza di prezzo, in conformità al principio della preferenza comunitaria.
paragrafo 10
Dal regolamento n. 974/71 (terzo considerando) risulta che il regime degli importi compensativi è stato istituito onde evitare «serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune».
paragrafo 11
Del resto, la stessa Commissione ha messo in luce gli stretti legami fra applicazione degli importi compensativi e funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato dichiarando, nell'ambito della causa «Balkan»: «Al contrario, la svalutazione del dollaro (8 maggio 1972) ha consentito la riduzione degli importi compensativi in misura proporzionale all'aumento dei prelievi.»
paragrafo 12
Se poi si tiene presente che nel contesto di un sistema di «deficiency payment» non vengono riscossi prelievi, ma l'integrazione è in via di principio pari alla restituzione, l'esistenza di un nesso fra integrazione e importo compensativo appare fuori discussione.
paragrafo 13
Per quanto concerne la valutazione dei fatti di cui è causa, le ricorrenti assumono che la Commissione (cfr. controricorso, pag. 15) confonde la fissazione anticipata dell'integrazione con lo smercio effettivo dell'olio ottenuto da semi di colza.
paragrafo 14
In Francia i produttori di colza sono obbligati a vendere tale prodotto tramite mediatori autorizzati, i quali denunziano senza indugio alla «Société interprofessionnelle des oléagineux» (SIDO) sia gli acquisti di colza, sia la rivendita ai trasformatori o agli esportatori, nonché le operazioni di trasformazione o le esportazioni che danno diritto all'integrazione o alla restituzione. È chiaro che la SIDO è altresì a conoscenza delle fissazioni anticipate tanto dell'integrazione, quanto delle restituzioni.
paragrafo 15
Dai dati figuranti nel verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della SIDO del 18 gennaio 1972 risulta che poco meno del 50 % della produzione francese di colza era stato collocato sul mercato nazionale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Replica › Sul danno
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, il danno da esse subito è evidente: costrette ad acquistare la materia prima a prezzo elevato ed a vendere il prodotto finito a basso prezzo, data la flessione delle quotazioni sul mercato mondiale, esse hanno registrato un mancato profitto, se non addirittura una perdita. Le ricorrenti ribadiscono che l'integrazione viene versata solo dopo che il trasformatore ha acquistato la colza a un prezzo più o meno pari al prezzo indicativo, circostanza che rende particolarmente iniquo il danno subito. È infatti inammissibile che, rendendo i trasformatori, per ragioni di comodità, responsabili del funzionamento del sistema inteso a garantire lo smercio della produzione di colza ad eque condizioni, il Consiglio faccia ricadere su di essi i rischi finanziari di tale politica.
paragrafo 2
La Commissione evidentemente non tiene conto delle modalità d'attuazione dell'organizzazione comune di mercato vigenti in Francia nel settore dei grassi. In tale paese il versamento dell'integrazione è subordinato alla triturazione dei semi di colza e la domanda di pagamento deve essere corredata da una denunzia di triturazione.
paragrafo 3
Le osservazioni della Commissione circa il normale comportamento di un operatore accorto lasciano supporre che essa ignori altresì la realtà dei fatti e la vigente normativa francese.
paragrafo 4
Dalla colza si ricavano olio per il 41 % e panelli per il 53,5 %. Questi ultimi, in particolare, sono smerciati in base a contratti di fornitura a lunghissimo termine. Onde garantirsi gli sbocchi, i trasformatori devono provvedere a rifornirsi di colza mediante contratti a lungo termine.
paragrafo 5
Il valore della colza, tuttavia, dipende per la maggior parte da quello dell'olio da essa ricavato, il cui smercio non può essere, in Francia, programmato a lunga scadenza. Per di più, talune circolari del ministero francese delle finanze (allegati IV e V) autorizzano le operazioni di vendita a termine sui mercati esteri solo a copertura di importazioni già effettuate. Le ricorrenti pertanto, pur restando vincolate, nei confronti dei produttori, da contratti d'acquisto a lungo termine, non erano in grado di garantirsi lo smercio dell'olio ricavato da semi di colza di produzione francese.
paragrafo 6
Esse hanno quindi dovuto, a titolo precauzionale, attenersi ai programmi di approvvigionamento già stabiliti anche dopo la soppressione degl'importi compensativi, subendo di conseguenza il danno specificato sub 2 nell'atto introduttivo.
paragrafo 7
Infine, le ricorrenti escludono che i rapporti di concorrenza fra la colza e la soia abbiano alcuna influenza sul danno da esse sofferto. La soia — che all'epoca dei fatti di cui è causa non era prodotta in Europa — non fruisce di alcuna integrazione ed è quindi negoziata al suo prezzo effettivo sul mercato mondiale.
paragrafo 8
Il prezzo mondiale della colza è condizionato dalla concorrenza fra le due specie di semi, e quindi dal prezzo mondiale della soia. Di conseguenza, poichè l'integrazione è calcolata in funzione del prezzo mondiale della colza, occorre tener conto, nell'atto della sua fissazione, della quotazione della soia sul mercato mondiale. Il provvedimento impugnato, per effetto del quale l'integrazione risulta insufficiente, non ha affatto soppresso la posizione di privilegio della soia sul piano concorrenziale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Controreplica › Sul funzionamento dell'organizzazione comune
paragrafo 1
Secondo la Commissione, l'argomento delle ricorrenti relativo al funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione è infondato.
paragrafo 2
A suo avviso, il regime degl'importi compensativi, che persegue un obiettivo limitato mediante provvedimenti di carattere contingente, non è destinato a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune suddetta nel senso voluto dalle ricorrenti, cioè attraverso la compensazione dell'incidenza della svalutazione di fatto del dollaro sul calcolo dell'integrazione, o ancora salvaguardando la preferenza comunitaria o le esigenze della parità degli operatori di fronte all'instabilità monetaria.
paragrafo 3
La Commissione nega inoltre che la mancata compensazione del deprezzamento del dollaro violi i diritti attribuiti alle ricorrenti dalla normativa comunitaria.
paragrafo 4
Gli argomenti fondati sul carattere «particolare» dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi sono poi inconferenti. Tale organizzazione, infatti, non si distingue dalle altre per quanto concerne la misura della compensazione delle ripercussioni dei provvedimenti monetari emanati da paesi terzi. L'integrazione concessa alla produzione comunitaria di semi oleosi ha una funzione analoga a quella dei prelievi all'importazione istituiti nell'ambito di altre organizzazioni comuni di mercato; il fatto che la produzione comunitaria viene collocata nel primo caso sul mercato mondiale e negli altri casi sul mercato comunitario non cambia in sostanza i termini del problema. Orbene, per quanto concerne l'organizzazione dei mercati nel settore dei cereali, la Corte ha per l'appunto affermato che le istituzioni comunitarie non sono tenute a compensare per intero gli effetti di provvedimenti monetari nazionali. Lo stesso principio vale anche per i provvedimenti monetari di paesi terzi. L'accostamento dell'integrazione alla restituzione all'esportazione è ingiustificato per un triplice motivo:
paragrafo 5
a) l'integrazione e la restituzione concernono due tipi di operazioni differenti: la prima è concessa per la lavorazione, nell'ambito della Comunità, di semi di produzione comunitaria, mentre la seconda viene erogata in occasione dell'esportazione di tali prodotti in paesi terzi;
b) il versamento dell'integrazione è obbligatorio qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66; il pagamento della restituzione rappresenta invece solo una possibilità contemplata dall'art. 28 dello stesso regolamento;
c) il sistema di calcolo dell'integrazione è diverso da quello prescritto per la restituzione; per di più, l'integrazione viene di regola prefissata per 5 mesi e la restituzione solo per 2 mesi.
paragrafo 6
Quanto al rispetto della parità degli operatori sotto il profilo concorrenziale e del principio della preferenza comunitaria, la Commissione sostiene che in pratica è impossibile pervenire ad una parità assoluta per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento, anche se tale parità è teoricamente garantita dal sistema dell'organizzazione comune del mercato.
paragrafo 7
Peraltro, le quotazioni di mercato prese in considerazione dalla Commissione per calcolare l'integrazione non possono assimilarsi al «prezzo effettivamente praticato sul mercato mondiale», poiché l'art. 29 del regolamento n. 136/66 precisa che detto prezzo «è determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli» e che «all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti».
paragrafo 8
Le ricorrenti, pertanto, sono tenute a dimostrare concretamente che le integrazioni incassate non garantivano loro in realtà, data la situazione, la preferenza comunitaria e la parità nelle condizioni di concorrenza.
paragrafo 9
Anche ammettendo che la tesi delle ricorrenti sia fondata, resterebbe ancora da dimostrare che la Comunità fosse tenuta a compensare integralmente le ripercussioni dei provvedimenti monetari emanati dai paesi terzi. Le ricorrenti non possono richiamarsi alle decisioni con cui le istituzioni comunitarie hanno abbandonato le parità ufficiali per tener conto delle sole parità reali; è inammissibile, infatti, configurare tali decisioni quali provvedimenti di attuazione di una normativa preesistente cui gli organi delle Comunità fossero tenuti nella fattispecie a conformarsi. D'altronde, questa scelta era dettata dall'esigenza di garantire il buon funzionamento del sistema degl'importi compensativi, non già dell'intenzione di compensare, a vantaggio degli operatori economici, le ripercussioni negative del deprezzamento del dollaro.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Controreplica › Sulla tutela del legittimo affidamento
paragrafo 1
Richiamandosi a quanto già osservato in proposito nel controricorso, la Commissione esclude che le ricorrenti possano pretendere la conservazione, mediante un altro sistema di compensazione, dei vantaggi indiretti loro eventualmente derivanti dall'applicazione degli importi compensativi.
paragrafo 2
Essa ritorce contro di esse l'accusa di errata valutazione dei fatti: una volta allontanatosi il rischio di un'offerta massiccia di semi oleosi agli enti d'intervento, non vi era infatti alcuna ragione di mantenere in vigore il regime degl'importi compensativi. Peraltro, il fatto che la loro abolizione non abbia avuto alcuna ripercussione sui prezzi praticati sul mercato francese costituisce una riprova dell'esattezza della valutazione della Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › D — Controreplica › Sul danno
paragrafo 1
La Commissione ritiene di aver confutato definitivamente gli argomenti dedotti dalle ricorrenti circa le perdite che esse asseriscono di aver subito: le critiche da essa formulate nel controricorso (pag. 16) non hanno infatti dato luogo a contestazioni di sorta. Vi sarebbe stato mancato profitto, e quindi danno, qualora le ricorrenti, nell'ipotesi in cui gli importi compensativi non fossero stati aboliti, avessero potuto spuntare prezzi più vantaggiosi. Orbene, è pacifico che la soppressione degl'importi compensativi non ha avuto alcuna ripercussione sul prezzo dei semi di colza sul mercato francese, né su quello dell'olio.
paragrafo 2
La Commissione respinge la tesi delle ricorrenti relativa al loro ruolo di «responsabili» del versamento dell'integrazione nei confronti dei produttori, e sottolinea che questa costituisce una sovvenzione alla trasformazione, non già ai trasformatori, sovvenzione spettante, anche in Francia, al titolare del relativo certificato.
paragrafo 3
Per quanto concerne la situazione del mercato francese dell'olio, la Commissione assume che taluni listini in suo possesso dimostrano l'esistenza, nel periodo in questione, di offerte a termine fino a tre — quattro mesi.
paragrafo 4
Inoltre, la circolare del ministro francese delle finanze, prodotta dalle ricorrenti (allegati IV e V alla replica), non vieta affatto le vendite a termine sui mercati esteri, ma si limita ad assoggettarle a talune restrizioni.
paragrafo 5
Infine, a proposito dei motivi addotti dalle ricorrenti per giustificare la necessità dell'assoggettamento a controllo di taluni quantitativi di semi di colza anche dopo la soppressione degl'importi compensativi, la Commissione sostiene trattarsi di considerazioni che investono la responsabilità esclusiva delle ricorrenti nella loro qualità di operatori economici.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 3 febbraio 1976.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 26 febbraio 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/5 Le ricorrenti — imprese che, fra l'altro, si occupano della compravendita e della trasformazione di semi di colza — sostengono quanto segue: il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (GU n. 172, pag. 3025), che ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, contempla, oltre alla fissazione — in base ai criteri usuali — d'un prezzo indicativo e d'un prezzo d'intervento, la concessione di un'integrazione alla produzione di semi oleaginosi. Tale integrazione viene versata ai trasformatori qualora il prezzo indicativo fissato per una determinata specie di semi superi il prezzo mondiale dello stesso prodotto ed è pari alla differenza fra questi due prezzi espressa in unità di conto; il prezzo mondiale da prendere in considerazione a tal fine à fissato periodicamente dalla Commissione secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria. In tal modo, la formazione dei prezzi sul mercato comunitario rispecchia quella dei prezzi mondiali, giacché la produzione comunitaria è sostenuta mediante sovvenzioni che hanno lo scopo di garantirle una remunerazione pressappoco equivalente al prezzo indicativo.
punto 1
I ricorsi, proposti il 31 luglio 1975, mirano a far dichiarare la Comunità economica europea responsabile del danno assertivamente subito dalle ricorrenti in conseguenza della soppressione — disposta dal regolamento della Commissione26 gennaio 1972, n. 189 (GU n. L 24, pag. 25) — degl'importi compensativi istituiti nel settore dei grassi e concernenti, in particolare, i semi di colza e l'olio da essi ricavato, nonché dell'anomalo funzionamento della relativa organizzazione comune dei mercati, che sarebbe del pari risultato da tale provvedimento.
punto 2
Le ricorrenti chiedono pertanto che la Comunità venga condannata al pagamento delle somme specificate nell'istanza introduttiva.
punto 6
L'applicazione del regime degl'importi compensativi monetari alle importazioni e alle esportazioni francesi di semi di colza, disposta dalla Commissione con i regolamenti 31 dicembre 1971, n. 17/72, e 21 gennaio 1972, n. 144, (GU 1972 nn. L 5, pag. 1, e L 19, pag. 1) si sarebbe resa necessaria in conseguenza della modifica del tasso di cambio del dollaro, sopravvenuta nell'autunno 1971, ed avrebbe mirato a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei grassi in particolare per quanto concerne i prodotti in questione.
punto 7
A seguito della soppressione repentina di tale regime nel settore dei grassi, disposta dal regolamento n. 189/72, con effetto dal 1o febbraio 1972, le integrazioni, prefissate anteriormente al 26 gennaio 1972 tenendo conto degl'importi compensativi riscossi all'importazione di colza da paesi terzi, e versate alle ricorrenti all'atto dell'assoggettamento a controllo dopo tale data, sarebbero risultate risultate insufficienti a compensare la differenza reale fra il prezzo mondiale e il prezzo indicativo.
punto 8
La Commissione avrebbe inoltre violato talune norme del trattato e di diritto derivato intese a tutelare i singoli nell'ambito della Comunità, ed avrebbe quindi commesso un illecito, relativo alla prefissazione, nel periodo 1o febbraio - 1o aprile 1972, ed al successivo versamento di integrazioni inadeguate, calcolate in funzione di un prezzo mondiale superiore a quello reale.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilià
paragrafo 2
10/11 In corso di causa, e in particolare nella fase orale, le ricorrenti, modificando i loro argomenti, più che sulla censura relativa all'abolizione degli importi compensativi hanno insistito sull'illecito rappresentato — a loro avviso — dal mancato adeguamento alle oscillazioni del dollaro del metodo di determinazione dei prezzi mondiali presi in considerazione per la fissazione delle integrazioni.
paragrafo 6
15/16 Così stando le cose, i ricorsi sono ricevibili nella parte riguardante gli effetti delle decisioni di prefissazione anteriori all'emanazione del regolamento n. 189/72; essi sono invece irricevibili nella parte in cui concernono le prefissazioni richieste e concesse nel periodo 1o febbraio — 1o aprile 1972, giacché le ricorrenti avevano in tal caso la possibilità di adire i giudici nazionali competenti contro l'asserita violazione di talune norme del trattato e di diritto derivato intese a tutelare i singoli nell'ambito della Comunità.
punto 9
Nel corso della fase orale, la Commissione (convenuta) ha eccepito l'irricevibilità dei ricorsi sostenendo che l'azione di risarcimento concerne in realtà il metodo di calcolo adottato dall'autorità nazionale competente — cioè dalla Société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO) — per la prefissazione delle integrazioni contemplate dal regolamento n. 136/66 e relative al periodo in questione: le ricorrenti avrebbero pertanto potuto e dovuto adire gli organi giurisdizionali nazionali competenti a conoscere della legittimità dei provvedimenti interni emanati per l'attuazione di norme comunitarie.
punto 12
Pertanto, il loro argomento secondo cui l'eccezione d'irricevibilità è tardiva appare infondato. Esso è peraltro inconferente, giacché la ricevibilità dei ricorsi va esaminata d'ufficio.
punto 13
Invero, i ricorsi vanno esaminati e giudicati in base alle conclusioni — che sono rimaste immutate — figuranti nelle istanze introduttive, in cui si assume che gl'importi compensativi sono logicamente e inscindibilmente connessi con le integrazioni e che quindi la loro soppressione ha intralciato il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei grassi, in particolare per quanto concerne le integrazioni, e si chiede il risarcimento del danno provocato da tale provvedimento.
punto 14
D'altra parte, le decisioni relative alla prefissazione delle integrazioni — che la convenuta considera l'oggetto reale dell'azione — sono state emanate per la maggior parte prima della pubblicazione del regolamento n. 189/72; le ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto rendersi conto, in tempo utile, degli eventuali vizi di tali decisioni e impugnarle dinanzi ai giudici nazionali competenti.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 12
28/29 Le ricorrenti non hanno provato che tale abrogazione abbia causato perturbazioni nel commercio dei semi di colza: il regolamento n. 189/72 è quindi conforme agli obbiettivi ed alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di importi compensativi.
punto 17
Gli argomenti delle ricorrenti si possono sintetizzare come segue:
a) L'organizzazione comune del mercato dei grassi mira a garantire ai produttori una remunerazione per le loro merci — nella fattispecie, semi di colza — pari al prezzo indicativo fissato per la stagione in questione;
b) a seguito della modifica del tasso di cambio del dollaro, intervenuta nell'autunno 1971, le integrazioni istituite appunto per garantire la remunerazione suddetta si sono rivelate insufficienti, in ragione del metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo (l'unità di conto non era stata adeguata alla nuova parità del dollaro);
c) per ovviare all'inadeguatezza delle integrazioni e proteggere la produzione comunitaria contro la concorrenza dei semi di colza e dell'olio da essi ricavato, offerti a prezzi più vantaggiosi dato il deprezzamento del dollaro, si è reso necessario istituire importi compensativi all'importazione e all'esportazione;
d) La soppressione di detti importi ha privato i produttori comunitari, e in particolare le ricorrenti, della garanzia di una remunerazione adeguata ed ha quindi cagionato un danno di cui la Comunità è responsabile.
punto 18
Per quanto concerne l'argomento di cui sub d), le ricorrenti si sono limitate a sostenere che l'abolizione degl'importi compensativi doveva logicamente comportare una flessione dei prezzi dei prodotti in questione sul mercato comunitario, senza dimostrare che tale conseguenza si sia effettivamente verificata.
punto 19
Esse, d'altra parte, non hanno provato l'infondatezza della reiterata affermazione della convenuta, secondo cui, dopo l'emanazione del suddetto provvedimento, il livello dei prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario è rimasto invariato.
punto 20
La tesi delle ricorrenti si può interpretare nel senso che, in conseguenza dell'istituzione del regime degl'importi compensativi, esse sarebbero state indotte a rifornirsi sul mercato comunitario ed a chiedere la prefissazione delle relative integrazioni, temendo che l'obbligo di versare gl'importi compensativi avrebbe reso loro particolarmente oneroso l'acquisto dei semi sul mercato mondiale.
punto 21
Con la soppressione di tali imposizioni, il loro calcolo si sarebbe rivelato errato ed esse sarebbero state private della possibilità di approvvigionarsi a condizioni più vantaggiose sul mercato mondiale, subendo così un danno di cui la Comunità sarebbe responsabile.
punto 22
Tuttavia, anche ammettendo che la Comunità possa esser ritenuta responsabile delle conseguenze di una prognosi errata sul comportamento delle autorità comunitaire, tale responsabilità sussisterebbe solo per quanto concerne le perdite certe e reali eventualmente sofferte dalle ricorrenti.
punto 23
Orbene, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa siffatte perdite e non hanno quindi dimostrato l'esistenza di un danno di cui potrebbe farsi carico alla Comunità.
punto 24
Quanto all'argomento di cui sub c), l'esistenza di un nesso — quale pretendono le ricorrenti — fra l'istituzione del regime degl'importi compensativi ed il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi, per quanto concerne in particolare la determinazione delle intergrazioni, non trova alcun fondamento nella normativa vigente in materia.
punto 25
In realtà, l'istituzione del regime suddetto è stata suggerita dalla necessità di evitare che gli Stati membri o taluni paesi terzi potessero, mediante provvedimenti monetari, provocare negli scambi intracomunitari o nel commercio con i paesi terzi dei prodotti agricoli di cui è causa distorsioni tali da pregiudicare gravemente l'equilibrio dei mercati comunitari.
punto 26
Detto provvedimento non mirava pertanto a tutelare ulteriormente il livello dei prezzi comunitari, bensì a garantire l'uniformità dei prezzi che costituisce il fondamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati agricoli; è quindi lecito versare o riscuotere importi compensativi solo quando, in loro assenza, il commercio dei prodotti interessati rischi di subire perturbazioni.
punto 27
La Commissione, di conseguenza, aveva il potere e anzi il dovere di abrogare il regime degl'importi compensativi per quanto concerne i prodotti in questione, quando la sua applicazione non è risultata più indispensabile per evitare perturbazioni negli scambi di tali prodotti.
punto 30
Per quanto attiene all'argomento sub b), l'art. 1 del regolamento del Consiglio 23 ottobre 1962, n. 129, «relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune» (GU pag. 2553/62) recita: «Quando negli atti adottati dal Consiglio a norma dell'art. 43 del trattato, riguardanti la politica agricola comune, o nelle disposizioni prese in applicazione di tali atti, figurino importi espressi in unità di conto, il valore di tale unità di conto è pari a 0,88867088 grammi di oro fino.»
punto 31
A norma dell'art. 2, n. 1, di tale regolamento, «quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'art. 1, richiedono di esprimere in una determinata moneta gli importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare è quello che corrisponde alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale.»
punto 32
Infine, secondo l'art. 3 dello stesso regolamento, il Consiglio e la Commissione possono, «quando pratiche monetarie a carattere eccezionale rischiano di mettere in pericolo l'applicazione degli atri o delle disposizioni di cui all'art. 1, … adottare misure in deroga al presente regolamento».
punto 33
Ne consegue che il Consiglio e la Commissione dovevano continuare, ai fini del calcolo dell'integrazione, ad attenersi all'art. 2, n. 1, del regolamento suddetto fintantoché le oscillazioni del dollaro si fossero mantenute entro limiti tali da non compromettere il funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi.
punto 34
Per dimostrare che il Consiglio e la Commissione hanno violato gli obblighi loro imposti dal regolamento n. 129/62, le ricorrenti avrebbero dovuto provare che il funzionamento della suddetta organizzazione comune era non solo virtualmente, bensì effettivamente sconvolto.
punto 35
Le loro affermazioni generiche, invece, non possono essere considerate prove di un errore manifesto commesso dagli organi comunitari nell'esercizio dei poteri loro conferiti da tale regolamento.
punto 36
Le ricorrenti sostengono inoltre che, nella determinazione dei criteri di calcolo dell'integrazione, la Commissione avrebbe potuto — come, a loro avviso, ha fatto dal 1o aprile 1972 — compensare il deprezzamento del dollaro mediante l'«adattamento» contemplato dall'art. 29 del regolamento n. 136/66 e disciplinato dall'art. 6 del regolamento del Consiglio 6 giugno 1967, n. 115, «che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera» (GU, pag. 2196).
punto 37
Ai termini dell'ultimo considerando del regolamento n. 115/67, tale adattamento mira ad «evitare che il diverso vantaggio economico inerente alla trasformazione dei semi oleosi possa indurre le industrie trasformatrici della Comunità a preferire alle altre specie di semi un seme determinato.»
punto 38
Poiché tale regolamento contempla la concorrenza fra semi di diversa specie, e non già quella fra semi di produzione comunitaria e semi importati della stessa specie, l'adattamento in questione non poteva servire allo scopo indicato dalle ricorrenti.
punto 39
Pertanto, l'addebito da queste mosso alla Commissione, di aver omesso di adottare il suddetto provvedimento, è infondato.
punto 40
Quanto all'argomento sub a), infine, le garanzie stabilite dal regolamento n. 136/66 concernono, se mai, i produttori di semi di colza, non già i trasformatori, come risulta dall'art. 24: «il prezzo d'intervento di base … garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il più possibile, tenuto conto delle variazioni del marcato, al prezzo indicativo».
punto 41
Le integrazioni versate ai trasformatori di semi non sono destinate a garantire loro una determinata remunerazione, bensì a dar loro la possibilità di acquistare i semi di produzione comunitaria a un prezzo pressappoco equivalente al prezzo indicativo.
punto 42
Peraltro, i regolamenti del Consiglio 6 giugno 1967, n. 116 (GU 1967, pag. 2198), 28 settembre 1971, n. 2114 (GU 1971, n. L 222, pag. 2) e 20 dicembre 1971, n. 2730 (GU 1971, n. L 282, pag. 18), contemplando la possibilità di prefissare l'integrazione, mettono i trasformatori in grado di trarre da tale sistema tutti i vantaggi possibili, purché essi si impegnino a porre sotto controllo i loro prodotti durante il periodo cui si riferisce la prefissazione.
punto 43
Così stando le cose, le ricorrenti non possono invocare un garanzia assertivamente stabilita dal regolamento n. 136/66.
punto 44
Esse assumono ancora che, tenuto conto del regime delle integrazioni contemplato dal suddetto regolamento, la soppressione repentina degl'importi compensativi monetari costituisce, per quanto concerne in particolare le imprese che avevano ottenuto la prefissazione dell'integrazione nel gennaio 1972, una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
punto 45
L'istituzione degl'importi suddetti era giustificata dall'esigenza di prevenire, in conformità alla normativa comunitaria, perturbazioni negli scambi dei prodotti in questione, non già dalla volontà di garantire ai produttori una remunerazione inalterata: tale censura va quindi disattesa.
punto 46
Dalle considerazioni sopra svolte risulta che i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
47/48 Le ricorrenti sono rimaste soccombenti. Le spese — a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura — vanno quindi poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o I ricorsi sono irricevibili nella parte riguardante le integrazioni prefissate nel periodo 1o febbraio - 31 marzo 1972;
2o per il resto, essi sono respinti;
3o le spese sono poste a carico delle ricorrenti.
Firme
Lecourt
Kutscher
O'Keeffe
Donner
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 marzo 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt