Sez. L, Sentenza n. 8295 del 25/05/2012 (Rv. 622572 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Ultrattività del rapporto nel periodo di preavviso - Conseguenze - Recesso dell'agente nel periodo di preavviso successivo al recesso del preponente - Effetti - Anticipazione dell'estinzione del rapporto per rinuncia al preavviso - Imputazione dell'estinzione del rapporto - Alla volontà del preponente - Indennità ex art. 1751 cod. civ. - Debenza.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell'interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell'agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all'atto di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l'anticipazione dell'estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l'obbligo di corrispondere l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)