Sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016 (Rv. 640553 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Sentenza - Impugnazione - Rito camerale - Applicabilità - Dal momento della proposizione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
In materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)